Circolare 08 settembre 2010, n. 7619 Criteri per il rilascio dell’autorizzazione ai Laboratori per l’esecuzione e certificazione di indagini geognostiche, prelievo di campioni e prove in sito

Circolare 08 settembre 2010, n. 7619 / STC

Criteri per il rilascio dell’autorizzazione ai Laboratori per l’esecuzione e certificazione di indagini geognostiche, prelievo di campioni e prove in sito di cui all’art. 59 del D.P.R. n. 380/2001

Premesse

Nel testo delle Norme Tecniche sulle Costruzioni di cui al DM 14 gennaio 2008, e successive Circolari
esplicative, si prescrive che le indagini e le prove geotecniche devono essere effettuate e certificate da
uno dei laboratori di prova di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001.
Le stesse Norme Tecniche sulle Costruzioni attribuiscono alle indagini geognostiche, alla qualità dei
campioni di terreno prelevati ed alle prove in sito un ruolo imprescindibile nelle fasi di progettazione
esecuzione e controllo di opere ed interventi sul territorio.
Gli esiti delle indagini e delle prove possono incidere in modo diretto in tutte le fasi di impostazione,
realizzazione, gestione e controllo di un intervento sul territorio, per cui è indispensabile che siano
supportati da competenza, qualità ed obiettività e che tali requisiti, pertanto, abbiano un riscontro
formale ed ufficiale nei soggetti incaricati per i quali deve essere garantita la legittimità ad operare, la
competenza la relativa responsabilità del prodotto.
Il citato DPR n. 380 del 6 giugno 2001 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia – all’art. 59, che sostanzialmente riprende l’art. 20 della legge n.1086/71 integrato con
le prove sui terreni e sulle rocce, dopo aver definito al comma 1 i Laboratori Ufficiali, al comma 2
prevede che “Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio Superiore dei lavori
pubblici, può autorizzare con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare
prove sui materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce. L’attività dei
laboratori, ai fini del presente capo, è servizio di pubblica utilità.”
Tutto ciò premesso con la presente Circolare si intendono rappresentare i requisiti essenziali che
devono possedere i soggetti autorizzati a svolgere le richiamate attività e dei criteri per l’attribuzione
agli stessi della specifica autorizzazione.
In aderenza agli obbiettivi posti dalla Direttiva Europea n.89/106/CEE ed in conformità ai principi che
disciplinano l’abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova ed il loro operato in
ambito europeo, nel definire i criteri per il rilascio delle abilitazioni di cui alla presente Circolare, si è
tenuto conto, per quanto applicabili, delle disposizioni contenute nel Decreto Interministeriale n.156 del
9.5.2003, recante “Criteri e modalità per il rilascio dell’abilitazione degli organismi di certificazione,
ispezione e prova nel settore dei prodotti da costruzione, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del D.P.R. 21
aprile 1993, n. 246”.
Il presente provvedimento sostituisce, per quanto riguarda il settore in argomento, la precedente
Circolare n. 349/99, restando confermata la validità delle abilitazioni già rilasciate.
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1 –Disposizioni generali
1.1 – Campo di applicazione
Con riferimento al disposto del comma 2 dell’art. 59 del DPR n. 380 del 6 giugno 2001 nonché alle
vigenti norme tecniche sulle costruzioni, le autorizzazioni disciplinate dalla presente Circolare
riguardano tutte le attività connesse con le indagini geognostiche, il prelievo dei campioni e le prove
sui terreni in sito.
Ai fini di quanto riportato nella presente circolare, per ‘Laboratorio’ che effettua le attività e prove
suddette si intende l’insieme costituito da attrezzature, personale ed idonei spazi per il ricovero delle
attrezzature.
I laboratori autorizzati per lo svolgimento e la certificazione delle attività e prove di cui trattasi devono
essere in grado di effettuare, documentare e certificare almeno le prove elencate nel seguito ed essere
dotati di tutte le apparecchiature ed attrezzature a ciò necessarie, e comunque dell’attrezzatura minima
indicata al successivo punto 6.
1.2 Soggetto gestore
Il soggetto gestore di un “laboratorio autorizzato all’esecuzione e certificazione di indagini
geognostiche, prelievo di campioni e prove in sito” può essere una ditta individuale, una società o un
ente pubblico.
Sono esclusi dall’autorizzazione i titolari di ditte individuali e le società i cui soci, i rappresentanti
legali od altre figure equivalenti, siano direttamente interessati in attività imprenditoriali di esecuzione
di opere di ingegneria civile, ad eccezione di quanto di seguito specificato.
