Il produttore delle terre e rocce da scavo , una volta valutata positivamente la possibilità di utilizzare i materiali di scavo come sottoprodotti, deve redigere un progetto per il loro utilizzo, da cui risulti il rispetto di tutti i requisiti indicati dall’art. 186 del D.Lgs 152/06
Il Progetto comprende:
Una relazione tecnica a firma di un tecnico competente.
Un progetto edilizio o urbanistico in relazione al quale vengono effettuati gli scavi.
Indicazioni in merito all’ubicazione del sito, volumi e aree del sito di scavo.
Descrizione delle modalità di caratterizzazione e campionamento dell’area di scavo, dell’ accertamento eseguito per escludere l’area di scavo da siti da bonificare o in corso di bonifica ,dei risultati analitici della caratterizzazione e della valutazione dei requisiti merceologici e ambientali dei materiali di scavo, delle modalità di valutazione degli impatti riferiti al sito di scavo, alle fasi di trasporto e al sito di destinazione, al fine di garantire un’elevata protezione ambientale
Indicazioni delle modalità e strutture di deposito dei materiali di scavo.
Indicazione dell’area di destinazione dei materiali di scavo, della sua destinazione d’uso e del progetto di riutilizzo.
Allegati al Progetto:
Allegati al progetto è necessari pressentare inoltre;
Copia dell’accordo tra produttore e utilizzatore dei materiali di scavo.
Elaborati cartografici.
Cartografia della classificazione urbanistica dell’area di scavo.
Cartografia della classificazione urbanistica dell’area di destinazione.
Planimetrie del sito di provenienza e del sito di conferimento con evidenziate le aree di scavo, di deposito e di riutilizzo.
Planimetria del sito di scavo con indicati i punti di campionamento.
Copia dei certificati di analisi merceologiche e chimiche svolte sui campioni prelevati dal sito di produzione dei materiali di scavo.
Autocertificazione redatta dal titolare/responsabile legale della Ditta produttrice in cui si dichiara che le terre e rocce da scavo prodotte sono utilizzate come sottoprodotti nel rispetto di quanto previsto dall’art. 186 del D.Lgs 152/06.
La produzione delle terre e rocce da scavo avviene nell’ambito della costruzione di opere o dello svolgimento di una attività.
L’utilizzo dei materiali di scavo come sottoprodotti deve essere previsto nella fase della progettazione dell’intervento da cui si originano
La verifica della sussistenza dei requisiti per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo è effettuata preliminarmente nell’ambito del procedimento di autorizzazione dell’intervento che determina lo scavo
In base al tipo di intervento, la verifica viene effettuata
1. Nei procedimenti di VIA o AIA
2. Nella procedura del permesso di costruire o nella Dichiarazione Inizio attività.
3. Dal progettista dell’intervento, nel caso di LLPP non soggetti né a VIA, né a PDC o a DIA.