Entrata in vigore del decreto ministeriale 12 febbraio 2015, n. 31

DECRETO 12 febbraio 2015, n. 31

Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell’articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (15G00043) (GU Serie Generale n.68 del 23-3-2015)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/04/2015

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 12 febbraio 2015, n. 31 Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell’articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/04/2015
IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 e, in particolare, l’articolo 2, comma 1-bis;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modificazioni ed in particolare gli articoli 242, comma 13-bis, 249 e 252, comma 4, ultimo periodo;
Vista l’appendice “V” del manuale “Criteri metodologici per l’applicazione dell’analisi di rischio ai siti contaminati”
[http://www.isprambiente.gov.it/files/temi/appendice-v-100609.pdf ], revisione 2, elaborato dall’Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale (ISPRA), l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA), l’Istituto Superiore di Sanita’ (ISS) e l’Istituto
Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), che individua lo scenario di esposizione commerciale/industriale da applicare nell’analisi di rischio per la bonifica dei siti nei quali sono stati realizzati e gestiti punti vendita carburanti;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il parere dell’Istituto Superiore di Sanita’ n. 9525 del 17 marzo 2014;
Visto il parere dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale emanato n. 16081 del 14 aprile 2014;

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LEGGE COMPETITIVITÀ 2014: NOVITÀ AL TUA – Classificazione Rifiuti

Pubblicata il 20.08.2014 la Legge n. 116/2014 che converte il D.L. n. 91/2014, noto come “Decreto Competitività”, il quale va ad introdurre alcune modifiche ed integrazioni al Testo Unico Ambientale D.lgs. 152/06.

Tra le novità più interessanti in materia di rifiuti viene introdotta, nell’allegato D alla parte IV del TUA, una premessa in merito alla procedura di classificazione dei rifiuti. Tale disposizione riafferma innanzitutto che la classificazione è onere del produttore, il quale deve assegnare il codice CER opportuno. Entrando un po’ più nel merito della determinazione della pericolosità dei rifiuti i successivi commi affermano che, in caso di CER “assoluti” quindi che non contemplano codici speculari, non è necessario avere la conferma analitica per definire la pericolosità del rifiuto o meno e quindi:

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