E’ consentito il rilascio dell’autorizzazione di cui trattasi ai soggetti sopra indicati in possesso di
certificazione SOA per la categoria specializzata “OS 21” di cui all’Allegato A del D.P.R. n.34/00,
anche se qualificati per altre categorie di cui al D.P.R. medesimo, alle seguenti condizioni: i medesimi
soggetti, secondo i principi di cui all’art.90, comma 8, del D.L.vo n.163/2006 e ss.mm.ii., non possono
partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi,
per i quali abbiano svolto la suddetta attività di “laboratorio autorizzato all’esecuzione e certificazione
di indagini geognostiche, prelievo di campioni e prove in sito”; ai medesimi appalti, concessioni di
lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o
collegato al soggetto gestore del “laboratorio autorizzato all’esecuzione e certificazione di indagini
geognostiche, prelievo di campioni e prove in sito”, con riferimento a quanto previsto dall’art. 2359 del
codice civile. I suddetti divieti sono estesi al legale rappresentante ed al Direttore responsabile del
laboratorio, ai dipendenti del soggetto gestore del laboratorio stesso, ai suoi collaboratori e ai loro
dipendenti.
Tale disposizione dovrà essere inserita nei decreti di autorizzazione relativi ai “laboratori autorizzati
all’esecuzione e certificazione di indagini geognostiche, prelievo di campioni e prove in sito” e dovrà
essere sottoscritta per accettazione dal soggetto gestore.
I soggetti suddetti, quando autorizzati ai sensi delle presenti disposizioni “all’esecuzione e
certificazione di indagini geognostiche, prelievo di campioni e prove in sito” ogni qualvolta svolgano
tali attività in un’area o un cantiere destinato alla realizzazione di un’opera di ingegneria civile, hanno
altresì l’obbligo di dichiarare al Responsabile del Procedimento e/o al Committente il possesso della
suddetta autorizzazione e la conseguente esclusione del soggetto stesso, nonché di eventuali società
controllate secondo l’art. 2359 del C.C., dall’attività di esecuzione dei lavori nell’ambito del medesimo
cantiere.
E’ compito del Responsabile del Procedimento di realizzazione di un’opera pubblica verificare che le
suddette disposizioni vengano osservate, eventualmente facendone menzione anche nel relativo
Capitolato Speciale d’Appalto. Si richiama anche all’attenzione del Responsabile del Procedimento la
necessità che i soggetti di cui sopra, qualora siano o siano stati appaltatori o concessionari di lavori
pubblici, oppure subappaltatori o cottimisti di una determinata opera pubblica, non svolgano attività di
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“laboratorio autorizzato all’esecuzione e certificazione di indagini geognostiche, prelievo di campioni e
prove in sito” nello stesso intervento o nello stesso contesto operativo (sito o cantiere) in fase di
esecuzione dei lavori o nelle altre fasi di realizzazione dell’opera, ivi compresa la fase del collaudo e
quella inerente un eventuale contenzioso.
Al riguardo si rammenta che il principio di terzietà, cui tutti i soggetti autorizzati sono obbligati, vale
anche nei rapporti diversi da quelli dell’evidenza pubblica e, in particolare, negli appalti privati, nel
senso che, soprattutto a tutela delle inderogabili norme sulla sicurezza delle costruzioni, il committente
privato non può esimersi dal rivolgersi ai soggetti autorizzati per ottenere progettazioni ed altre
prestazioni di supporto alla progettazione di qualità ed imparziali, fermi sempre i poteri della P.A.
competente in materia urbanistico-edilizia e/o di sicurezza delle costruzioni di verificare il contenuto e
la qualità stessa di ogni progetto.
1.3 Garanzia di Qualità
Il laboratorio deve operare in regime di garanzia di qualità dotandosi di un Sistema di Gestione della
Qualità (SGQ) che sovraintenda all’attività del laboratorio, coerente con la norma UNI EN ISO 9001 in
corso di validità, nonché con la norma EN 17025 per quanto attiene l’organizzazione generale e la
gestione della struttura. La conformità del SGQ alla norma UNI EN ISO 9001 deve essere certificata da
parte di un organismo terzo indipendente ed accreditato, di adeguata competenza ed organizzazione.
A tale scopo ogni laboratorio deve dotarsi di un proprio Manuale della Qualità, gestito in modo
autonomo da un “Responsabile della Qualità”, appartenente al personale del laboratorio, che custodisce
il Manuale stesso ed è responsabile della sua corretta gestione ed implementazione.
Il Manuale della Qualità, che deve fare riferimento anche alla norma EN 17025, deve essere
riesaminato ed eventualmente aggiornato periodicamente.
Una copia del Manuale della Qualità, anche in formato elettronico, è depositato presso il Servizio
Tecnico Centrale.
2 – Direttore responsabile
2.1 . Requisiti
Il Direttore del laboratorio deve essere in possesso di laurea in ingegneria, architettura o geologia,
quinquennale ovvero magistrale, o di altro equipollente titolo di studio.
