DECRETO 30 marzo 2015 verifica di assoggettabilita’ a valutazione di impatto ambientale

discarica di CastroliberoDECRETO 30 marzo 2015 Linee guida per la verifica di assoggettabilita’ a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall’articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. (15A02720) (GU Serie Generale n.84 del 11-4-2015)

Il ministero dell’Ambiente, con il decreto 30 marzo 2015 detta le linee guida per le verifiche di assoggettabilita alla valutazione di impatto ambientale, allo scopo di fornire alle regioni e  alle province autonome di Trento e Bolzano, nonche’ agli operatori di settore un quadro certo e chiaro di riferimento e  orientamento per lo  svolgimento di tali procedure,  in conformita’ con quanto stabilito dalla direttiva VIA per i profili connessi ai progetti di infrastrutture di rilevanza strategica.
Si vede quindi:  Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15, comma 1, lettere  c)  e d), del decreto-legge n. 91/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116/2014, emanate le allegate “Linee  guida”

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Campionamento rifiuti: ci sono regole vincolanti in sede di contestazione?

L’art. 8 del D.M. 5/02/1998, intitolato “Campionamenti e analisi”, richiama le norme UNI 10802 per il campionamento di rifiuti, agli specifici fini della loro caratterizzazione chimico-fisica e si riferisce a campionamenti e analisi che sono effettuati a cura del titolare dell’impianto ove i rifiuti siano prodotti.

Si tratta, dunque, di un insieme di disposizioni prive di portata generale, perché dirette allo specifico scopo di disciplinare le analisi effettuate a cura del titolare dell’impianto di produzione di rifiuti, ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica, per le sole tipologie di rifiuti individuate dallo stesso decreto ministeriale.

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Trasporto senza formulario: la provincia deve provare in giudizio che il materiale va qualificato come rifiuto

Si contesta ai destinatari di materiali di scavo, qualificati come rifiuti, il trasporto senza formulario in concorso con il trasportatore di detto materiale.

Da qui l’applicazione della relativa sanzione amministrativa. Senz’altro il Giudice ritiene non provato, da parte dell’amministrazione provinciale resistente, in cosa in concreto sarebbe consistito il concorso del destinatario nel trasporto.

In ogni caso, ed è questa la parte più interessante della sentenza, il Giudice annulla la sanzione amministrativa anche perché ritiene non provocato, con onere a carico della Provincia, che il materiale trasportato fosse da qualificare come rifiuto. Tribunale di Padova, 13 gennaio 2015

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A quali condizioni il coke da petrolio non è un rifiuto?

Il codice dell’ambiente – dopo aver posto, all’art. 183, comma 1, lettera a, la definizione di rifiuto quale “qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’Allegato A alla parte quarta del presente decreto (recante l’elenco delle categorie di rifiuti) e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi” – ha poi previsto (all’art. 185, comma 1, lett. l) che non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del D.Lgs. n. 152 del 2006, tra l’altro, il coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo.

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