(Modifiche all’articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
1. L’articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e’ sostituito dal seguente: “Articolo 187
(Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi)
1. E’ vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosita’ ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.
2. In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosita’, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, puo’ essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che: