Articolo 21 decreto legislativo 3 dicembre 2010 n 205

(Modifiche all’articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All’articolo 205 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: In ogni ambito” sono  sostituite  dalle seguenti: “Fatto salvo  quanto  previsto  al  comma  1-bis,  in  ogni ambito”;
b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: “1-bis. Nel caso in cui, dal punto di vista  tecnico,  ambientale ed economico, non sia realizzabile raggiungere gli obiettivi  di  cui al comma 1, il comune puo’ richiedere  al  Ministro  dell’ambiente  e della tutela del territorio e del mare una deroga al  rispetto  degli obblighi di cui al medesimo comma 1. Verificata  la  sussistenza  dei

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Piani regionali Articolo 20 decreto legislativo 3 dicembre 2010 n 205

(Modifiche all’articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. L’articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, e’ sostituito dal seguente: “Articolo 199

(Piani regionali)

1. Le regioni, sentite  le  province,  i  comuni  e,  per  quanto riguarda i rifiuti urbani, le Autorita’ d’ambito di cui  all’articolo 177, 178, 179, 180, 181, 182 e 182-bis ed in conformita’  ai  criteri generali stabiliti dall’articolo 195,  comma  1,  lettera  m),  ed  a quelli previsti dal presente articolo, predispongono e adottano piani regionali di gestione  dei  rifiuti.  Per  l’approvazione  dei  piani regionali si applica la procedura di cui alla Parte II  del  presente decreto in materia di VAS. Presso i medesimi uffici sono inoltre rese disponibili informazioni relative alla partecipazione del pubblico al procedimento  e  alle  motivazioni  sulle  quali

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Articolo 18 decreto legislativo 3 dicembre 2010 n 205

(Modifiche all’articolo 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All’articolo 195 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b),  dopo  la  parola:  “,  rifiuti”  sono soppresse le seguenti da: “nonche” a: “movimentazione”;
b) al comma 1, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti: “b-bis): la definizione di linee  guida,  sentita  la  Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto 1997, n. 281, sui contenuti minimi delle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli artt. 208, 215 e 216;
b-ter) la definizione  di  linee  guida,  sentita  la  Conferenza
Unificata di cui all’articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, per le attivita’ di recupero energetico dei rifiuti;”; c) al comma 1, lettera h),  le  parole:  “delle  tipologie”  sono soppresse;

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Responsabilita’ della gestione dei rifiuti Articolo 16 decreto legislativo 3 dicembre 2010 n 205

(Modifica degli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto  legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Gli articoli 188, 189, 190 e 193, sono modificati come segue: a) l’articolo 188 e’ sostituito dal seguente: “Articolo 188

(Responsabilita’ della gestione dei rifiuti)

1. Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono direttamente  al  loro  trattamento,  oppure  li  consegnano  ad   un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che  effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto  alla  raccolta  dei  rifiuti,  in  conformita’  agli articoli 177 e 179. Fatto salvo quanto previsto ai  successivi  commi del presente articolo,  il  produttore  iniziale  o  altro  detentore conserva la  responsabilita’  per  l’intera  catena  di  trattamento, restando inteso che qualora il produttore  iniziale  o  il  detentore trasferisca i rifiuti  per  il  trattamento  preliminare  a  uno  dei soggetti consegnatari di cui al presente comma, tale responsabilita’, di regola, comunque sussiste.
2. Al di fuori dei casi di concorso di

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