Principi di autosufficienza e prossimità Rifiuti organici Articolo 9 decreto legislativo 3 dicembre 2010 n 205

1. Dopo l’articolo 182 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono inseriti i seguenti: “Articolo 182-bis
(Principi di autosufficienza e prossimità)
1. Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di:
a) realizzare l’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali;
b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di

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Riciclaggio e recupero dei rifiuti Articolo 7 decreto legislativo 3 dicembre 2010 n 205

1. L’articolo 181 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: “Articolo 181
(Riciclaggio e recupero dei rifiuti)
1. Al fine di promuovere il riciclaggio di alta qualità e di soddisfare i necessari criteri qualitativi per i diversi settori del riciclaggio, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni stabiliscono i criteri con i quali i comuni provvedono a realizzare la raccolta differenziata in conformità a quanto previsto dall’articolo 205. Le autorità competenti realizzano, altresì, entro il 2015 la raccolta differenziata almeno per la carta, metalli, plastica e vetro, e ove possibile, per il legno, nonché adottano le misure necessarie per
conseguire i seguenti obiettivi:

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Articolo 6 decreto legislativo 3 dicembre 2010 n 205 Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo di rifiuti

1. Dopo l’articolo 180 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente: “Articolo 180-bis
(Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti)
1. Le pubbliche amministrazioni promuovono, nell’esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti. Tali iniziative possono consistere anche in:
a) uso di strumenti economici;
b) misure logistiche, come la costituzione ed il sostegno di centri e reti accreditati di riparazione/riutilizzo;
c) adozione, nell’ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, di idonei criteri, ai sensi dell’articolo 83, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e previsione delle

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Articolo 5 decreto legislativo 3 dicembre 2010 n 205 Modifiche all’articolo 180 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n 152

(Modifiche all’articolo 180 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
1. All’articolo 180 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: “certificazione ambientale,” sono inserite le seguenti: “utilizzo delle migliori tecniche disponibili,”;
b) al comma 1, lettera b), le parole: “gare d’appalto” sono sostituite dalle seguenti: “bandi di  gara o lettere d’invito”;
c) al comma 1, lettera c), le parole: “, con effetti migliorativi, ” sono soppresse;
d) al comma 1, la lettera d) è soppressa;
e) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:

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