In ogni caso il Direttore deve possedere specifiche competenze nei seguenti settori:
– delle caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni;
– delle procedure sperimentali;
– della normativa nazionale ed internazionale di riferimento;
– del funzionamento delle macchine e delle attrezzature per sondaggi e prove in sito.
Il Curriculum vitae, la qualificazione e l’esperienza del Direttore devono essere adeguatamente
documentate con riferimento a studi ed attività rientranti nel campo specifico delle indagini
geognostiche, il prelievo dei campioni e le prove sui terreni in sito.
2.2 – Compiti, mansioni e limitazioni
Il Direttore:
– sovrintende al funzionamento dell’organismo ed all’esecuzione delle attività di indagini e prove;
– adotta le corrette procedure operative sperimentali;
– presta con continuità la propria attività professionale presso il laboratorio e, quando necessario, nelle
aree di indagine;
– vigila con continuità sul rispetto delle procedure, sia tecniche che amministrative, da parte del
personale addetto;
– assicura i rapporti tra laboratorio ed utenza;
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– sottoscrive i certificati ufficiali relativi alle prove eseguite.
Al Direttore viene attribuita la piena responsabilità della corretta esecuzione delle indagini, del prelievo
dei campioni, delle prove e dei risultati ottenuti e della relativa certificazione.
Al Direttore è fatto divieto di assumere contestualmente la direzione di più di un laboratorio nonché di
svolgere attività imprenditoriale nel settore delle costruzioni. Il Direttore può tuttavia svolgere attività
professionale di direzione lavori e collaudo di opere con esclusione dei lavori nei quali sono richieste,
impiegate o programmate, indagini geognostiche e prove in sito effettuate o da effettuarsi dal
laboratorio del quale è Direttore.
In caso di temporanea indisponibilità del Direttore, per malattia o altri gravi motivi, il laboratorio deve
formalmente incaricare di tali mansioni un sostituto, purché dotato i degli stessi requisiti e sottoposto
agli stessi vincoli
3 – Personale
La funzionalità del laboratorio deve essere assicurata da personale qualificato, in numero congruo ed
adeguato alle dimensioni, alle caratteristiche ed all’attività per le quali il laboratorio è autorizzato.
L’organico medio annuo degli operatori impiegati dovrà trovare ragionevole riscontro con il numero e
la tipologia di sondaggi e prove effettuate e certificate, fermo restando che ogni laboratorio deve poter
disporre di un numero congruo di persone specializzate addette, in coerenza con il numero minimo di
attrezzature obbligatorie di cui dispone. Inoltre, per ogni squadra che operi in uno specifico sito o
cantiere, quando non possa essere presente il Direttore del laboratorio, deve essere presente un geologo
o un ingegnere qualificato (in possesso di laurea magistrale o triennale) con l’incarico di responsabile
di sito, con funzioni di guida e controllo dei sondatori.
L’attività dell’aliquota minima di personale richiesto per un regolare e continuo svolgimento
dell’attività del laboratorio deve essere regolata da un rapporto di dipendenza di tipo continuativo e di
durata almeno pari al periodo di vigenza dell’autorizzazione. Almeno quest’ultimo personale deve
assicurare la propria presenza a tempo pieno presso il laboratorio.
3.1 Requisiti ed oneri
Il personale addetto alla sperimentazione deve avere una perfetta conoscenza delle procedure di prova e
delle modalità di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di acquisizione dei dati. In tal
senso, quando previsto dagli accordi nazionali di settore, egli deve essere in possesso di apposito
patentino di abilitazione alla conduzione di macchine complesse.
La qualificazione dei tecnici responsabili del sondaggio e dei sondatori è documentata attraverso i titoli
posseduti e/o l’attività svolta nel campo delle indagini geognostiche e prove in sito, e verificata in sede
di sopralluogo da parte dei funzionari incaricati.
Il personale del laboratorio dovrà assicurare, ciascuno per quanto attiene alla propria qualifica, ruolo e
competenza, ed in osservanza alle procedure definite nel Manuale della Qualità, il funzionamento del
laboratorio secondo le indicazioni impartite dal Direttore.
In particolare il responsabile di sito dovrà:
– curare lo svolgimento delle indagini e delle prove, secondo il programma e le modalità stabilite dal
Direttore;
– eseguire, sotto la guida del Direttore, l’elaborazione dei risultati delle prove;
– gestire l’archivio dell’attività dell’organismo e dei campioni esaminati;
– avere una perfetta conoscenza delle mansioni affidategli in base al Manuale della Qualità.
