Nuova semplificazione e razionalizzazione del Sistri. Articolo 11 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101

Il 1° ottobre  2013 si assistite alla partenza ufficiale del SISTRI, come previsto dal Dl 101/2013, che prevede una prima partenza scaglionata dei soggetti obbligati, in quanto produttori e/o gestori di rifiuti pericolosi.

Dovendo adempiere alle disposizioni dettate dalla circolare del 1° ottobre 2013 dove il Ministero dell’Ambiente riporta i primi chiarimenti sulla partenza del SISTRI, si da inizio ad una vera e propria sperimentazione di un sistema che si vuole a forza mantenere in vita per ragioni a noi ancora del tutto o in parte oscure.

I nuovi produttori di rifiuti e migliaia di imprese o enti che raccolgono, trasportano, effettuano operazioni di trattamento sui rifiuti, recuperano e smaltiscono i rifiuti o intermediano gli stessi a titolo professionale, iniziano quindi ad operare con un sistema non ancora totalmente adatto a supportare le esigenze operative, degli operatori del settore. Non staremo a soffermarci nuovamente a parlare delle difficoltà riscontrate nell’utilizzo del sistema, dei ritardi accumulati nei viaggi, nelle ore investite per adoperarsi allo svolgimento del proprio lavoro, ma pensare che la vicenda sia finita qui è ormai un’utopia.

Il 30 ottobre con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della legge 30 ottobre 2013 n. 125, che reca anche norme in materia di SISTRI e converte il Dl 101/2013, viene

Approfondisci

LEGGE 30 ottobre 2013, n. 125 – Misure in Materia Ambientale

LEGGE 30 ottobre 2013, n. 125 (in G.U. n. 255 del 30 ottobre 2013)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. (13G00169)

Di particolare interesse per il nostro settore, evidenziamo a seguito l’art.11, Capo IV “MISURE IN MATERIA AMBIENTALE”

Art. 11
Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e in materia di energia

(( 1. I commi 1, 2 e 3 dell’articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dai seguenti:

«1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lettera a), gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi. Sono altresì tenuti ad aderire al SISTRI, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali

Approfondisci