L’autorizzazione al recupero dei rifiuti può essere rilasciata a posteriori e con efficacia sanante dell’abuso formale?

Se è vero, infatti, che l’art. 216 del T.U. Ambiente prevede che “l’esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente”, è, anche vero che tale norma volta a disciplinare un procedimento fisiologico, non può contemplare ipotesi eccezionali in cui ricorra una particolare ed imprevista urgenza non imputabile a comportamenti del privato.

Fermo restando l’obbligo della comunicazione preventiva all’amministrazione provinciale nelle ipotesi in cui l’operatore è stato ammesso al regime semplificato ed il decorso del termine di 90 giorni per consentire a quest’ultima la verifica dell’ammissibilità dell’intervento, deve ritenersi in via eccezionale la derogabilità dell’iter procedimentale ove ricorrano circostanze di forza maggiore e l’operatore sia stato autorizzato al recupero della categoria dei rifiuti di fatto recuperati (nel caso di specie si trattava di sabbie di scarto utilizzate, senza previa autorizzazione edilizia ed ambientale, per l’ampliamento di un piazzale, in passato realizzato con autorizzazione al recupero, posto in essere per evitare smottamenti dovuti alle precipitazioni piovose).

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VIA negativa: l’Amministrazione deve comunque istruire la domanda di AIA?

L’art. 10 del TUA detta una norma di coordinamento nell’ipotesi in cui il progetto ricada sia sotto l’ambito della VIA che dall’AIA. In questa sede è sufficiente rilevare che il provvedimento di VIA “fa luogo” del provvedimento di AIA, in genere, per i provvedimenti di competenza statale.

Le Regioni, per i progetti di loro competenza, assicurano modalità di coordinamento con la possibilità di prevedere che “provvedimento di valutazione d’impatto ambientale faccia luogo anche di quella autorizzazione”.

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AIA: il ministero ha dettato le modalità per la redazione della relazione di riferimento

Con il DM n. 272/2014 il ministero dell’ambiente ha dettato le modalità per la redazione della relazione di riferimento (AIA, autorizzazione integrata ambientale).

Il DM 272/14 chiarisce l’obbligo di presentare la relazione di riferimento, detta le tempistiche per la presentazione della relazione di riferimento da parte di installazioni sottoposte ad AIA in sede statale, ed elenca i contenuti minimi della relazione di riferimento,

I tre allegati approfondiscono:

1) la procedura per la verifica della sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento (identificazione delle sostanze pericolose; quantitativi; valutazione della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell’installazione);

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