3.2 Riservatezza e sicurezza
Tutto il personale del laboratorio è tenuto al rispetto del segreto professionale nei riguardi di tutte le
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informazioni raccolte durante lo svolgimento dei suoi compiti, ed il laboratorio deve rispettare i termini
e le condizioni che garantiscano il carattere di riservatezza e la sicurezza della sua attività.
3.3 Imparzialità, indipendenza e integrità
Il laboratorio ed il suo personale devono essere liberi da qualsiasi pressione commerciale, finanziaria o
di altro genere, che possa influenzare la conduzione delle prove.
Il laboratorio ed il suo personale non devono altresì essere comunque coinvolti in attività che possano
danneggiare la fiducia nella loro indipendenza di giudizio ed imparzialità nei riguardi delle attività di
indagine.
Deve essere evitata qualsiasi influenza sui risultati degli esami e delle prove da parte di persone od
organismi esterni al laboratorio.
La remunerazione del personale addetto alle attività di prova non deve dipendere dal numero delle
prove, indagini e/o prelievi eseguiti né dai risultati delle stesse.
4 – Sede del laboratorio e Locali
I locali destinati allo svolgimento delle attività di prova e certificazione, nonché quelli in cui è previsto
il ricovero delle attrezzature devono essere in regola con le vigenti disposizioni in tema di regolamenti
urbanistici, igiene e sicurezza del lavoro e devono avere una superficie utile, costituita da spazi
operativi, uffici, depositi ed altri servizi, adeguata all’entità ed al tipo dell’attività da svolgere, agli
spazi d’uso e di manovra delle attrezzature di prova, nonché al personale impiegato, nel rispetto delle
norme vigenti a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Il laboratorio
deve inoltre possedere idonei spazi per il ricovero delle attrezzature di sondaggio e prove in sito.
Le attrezzature ed i macchinari devono essere disposte in modo tale da ridurre il rischio di guasti o di
danni e permettere agli addetti di operare agevolmente, nel rispetto delle norme di sicurezza.
5 – Prove
I laboratorio autorizzati per le indagini geognostiche, il prelievo dei campioni e le prove in sito devono
essere in grado di effettuare, elaborare e certificare almeno le seguenti attività e prove obbligatorie, che
costituiscono requisito minimo per il rilascio dell’autorizzazione:
1.1 PERFORAZIONI
1.1.1 Perforazione a rotazione per il carotaggio continuo o a distruzione di nucleo, fino ad una
profondità di almeno 50 metri, in ogni tipo di materiale;
1.1.2 Prelievo di campioni indisturbati (ad infissione ed a rotazione) e a disturbo limitato;
1.2 PROVE DI PERMEABILITA’
1.2.1 Prova di pompaggio con foro centrale e piezometri disposti a raggiera;
1.2.2 Prove di permeabilità in foro nei terreni (prova Lefranc);
1.2.3 Prova di permeabilità in foro nelle rocce (prova Lugeon);
1.3 PROVE IN FORO DI SONDAGGIO
1.3.1 Prove penetrometriche dinamiche Standard Penetration Test (S.P.T.);
1.3.2 Prove scissometriche (vane test);
1.3.3 Installazione di colonne piezometriche ed inclinometriche.
Oltre alle prove obbligatorie sopra elencate, il laboratorio potrà inoltre richiedere l’autorizzazione a
svolgere e certificare altre specifiche prove, riconducibili a prescrizioni contenute nelle vigenti norme
tecniche. Per ottenere l’autorizzazione il laboratorio dovrà dimostrare di possedere le conoscenze e le
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attrezzature necessarie per effettuare le predette prove facoltative, che dovranno essere svolte nel
rispetto delle procedure e dei principi riportati nella presente Circolare.
Si riporta, a titolo esemplificativo un elenco delle possibili prove facoltative:
1.4 PROVE FACOLTATIVE
1.4.1 Prove penetrometriche dinamiche;
1.4.1.a) Continue a punta chiusa e rivestimento (D.P.S.H.);
1.4.1.b) Continue a punta chiusa (D.P.H. o D.P.M.);
1.4.2 Prove penetrometriche statiche;
1.4.2.a) Prove con punta meccanica (CPT);
1.4.2.b) Prove con punta elettrica (CPTE) ;
1.4.2.c) Prove con punta elettrica e piezocono (CPTU);
1.4.2.d) Prove con punta elettrica e piezocono sismico (SCPTU – Seismic Cone Penetration
Test)
1.4.3 Prove di carico su piastra;
1.4.4 Misura del peso dell’unità di volume;
1.4.4.a) Con volumometro a sabbia;
1.4.4.b) Con volumometro a palloncino (acqua);
1.4.5 Prova per la determinazione dell’indice C.B.R. in sito;
1.4.6 Prove pressiometriche (MPM);
1.4.7 Indagini, prelievo di campioni e prove a mare, in profondità, mediante il possesso di
appropriato livello di conoscenza ed adeguate attrezzature;
