Rifiuti, Sistri e associazioni dei Trasportatori

Rifiuti, Sistri: Incontro al Ministero con gli ambientalisti. Da domani attivo un nuovo numero riservato alle associazioni dei trasportatori.

Si è tenuto oggi al Ministero dell’Ambiente un incontro, su richiesta di alcune associazioni ambientaliste, durante il quale sono state illustrate le modalità di funzionamento online del Sistri, il sistema di tracciabilità dei rifiuti, e le ultime novità. Ed è stato annunciato un nuovo servizio: oltre al numero verde già attivo per risolvere le criticità segnalate dagli utenti, sarà in funzione da domani, giovedì 14 ottobre, un nuovo numero riservato alle associazioni dei trasportatori.
All’incontro erano presenti esponenti del Ministero ed esponenti di alcune associazioni ambientaliste: Wwf, Legambiente, Marevivo, Greenpeace, Fare Verde, Vas e Accademia Kronos.
E’ stata illustrata l’innovatività del Sistri, che permette il passaggio dal sistema cartaceo a quello informatico, con indubbi vantaggi per le imprese in termini di semplificazione, trasparenza e legalità, in un settore come quello dei rifiuti a rischio di infiltrazioni criminali. Dall’avvio della fase iniziale, nel gennaio scorso, a oggi sono state fatte diverse modifiche connesse ad alcuni problemi riscontrati dalle imprese, in un percorso di ottimizzazione.
E’ stata poi mostrata l’intera procedura online, con particolare attenzione alla compilazione guidata delle schede del Sistri da parte dei tre soggetti coinvolti (produttore, trasportatore e smaltitore), anche attraverso la simulazione di un trasporto dalla sede di produzione del rifiuto fino alla sede di smaltimento.

read more

Approfondisci

Decreto ministeriale 28 settembre 2010

Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante l’istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti. (10A11755) (GU n. 230 del 1-10-2010).

Decreto ministeriale 28 settembre 2010

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102, recante: «Provvedimenti anticrisi, nonche’ proroga di termini» e, in particolare, l’art. 14-bis;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009, recante: «Istituzione del sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti, ai sensi dell’art. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell’art. 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 2010, n. 9, supplemento ordinario;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 febbraio 2010, recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, “recante:

Approfondisci

NOTA ESPLICATIVA IV DECRETO SISTRI

Il quarto decreto SISTRI, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° ottobre 2010
– conferma la data di operatività del SISTRI, stabilita per il 1° ottobre 2010;
– proroga al 30 novembre 2010 il termine per la consegna dei dispositivi USB e black box agli
aventi titolo;
– proroga al 31 dicembre 2010 il termine previsto dall’art. 12, comma 2, del DM 17 dicembre
2009, ossia il periodo nel quale, oltre agli adempimenti SISTRI, dovranno essere osservati
gli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario.
Il quadro derivante dalle predette disposizioni è quindi il seguente:
a) utilizzo dei dispositivi elettronici
Gli iscritti al SISTRI che, alla data di avvio dell’operatività dello stesso, fissata per il 1° ottobre
2010, sono in possesso dei dispositivi elettronici, utilizzano i medesimi dispositivi a decorrere da
tale data.
Per quanto riguarda la compilazione del Registro cronologico, gli utenti inseriranno “in carico” le
informazioni relative ai rifiuti prodotti/trasportati/gestiti a decorrere dal primo ottobre. Lo “scarico”
di rifiuti caricati nel Registro di cui all’articolo 190 del d.lgs. n. 152/2006 nel periodo antecedente
all’operatività del SISTRI potrà, sino al 31 dicembre 2010, essere riportato solo in tale Registro.
Tuttavia, entro tale data, i soggetti tenuti dovranno “caricare” nel Registro cronologico i dati relativi
a tutti i rifiuti “in giacenza” nel Registro di cui all’articolo 190.
Dal momento che non tutti gli iscritti sono, alla data del 1° ottobre, dotati dei dispositivi, fino al 30
novembre 2010 potrebbe verificarsi che non tutti i soggetti interessati dalla movimentazione di un
rifiuto siano in condizione di compilare il Registro cronologico e la scheda SISTRI- AREA
MOVIMENTAZIONE. In tale ipotesi, al fine di garantire il necessario flusso di informazioni al
sistema, si applicherà quanto previsto all’articolo 6, comma 4, del DM 17 dicembre 2009 per i casi
di indisponibilità temporanea dei dispositivi.
Si sottolinea l’estrema rilevanza che l’utilizzo immediato e costante dei dispositivi riveste al fine di
acquisire la dovuta padronanza nell’impiego del nuovo sistema e, al tempo stesso, testarne la
funzionalità, anche al fine di consentire di apportare le migliorie o modifiche la cui necessità
dovesse evidenziarsi a seguito dell’effettivo e capillare utilizzo del sistema stesso.

