(Modifiche all’articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
1. All’articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: In ogni ambito” sono sostituite dalle seguenti: “Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis, in ogni ambito”;
b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: “1-bis. Nel caso in cui, dal punto di vista tecnico, ambientale ed economico, non sia realizzabile raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1, il comune puo’ richiedere al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare una deroga al rispetto degli obblighi di cui al medesimo comma 1. Verificata la sussistenza dei