Piani regionali Articolo 20 decreto legislativo 3 dicembre 2010 n 205

(Modifiche all’articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. L’articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, e’ sostituito dal seguente: “Articolo 199

(Piani regionali)

1. Le regioni, sentite  le  province,  i  comuni  e,  per  quanto riguarda i rifiuti urbani, le Autorita’ d’ambito di cui  all’articolo 177, 178, 179, 180, 181, 182 e 182-bis ed in conformita’  ai  criteri generali stabiliti dall’articolo 195,  comma  1,  lettera  m),  ed  a quelli previsti dal presente articolo, predispongono e adottano piani regionali di gestione  dei  rifiuti.  Per  l’approvazione  dei  piani regionali si applica la procedura di cui alla Parte II  del  presente decreto in materia di VAS. Presso i medesimi uffici sono inoltre rese disponibili informazioni relative alla partecipazione del pubblico al procedimento  e  alle  motivazioni  sulle  quali

Approfondisci

Articolo 18 decreto legislativo 3 dicembre 2010 n 205

(Modifiche all’articolo 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All’articolo 195 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b),  dopo  la  parola:  “,  rifiuti”  sono soppresse le seguenti da: “nonche” a: “movimentazione”;
b) al comma 1, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti: “b-bis): la definizione di linee  guida,  sentita  la  Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto 1997, n. 281, sui contenuti minimi delle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli artt. 208, 215 e 216;
b-ter) la definizione  di  linee  guida,  sentita  la  Conferenza
Unificata di cui all’articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, per le attivita’ di recupero energetico dei rifiuti;”; c) al comma 1, lettera h),  le  parole:  “delle  tipologie”  sono soppresse;

Approfondisci

Spedizioni transfrontaliere di rifiuti Articolo 17 decreto legislativo 3 dicembre 2010 n 205

(Modifiche all’articolo 194 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. L’articolo 194 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, e’ sostituito dal seguente: “Articolo 194

(Spedizioni transfrontaliere)

1. Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti  sono  disciplinate dai regolamenti comunitari che regolano  la  materia,  dagli  accordi bilaterali di cui agli articoli 41  e  43  del  regolamento  (CE)  n. 1013/2006 e dal decreto di cui al comma 4.
2. Sono fatti  salvi,  ai  sensi  degli  articoli  41  e  43  del regolamento (CE) n. 1013/2006 gli accordi  in  vigore  tra  lo  Stato della  Citta’  del  Vaticano,  la  Repubblica  di  San  Marino  e  la Repubblica italiana. Alle importazioni di rifiuti urbani e assimilati provenienti dallo Stato della Citta’ del Vaticano e dalla  Repubblica di San Marino non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 42 del predetto regolamento.
3.  Fatte  salve  le  norme   che

Approfondisci

Responsabilita’ della gestione dei rifiuti Articolo 16 decreto legislativo 3 dicembre 2010 n 205

(Modifica degli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto  legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Gli articoli 188, 189, 190 e 193, sono modificati come segue: a) l’articolo 188 e’ sostituito dal seguente: “Articolo 188

(Responsabilita’ della gestione dei rifiuti)

1. Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono direttamente  al  loro  trattamento,  oppure  li  consegnano  ad   un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che  effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto  alla  raccolta  dei  rifiuti,  in  conformita’  agli articoli 177 e 179. Fatto salvo quanto previsto ai  successivi  commi del presente articolo,  il  produttore  iniziale  o  altro  detentore conserva la  responsabilita’  per  l’intera  catena  di  trattamento, restando inteso che qualora il produttore  iniziale  o  il  detentore trasferisca i rifiuti  per  il  trattamento  preliminare  a  uno  dei soggetti consegnatari di cui al presente comma, tale responsabilita’, di regola, comunque sussiste.
2. Al di fuori dei casi di concorso di

Approfondisci