read more

Approfondisci

Materie prime seconde e sottoprodotti

E’ stata pubblicata ad agosto una nuova norma tecnica, la Uni 10667-1, che riguarda la natura delle materie prime seconde e i sottoprodotti che derivano dalla trasformazione delle materie plastiche. Una norma che potrebbe aprire scenari interessanti per il mercato delle plastiche recuperate in alternativa ai polimeri vergini.
La norma tecnica, come spiega l’Ente nazionale italiano di unificazione Uni, è un documento che specifica nell’ambito della normativa vigente “come fare bene le cose garantendo sicurezza, rispetto per l’ambiente e prestazioni certe.”
Per quando riguarda la Uni 10667-1 la norma classifica le materie plastiche prime-secondarie ottenute da recupero e riciclo di rifiuti di plastica, quindi dal circuito post-consumo, e si riferisce ai sottoprodotti di materie plastiche nonché ai materiali, alle sostanze e agli oggetti di plastica generati da cicli produttivi o di pre-consumo. Sottoprodotti e materiali, questi, che hanno le caratteristiche delle materie plastiche prime-secondarie sin dall’origine (e che nel testo sono indicate come “materie plastiche prime secondarie all’origine”) che l’industria utilizza per la produzione di miscele di materiali e/o di manufatti che vanno poi sul mercato, o che vengono usate per fini diversi.
Una norma tecnica che fa chiarezza, quindi, sulla natura di materie prime seconde e sottoprodotti degli scarti da trasformazione di materie plastiche, senza dover ricorrere ogni volta a requisiti o standard merceologici per decidere se sono da considerarsi rifiuti o sottoprodotti.
La norma è frutto dell’aggiornamento di una precedente norma tecnica -la UNI 10667-1 -pubblicata nel giugno 1998 e aggiornata nel gennaio 2000 – che prevedeva che fossero considerate materie prime seconde quei residui che non contengono più dell’1% di sostanze indesiderate e sono effettivamente avviati ad un reimpiego in un ciclo produttivo.
L’aggiornamento era stato chiesto per fare ulteriore chiarezza sul concetto di materia prima seconda ab origine (ovvero quali fossero da considerare tali) e per inserire la nozione di sottoprodotto, con le specifiche di quando così dovesse essere considerato.
La revisione avviata nel 2009 e approdata con la nuova norma pubblicata in agosto ha consentito quindi di fare chiarezza sul primo punto, equiparando le materie prime secondarie all’origine ai sottoprodotti di cui alla direttiva 2008/98/CE, e di specificare la natura delle materie plastiche prime-secondarie.
La nuova norma UNI definisce quindi “sottoprodotti di materie plastiche e materie plastiche prime-secondarie all’origine” i materiali costituiti da residui, sfridi e scarti industriali plastici pre-consumo derivanti sia dalla produzione sia dalla trasformazione dei polimeri, immessi direttamente sul mercato senza pretrattamenti, salvo l’eventuale macinazione o altre operazioni di riduzione volumetrica per via meccanica. Questi materiali vengono equiparati quindi alle materie originali poiché già rispondono ai requisiti merceologici del settore per essere utilizzati in ulteriori attività di produzione/trasformazione delle materie plastiche.
Vengono poi definiti “materie plastiche prime-secondarie” i materiali derivanti da operazioni di recupero/riciclo di rifiuti di plastica costituiti da una matrice polimerica (polimeri o leghe o miscele di polimeri) e da cariche, pigmenti, additivi e altri polimeri compatibili con la matrice stessa, che si possono presentare anche sotto forma di polvere, granuli, scaglie, agglomerati e densificati, e che possono essere utilizzati per la loro funzione originaria, per riempimento o per ulteriori e diversi fini.
Le attività di aggiornamento e revisione delle norme interessano anche altre parti della UNI 10667 e in particolare alcuni utilizzi di polimeri specifici su cui l’iter è ancora in corso o in via di definizione. Inoltre viene chiarita l’applicabilità delle norme tecniche per quelle materie plastiche che possono essere considerate materie prime secondarie e per le quali non esiste ancora una norma specifica. In questi casi la classificazione può essere eseguita (in accordo tra le parti) prendendo spunto dalle metodologie citate nelle norme esistenti della serie.
Dovranno comunque essere dichiarati (dalle parti) i trattamenti effettuati e dovrà essere determinata la presenza di eventuali impurità o materiali indesiderati in quantità tali da non compromettere il recupero del rifiuto plastico pre e post-consumo.

read more

Approfondisci