1.4.8 Perforazioni inclinate-orizzontali per l’esecuzione di opere in galleria;
1.4.9 Esecuzione di controlli e monitoraggio in continuo.
6 – Attrezzature
All’atto dell’istanza il laboratorio deve disporre di tutte le attrezzature necessarie allo svolgimento delle
attività e/o prove di cui sopra, nella quantità adeguata rispetto alla numerosità, all’entità ed alla
tipologia di attività svolta, e comunque deve disporre almeno della seguente attrezzatura:
6.1 ATTREZZATURE OBBLIGATORIE
6.1.1 N. 2 Sonde perforatrici idrauliche a rotazione da piccolo diametro, (macchina operatrice
semovente e/o su slitta dotata di antenna e testa di rotazione), complete di pompa per fluido di
circolazione e di pompa ad alta pressione per campionamento, con relativi set di aste di
perforazione minimo 2 calibri (diametri 50÷76 mm) carotieri semplici e doppi (diametro
101mm), distruttori (triconi, trilama ecc) e tubazioni di rivestimento telescopiche, min. 2
calibri (diametri compresi fra 127 e 200 mm) idonei al raggiungimento di almeno 50 m di
profondità in ogni tipo di materiale;
6.1.2 Dispositivo per prove tipo SPT munito di dispositivo di sgancio automatico o comandato
idraulicamente;
6.1.3 Attrezzatura idonea per il campionamento indisturbato dei terreni sia con metodo ad infissione
sia con metodo rotativo di tipo semplice e doppio, tipo Shelby, Osterberg e tipo Denison o
equivalenti, compresa adeguata dotazione di fustelle portacampioni;
6.1.4 Attrezzatura per prove di permeabilità in foro tipo Lefranc e Lugeon;
6.1.5 Attrezzature varie per misure in foro (freatimetro, scandaglio, pocket penetrometer e torvane);
6.1.6 Attrezzatura per prova scissometrica;
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6.2 ATTREZZATURE FACOLTATIVE
6.2.1 Attrezzatura per prove penetrometriche dinamiche con rivestimento, di tipo DPSH;
6.2.2 Attrezzatura per prove penetrometriche dinamiche di tipo DPH o DPM;
6.2.3 Attrezzatura per prove penetrometriche statiche con penetrometro meccanico, con capacità
di spinta non inferiore a 200 KN;
6.2.4 Sistema per prove penetrometriche statiche con punta elettrica e/o con piezocono, anche
sismico, con controllo della verticalità;
6.2.5 Attrezzatura per prove di carico con piastre di diametro compreso tra 30 e 75 cm, completa di
tutte le apparecchiature per la misura del carico e degli spostamenti;
6.2.6 Attrezzatura per la misura della densità in sito;
6.2.7 Attrezzatura per la determinazione dell’indice C.B.R. in sito;
6.2.8 Attrezzatura per prove pressiometriche in foro;
Tutte le attrezzature devono essere conservate con cura; debbono essere altresì attuate appropriate
procedure periodiche di manutenzione.
Per ogni attrezzatura importante di prova e di misura deve essere tenuta aggiornata una scheda che deve
riportare:
a) il nome dell’attrezzatura;
b) il nome del fabbricante, l’identificazione del tipo ed il numero di serie;
c) lo stato al momento del ricevimento (nuova, usata, ..);
d) i dettagli sulle manutenzioni effettuate;
e) la storia dei danni subiti, di tutti i malfunzionamenti relativi, di tutte le eventuali modifiche
apportate, di tutte le riparazioni effettuate;
g) il programma di taratura e/o di controllo nel tempo, ove richiesto.
7 – Metodi di prova e procedure
Il laboratorio deve disporre di istruzioni dettagliate e documentate sull’utilizzazione e il funzionamento
di tutte le apparecchiature, nonchè sulle tecniche di indagini e prove normalizzate.
Tutte le istruzioni, le norme, i manuali e i dati di riferimento utilizzati nelle attività dell’organismo e le
procedure per il rilascio dei certificati di prova devono essere contenute, ed eventualmente aggiornate
con continuità, nella documentazione del SGQ.
8 – Iter amministrativo, procedura di certificazione e Certificati
L’iter amministrativo interno finalizzato al rilascio della certificazione deve comprendere almeno:
• la redazione di un verbale di accettazione che descriva in dettaglio la commessa;
• un resoconto dell’attività svolta sul sito;
• un registro di carico e scarico per tutte le commesse;
• l’archiviazione della documentazione di prova e di certificazione;
• un registro giornaliero delle attività in sito.
