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Rifiuti – Conversione del D.L. 18/2020

La conversione in legge, appena approvata, del decreto 18/2020 (cd “Cura italia) ora in attesa di pubblicazione in GU, si porta dietro una grossa novità con l’introduzione del nuovo art. 113-bis che consente il deposito temporaneo dei rifiuti fino ad un quantitativo massimo doppio a quello attuale previsto dall’art 183 – lettera bb) del D.Lgs. 152/2006, ovvero fino a 60 m3 di cui al massimo 20 m3 di rifiuti pericolosi mentre il limite temporale massimo vede la sua estensione fino ad un massimo di 18 mesi.

Viene invece confermato il rinvio al 30 giugno 2020 per le scadenze relative alla presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD), il versamento annuale di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali e altre scadenze particolari.

Viene poi riformulato l’art. 103 del Decreto ‘Cura Italia’, disponendo la proroga della validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. In tale norma sono da ricomprendere tutte le autorizzazioni ambientali comunque denominate.

 

Ricordiamo anche che, entro il 5 luglio 2020, sarà approvato il D. lgs. di recepimento della nuova Direttiva 2018/851 UE sui rifiuti che andrà a riformare pesantemente il titolo IV del D.Lgs 152/2006 (Codice ambientale). Ovviamente vi daremo tutti gli aggiornamenti del caso per tempo.

Per quanto riguarda, infine, il DM ‘POST-SISTRI’, oramai quasi al traguardo, non si hanno ancora delle date precise!

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Enrico Cappella

Consulente e docente ADR/RID/IMDG (DGSA), specializzato sulla normativa ADR/RID, codice IMDG, CLP e schede di sicurezza.

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