SISTRI – approvazione della risoluzione 8-00119

newsGiugno, il solstizio d’estate è già passato mentre questo articolo viene redatto, ma è recente l’approvazione della risoluzione 8-00119 inerente il SISTRI. Pertanto anche se l’estate è pronta ad invadere le nostre case e le nostre menti sono già proiettate alle vacanze estive ed alla calura in arrivo è tempo di riprendere a parlare del nostro tanto amato quanto odiato e quanto discusso SISTRI.

In questo articolo andremo ad esaminare ciò che è stato approvato nella risoluzione il cui testo, a parere di chi scrive, non aggiunge assolutamente nulla di nuovo a quanto già sapevamo in merito a questo fallace sistema informatico che il Ministero dell’Ambiente si rifiuta di far decadere in tempi di crisi e di ristrettezze economiche come questo.

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IMDG CODE 37-2014

ADRDal 1 gennaio 2016, diventa obbligatorio applicare il nuovo emendamento al codice IMDG, il 37-2014, per le spedizioni via mare (nazionali e internazionali) di merci pericolose.
Ricordo che la nostra Autorità nazionale con Circolare del 03/03/2015, ha anticipato l’applicazione di una specifica norma prevista dal nuovo emendamento che fa riferimento alla non applicabilità del codice per le spedizioni di materie pericolose per l’ambiente (UN 3077/UN 3082) quando confezionate in imballi con contenuto inferiore o uguale a 5 kg/5 lt posto che sia garantita la sicurezza dell’imballo ai sensi dei paragrafi 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4, 4.1.1.5, 4.1.1.6, 4.1.1.7 e 4.1.1.8 – IMDG 37-2014.
A breve tutte le novità più importanti

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ADR 2017 NEWS!

ADR tabelleLa prossima edizione delle Raccomandazioni ONU sul trasporto di merci pericolose (19° ed.), non ancora pubblicata, conterrà una nuova norma a favore dei liquidi infiammabili viscosi non tossici e non corrosivi che hanno però una pericolosità per l’ambiente, sulla falsa riga di quanto già previsto e in vigore per UN 3082 e UN 3077.
Tutti i liquidi infiammabili viscosi, non tossici e non corrosivi ma pericolosi per l’ambiente, confezionati in quantitativo non superiore ai 5 lt., saranno esenti dalla normativa se saranno in grado di rispettare le disposizioni d’imballaggio di cui al 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4, 4.1.1.5, 4.1.1.6, 4.1.1.7 e 4.1.1.8 (nuovo paragrafo 2.3.2.5.2).
La norma in questione entrerà in vigore con i prossimi regolamenti ADR/RID/ADN 2017 e IMDG 38-2016
A questo proposito Regno Unito, Germania e Svezia, hanno già firmato un Accordo multilaterale (M284), ai sensi del capitolo 1.5. ADR, per anticipare questa disposizione.

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ADR 2015 AL VIA!

Entrati in vigore il 1 luglio, definitivamente, i nuovi Regolamenti ADR/RID/ADN 2015.
Le nuove norme sono applicabili anche al trasporto nazionale.

ADR 2015
In G.U. è stata pubblicata la Decisione di esecuzione (UE) 2015/974 che autorizza gli Stati membri ad adottare determinate deroghe, a norma della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose. Di conseguenza l’allegato I, capo I.3, l’allegato II, capo II.3, e l’allegato III, capo III.3, della direttiva 2008/68/CE sono modificati con l’inserimento delle più recenti deroghe nazionali.

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