Gli stampati adottati per l’accettazione od altre procedure, nonché la carta intestata del laboratorio, o
comunque del soggetto gestore, che svolgono diverse attività, devono indicare chiaramente il settore o
i settori di prova per il quale lo stesso è stato autorizzato; ciò al fine di evitare che l’utente possa essere
indotto a ritenere che la concessione si riferisca ad altre prove od attività non soggette alla specifica
autorizzazione di cui trattasi.
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I risultati delle attività condotte dal laboratorio, unitamente alle informazioni fornite dal richiedente,
formano oggetto del “Certificato di indagini, prelievo e/o prove in sito” che espone con esattezza,
chiarezza e senza ambiguità i risultati delle indagini, dei prelievi e delle prove, le metodologie seguite e
tutte le ulteriori informazioni utili.
In generale ciascun Certificato deve far riferimento all’intera commessa ovvero a ciascuno dei punti di
sondaggio previsti nell’area e deve contenere almeno:
a) l’identificazione del laboratorio che rilascia il Certificato;
b) una identificazione univoca del Certificato (con un numero progressivo di serie e la data di
emissione) e di ciascuna sua pagina ed il numero totale delle pagine.
c) l’identificazione del richiedente il Certificato di prova;
d) l’indicazione del cantiere ovvero dell’opera alla realizzazione della quale le indagini e le prove sono
finalizzate;
e) l’ubicazione dettagliata dei punti di indagine (mediante una corografia in scala opportuna ed una
planimetria di dettaglio con l’indicazione planoaltimetrica dei punti di indagine);
f) l’attrezzo di perforazione, il metodo di perforazione ed il tipo di rivestimento;
g) per le prove penetrometriche e per le prove scissometriche il tipo e le caratteristiche
dell’attrezzatura;
h) le date di inizio ed ultimazione delle operazioni;
i) le misure, gli esami e i loro risultati corredati, se del caso, di tabelle, grafici, disegni e fotografie;
h) il rilievo stratigrafico con la data di inizio e di fine della perforazione, il diametro di perforazione, il
diametro degli eventuali rivestimenti, i campioni prelevati ed il tipo di campionatore usato, la
profondità e la data di prelievo;
i) il rilievo della falda nel corso della perforazione;
j) le eventuali anomalie riscontrate;
k) la firma e il titolo o un contrassegno equivalente delle persone che hanno assunto la responsabilità
tecnica delle operazioni in sito.
Modifiche o aggiunte ad un certificato di prova, dopo la sua emissione, sono consentite solo per mezzo
di un altro documento “emendamento/aggiunta” al certificato di prova, che deve avere i requisiti esposti
nei comma precedenti; anche detto documento dovrà essere caratterizzato da un numero di serie, o
comunque identificato. Il Certificato non deve contenere valutazioni, apprezzamenti o interpretazioni
sui risultati della prova.
Tutti i certificati emessi devono essere conservati con numero progressivo in apposito raccoglitore da
conservare in archivio, per un periodo di almeno dieci anni.
9 – Documentazione da allegare all’istanza
L’istanza di autorizzazione deve contenere la documentazione riportata nell’elenco seguente:
1) Documentazione relativa al soggetto gestore, costituita, in caso di società, da copia dell’Atto
Costitutivo e Copia dello Statuto con eventuali successive variazioni.
2) Dichiarazione della composizione societaria a firma del Legale Rappresentante.
3) Copia conforme del Certificato della Camera di Commercio, comprensivo della certificazione
antimafia.
4) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non incompatibilità resa dal Legale
Rappresentante.
5) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal Legale Rappresentante circa l’assenza,
nella compagine sociale e tra gli amministratori, di soggetti coinvolti nelle attività ritenute
incompatibili, come precisato al punto 1.
6) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di impegno sull’osservanza delle regole
comportamentali resa dal Legale Rappresentante (o Titolare per le Ditte individuali).
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7) Planimetria dei locali utilizzati come uffici e dell’area di ricovero mezzi, in scala adeguata,
timbrata e siglata dal Legale Rappresentante.
8) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Legale Rappresentante con la quale si attesta
che i locali sono in regola con le disposizioni vigenti in materia di regolamenti urbanistici, di
igiene e di sicurezza sul lavoro.
9) Dichiarazione riguardante la proprietà dei locali o copia conforme del contratto di affitto.
10) Elenco delle attrezzature, sottoscritto dal Legale Rappresentante.
11) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Legale Rappresentante attestante la proprietà
delle attrezzature, anche se con riservato dominio.
