Gli imballaggi in ambito REACH

Gli imballaggi in ambito REACH

Sostanze, miscele e articoli possono essere contenuti all’interno di imballaggi, come una scatola di cartone, un involucro di plastica o un barattolo di latta.

In linea di principio, le principali funzioni dell’imballaggio possono essere il contenimento e la consegna di sostanze o miscele, per esempio, la protezione del prodotto confezionato e la presentazione o l’estetica. In molti casi, contribuisce anche alla sicurezza degli esseri umani e dell’ambiente durante la manipolazione o l’utilizzo del contenuto.

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REACH

Obblighi giuridici a norma del REACH correlati alle miscele

Gli obblighi giuridici a norma del REACH di maggior rilievo per i responsabili della formulazione in relazione alla comunicazione delle informazioni sulle miscele sono descritti di seguito. Il fornitore di miscele può essere soggetto quindi ai seguenti obblighi.

  1. Classificare, etichettare e imballare miscele;
  2. Fornire schede di dati di sicurezza per miscele compilate a norma dell’allegato II al regolamento REACH, come modificato dal regolamento 830/2015 per tutte le miscele classificate come pericolose che sono fornite a utilizzatori a valle e a distributori; su richiesta per miscele non classificate che contengono (articolo 31, paragrafo 3, del regolamento REACH);
  3. Comunicare informazioni pertinenti a valle della catena di approvvigionamento quando non è prescritta alcuna scheda di dati di sicurezza: fornire eventuali informazioni correlate all’autorizzazione o restrizione, nonché informazioni necessarie a garantire l’uso sicuro; fornire il numero o i numeri di registrazione per sostanze soggette ad autorizzazione, restrizione oppure per le quali è necessario fornire informazioni che consentano l’attuazione delle condizioni d’uso sicuro. I mezzi di comunicazione dipenderanno dalla quantità di informazioni richieste, ma potrebbero includere misure quali inserti, schede informative sul prodotto ed etichettatura. Questi obblighi sono descritti in dettaglio nell’articolo 32 del REACH.
  4. Conformarsi agli obblighi generali a carico degli utilizzatori a valle. Tali obblighi sono contenuti nel titolo V del regolamento. In particolare, l’utilizzatore a valle deve:
  • comunicare informazioni in merito all’uso o agli usi della sostanza o delle sostanze presenti nella miscela al proprio fornitore, allo scopo di rendere tali usi identificati.
  • controllare se gli usi (e gli usi prevedibili dei propri clienti) sono contemplati nelle informazioni ricevute dai propri fornitori. Attuare o raccomandare le condizioni descritte nello scenario d’esposizione trasmesso nella scheda di dati di sicurezza (sotto forma di allegato o integrato nel testo principale) o adottare azioni alternative.
  • se insorgono dubbi in merito all’adeguatezza delle misure di gestione dei rischi identificate nella scheda di dati di sicurezza ricevuta o se si rendono disponibili eventuali nuove informazioni in merito ai pericoli, comunicarli a monte della catena di approvvigionamento.

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Nuovo Regolamento recante modifica dell’allegato XVII del Regolamento REACH

E’ stato pubblicato il Regolamento n. 2017/227 della commissione, recante la modifica dell’Allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’ossido di bis(pentabromofenile) (decabromodifeniletere; decaBDE), CAS: 1163-19-5, EC: 214-604-9.

Il Regolamento, che introduce la restrizione numero 67 all’Allegato XVII del Regolamento REACH, entrerà in vigore a partire dal 1° marzo 2017, ma la restrizione entrerà in vigore dal prossimo 2 marzo 2019.

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STRASBURGO-PARLAMENTO-EUROPEO

Pubblicazione di una modifica del Regolamento sui metodi di prova ai sensi del REACH

E’ stato pubblicato (Gazzetta ufficiale Unione Europea L. 54 del 1 marzo 2016) il Regolamento (UE) 2016/266 della Commissione del 7 dicembre 2015 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico, del Regolamento (CE) n. 440/2008 che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Il Regolamento n. 440/2008 che istituisce i metodi di prova per determinare le proprietà fisico-chimiche, la tossicità e l’ecotossicità delle sostanze chimiche applicabili ai fini del REACH, viene periodicamente aggiornato per tener conto del progresso tecnico e ridurre il numero di animali usati a scopi di sperimentazione; il nuovo aggiornamento viene eseguito per includervi nuovi e aggiornati metodi di prova adottati di recente dall’OCSE.

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