Liquami zootecnici e letame: quanto costituiscono rifiuto

Liquami zootecniciL’allegato D) alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 (c.d. TUA) include, tra i rifiuti, «feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito» (codice CER 02 01 06); per cui, in via generale, dette sostanze possono costituire rifiuti.

Il TUA, tuttavia, pone alcuni limiti al campo di applicazione della disciplina sui rifiuti. L’art. 185, co. 1, infatti, prevede che non rientrano nel campo di applicazione della disciplina sui rifiuti “le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana”. Lo stesso articolo, al comma 2, stabilisce che sono esclusi dall’ambito di applicazione della parte quarta del decreto (disciplina sui rifiuti), in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento: “i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all’incenerimento, allo smaltimento in discarica o all’utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio”.

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