12) Copia conforme dei certificati di taratura delle principali attrezzature di misura di forze,
pressioni e spostamenti, emessi da uno dei laboratori ufficiali di cui all’ art. 59, comma 1, del
DPR n.380/2001 o da organismo di taratura regolarmente accreditato. L’obbligo di taratura
della strumentazione afferente il settore delle prove in situ non riguarda tutti quegli strumenti di
misura, (ad esempio manometri delle sonde) che non hanno una valenza sul prodotto tecnico
finale o sulla prova certificata, ma sono esclusivamente funzionali al controllo di processo
dell’attrezzatura impiegata e quindi soggetti esclusivamente alle norme interne di ordinaria
manutenzione periodica di ogni singolo soggetto gestore, in conformità a quanto previsto dal
testo unico sulla sicurezza (D.Lgs 81/2008) e dalle norme UNI EN ISO di settore. In regime di
autorizzazione i controlli di taratura richiesti devono essere eseguiti con cadenza almeno
annuale.
13) Elenco del personale, sottoscritto dal Legale Rappresentante, con indicazione, per ciascuno,
della mansione ricoperta, del rapporto di lavoro e dell’eventuale titolo di studio.
14) Copia conforme dei titoli di studio e dei curricula del Direttore e degli eventuali responsabili di
sito.
15) Copia conforme dell’incarico professionale al Direttore, quando non dipendente.
16) Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di non incompatibilità rese dal Direttore e dagli
eventuali responsabili di sito.
17) Copia conforme del Libro Matricola dei dipendenti, ovvero del Libro Unico del Lavoro del
laboratorio, e dei contratti di lavoro per il restante personale.
18) Relazione redatta dal Legale Rappresentante su carta intestata riportante l’attività svolta nel
periodo precedente la richiesta di abilitazione.
19) Modelli utilizzati per la registrazione delle commesse ricevute e per la relativa certificazione.
20) Descrizione dell’iter amministrativo interno.
21) Fotocopia dei documenti di identità di coloro che sottoscrivono le dichiarazioni sostitutive.
22) Copia conforme della certificazione del Sistema di Gestione della Qualità.
23) Manuale della Qualità, anche in formato elettronico.
Per la dichiarazione di non incompatibilità rese dal Legale Rappresentante, dal Direttore e dagli
Sperimentatori (punti 4 e 16 dell’elenco), si suggerisce il seguente schema:
” Il sottoscritto dichiara che non sussiste alcuna incompatibilità fra l’attività esercitata nel
laboratorio ed altre attività esterne. In particolare dichiara di essere/non essere direttamente
interessato in attività di esecuzione di opere di ingegneria civile; si impegna altresì a non operare
in qualità di direttore dei lavori o collaudatore per le realizzazioni di ingegneria civile rispetto alle
quali abbia utilizzato le strutture del laboratorio per indagini geognostiche, prelievo di campioni e
prove in sito”.
Criteri per l’autorizzazione di Laboratori per indagini geognostiche … 10/11
Qualora, nella dichiarazione di cui sopra, il soggetto dichiari di essere direttamente interessato in
attività di esecuzione di opere di ingegneria civile, deve precisare le attività per le quali è in possesso di
specifica certificazione SOA, impegnandosi conseguentemente al rispetto di tutte le diposizioni
impartite al riguardo nel Punto 1.2.
Per la dichiarazione di impegno, resa dal titolare o dal Legale Rappresentante si suggerisce il seguente
schema:
“Il sottoscritto……….., in qualità di Titolare della ditta…. (o Legale Rappresentante della società….) si
impegna a:
a) chiedere, producendo la necessaria documentazione, il preventivo nulla-osta per qualsiasi
variazione dell’assetto proprietario, per eventuale sostituzione del Direttore del laboratorio o
degli altri operatori e per eventuale cambio di sede; ciò per consentire all’Amministrazione la
verifica della permanenza dei presupposti in base ai quali è stata rilasciata l’autorizzazione;
b) comunicare tempestivamente al Servizio tecnico centrale ogni eventuale variazione sostanziale
dell’assetto societario.
c) rispettare tutte le disposizioni impartite dall’Amministrazione circa l’iter amministrativo da
seguire nell’attività di indagini geognostiche, prelievo di campioni e prove in sito e relativa
certificazione.”
Tutte le dichiarazioni allegate all’istanza si intendono rese a mezzo atto notorio o sostitutivo di atto
notorio ai sensi dell’art.47 del DPR 28.12.2000 n.445.
10 – Istruttoria e controlli
La documentazione inerente l’istanza di autorizzazione, sopra richiamata, deve essere trasmessa al
Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che ne cura l’istruttoria per il
successivo esame e parere del predetto Consesso. In fase istruttoria il Servizio Tecnico Centrale può
disporre visite o controlli e richiedere eventuale altra documentazione di chiarimento. Le predette
visite ispettive o controlli potranno essere effettuate anche da personale dei Provveditorati
Interregionali alle Opere Pubbliche, in coordinamento con il Servizio Tecnico Centrale.
