ADR_istruzioni

Istruzioni scritte ADR (5.4.3)

Come aiuto in situazioni di emergenza in caso di incidente che possa sopravvenire durante un trasporto di merci pericolose, le informazioni scritte (nella forma specificata al Capitolo 5.4.3.4) devono trovarsi all’interno della cabina dell’equipaggio del veicolo ed essere facilmente disponibili.

Queste istruzioni devono essere consegnate dal trasportatore all’equipaggio del veicolo prima della partenza, in una lingua o lingue che ogni membro possa leggere e comprendere.

Il trasportatore si deve assicurare che ogni membro dell’equipaggio interessato comprenda le istruzioni e sia capace di applicarle correttamente.

Prima della partenza, i membri dell’equipaggio del veicolo devono

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Accordi-multilaterali-adr

Tre nuovi accordi multilaterali per l’Italia

Recentemente l’Italia ha sottoscritto tre nuovi accordi multilaterali:

  • Accordo Multilaterale M276 relativo alla costruzione di veicoli FL e OX che utilizzano il gas naturale liquefatto come combustibile per la loro propulsione. Questo accordo ha validità fino al 31 dicembre 2016.
  • L’Accordo Multilaterale M285 prevede, in deroga al punto 3 delle Disposizioni Supplementari dell’Istruzione di imballaggio P909, la possibilità di non confezionare in un imballaggio esterno un’apparecchiatura che contiene pile o batterie al litio assegnate ai numeri UN 3090, 3091, 3480 o 3481. Tale accordo ha validità fino al 31 dicembre 2016.
  • Accordo Multilaterale M286 relativo alla possibilità di non osservare le restrizioni relative al passaggio nelle gallerie di cui alla sezione 1.9.5.3.6 dell’ADR, per le merci a numeri ONU 2814, 2900, 3077 e 3082. In questo caso il mittente dovrà aggiungere al documento di trasporto la dicitura «Trasporto secondo la sezione 1.5.1 dell’ADR (M286)». L’accordo ha validità fino al 31 dicembre 2016.

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