Visite ispettive di controllo e richieste di documentazione possono essere altresì disposte in qualsiasi
momento al fine di accertare il mantenimento dei requisiti richiesti.
11 – Durata e rinnovo dell’autorizzazione
L’autorizzazione, rilasciata dal Servizio Tecnico Centrale su conforme parere del Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici, ha validità quinquennale e può essere rinnovata alla scadenza.
L’istanza di rinnovo deve essere trasmessa almeno sei mesi prima della scadenza dell’autorizzazione
al Servizio Tecnico Centrale. L’istanza deve essere corredata di tutta la documentazione di rito, ad
eccezione di quella rimasta invariata, per la quale si deve comunque produrre una dichiarazione
attestante la validità della documentazione stessa, con relativo elenco esplicativo.
La mancata o incompleta presentazione dell’istanza e della documentazione entro tale termine
comporta la decadenza dell’autorizzazione alla scadenza naturale.
12 – Diffida al laboratorio e sospensione dell’autorizzazione
Quando il Servizio Tecnico Centrale, nell’ambito delle proprie attività di controllo o visite ispettive,
riscontra difformità, inadempienze o sopravvenute carenze rispetto ai requisiti richiesti, di entità tali
da non compromettere nel complesso la funzionalità del laboratorio e la significatività dei risultati
delle prove, diffida il laboratorio a mettersi in regola, nei tempi e nei modi che saranno formalmente
comunicati.
Criteri per l’autorizzazione di Laboratori per indagini geognostiche … 11/11
Quando invece il Servizio Tecnico Centrale riscontra inadempienze o sopravvenute carenze rispetto
ai requisiti richiesti, tali da compromettere, ma in maniera temporanea o comunque sanabile, la
funzionalità del laboratorio e che richiedono una revisione e riorganizzazione dello stesso, ovvero
qualora le azioni correttive messe in atto in riposta alla diffida di cui sopra non risultino adeguate,
propone al Presidente del Consiglio Superiore dei LL.PP. l’emissione di un provvedimento di
sospensione dell’autorizzazione, nel quale ne è indicata la durata, non superiore a 6 mesi. Entro tale
periodo di tempo il laboratorio deve dimostrare l’ottemperanza alle prescrizioni indicate nel
provvedimento di sospensione.
L’attività del laboratorio potrà essere ripresa alla scadenza del periodo di sospensione, previo
accertamento dell’avvenuto adempimento, nei termini fissati, alle disposizioni impartite in sede di
sospensione.
13 – Revoca dell’autorizzazione
Quando il laboratorio non ottemperi alle prescrizioni riportate nel provvedimento di sospensione di
cui sopra, il Servizio Tecnico Centrale lo diffida a mettersi in regola, assegnando un termine non
inferiore a trenta giorni. Decorso tale termine senza che il laboratorio abbia provveduto
efficacemente a mettersi in regola, propone al Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
il provvedimento di revoca.
E` prevista altresì la revoca dell’autorizzazione ove il Servizio Tecnico Centrale accerti gravi
inadempienze rispetto alle disposizioni della presente Circolare riguardanti i criteri di imparzialità,
indipendenza, corretta gestione del laboratorio, competenza, trasparenza e concorrenza previste
nell’esecuzione delle prove, tali da compromettere gravemente la garanzia di qualità a base
dell’autorizzazione.
Nel caso in cui il Servizio Tecnico Centrale accerti, anche mediante ispezioni e controlli, le suddette
gravi inadempienze, procede immediatamente con un provvedimento di sospensione cautelativa
dell’attività di certificazione, e diffida il laboratorio a mettersi in regola, assegnando un termine non
inferiore a trenta giorni. Entro tale termine il laboratorio potrà eventualmente produrre le proprie
controdeduzioni.
Decorso il suddetto termine senza che il laboratorio abbia provveduto in maniera efficace a mettersi in
regola, ovvero qualora non si considerino esaurienti le controdeduzioni eventualmente presentate dal
laboratorio stesso, il Servizio Tecnico Centrale propone al Presidente del Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici il provvedimento di revoca.
I provvedimenti di revoca vengono adottati sentito il parere del Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici.
14 – Procedure transitorie per i laboratori già autorizzati
I laboratori già titolari di autorizzazione ministeriale a svolgere e certificare attività di indagini
geognostiche, prelievo dei campioni e prove in sito devono adeguarsi a quanto riportato nella presente
Circolare entro 12 mesi dall’emanazione della stessa, dimostrando al Servizio Tecnico Centrale
l’ottemperanza a quanto prescritto. L’adeguamento a quanto riportato nella presente Circolare deve
essere comunque verificato in sede di rinnovo delle precedenti autorizzazioni.
Il Presidente: Francesco KARRER

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