NOTA ESPLICATIVA IV DECRETO SISTRI

Il quarto decreto SISTRI, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° ottobre 2010
– conferma la data di operatività del SISTRI, stabilita per il 1° ottobre 2010;
– proroga al 30 novembre 2010 il termine per la consegna dei dispositivi USB e black box agli
aventi titolo;
– proroga al 31 dicembre 2010 il termine previsto dall’art. 12, comma 2, del DM 17 dicembre
2009, ossia il periodo nel quale, oltre agli adempimenti SISTRI, dovranno essere osservati
gli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario.
Il quadro derivante dalle predette disposizioni è quindi il seguente:
a) utilizzo dei dispositivi elettronici
Gli iscritti al SISTRI che, alla data di avvio dell’operatività dello stesso, fissata per il 1° ottobre
2010, sono in possesso dei dispositivi elettronici, utilizzano i medesimi dispositivi a decorrere da
tale data.
Per quanto riguarda la compilazione del Registro cronologico, gli utenti inseriranno “in carico” le
informazioni relative ai rifiuti prodotti/trasportati/gestiti a decorrere dal primo ottobre. Lo “scarico”
di rifiuti caricati nel Registro di cui all’articolo 190 del d.lgs. n. 152/2006 nel periodo antecedente
all’operatività del SISTRI potrà, sino al 31 dicembre 2010, essere riportato solo in tale Registro.
Tuttavia, entro tale data, i soggetti tenuti dovranno “caricare” nel Registro cronologico i dati relativi
a tutti i rifiuti “in giacenza” nel Registro di cui all’articolo 190.
Dal momento che non tutti gli iscritti sono, alla data del 1° ottobre, dotati dei dispositivi, fino al 30
novembre 2010 potrebbe verificarsi che non tutti i soggetti interessati dalla movimentazione di un
rifiuto siano in condizione di compilare il Registro cronologico e la scheda SISTRI- AREA
MOVIMENTAZIONE. In tale ipotesi, al fine di garantire il necessario flusso di informazioni al
sistema, si applicherà quanto previsto all’articolo 6, comma 4, del DM 17 dicembre 2009 per i casi
di indisponibilità temporanea dei dispositivi.
Si sottolinea l’estrema rilevanza che l’utilizzo immediato e costante dei dispositivi riveste al fine di
acquisire la dovuta padronanza nell’impiego del nuovo sistema e, al tempo stesso, testarne la
funzionalità, anche al fine di consentire di apportare le migliorie o modifiche la cui necessità
dovesse evidenziarsi a seguito dell’effettivo e capillare utilizzo del sistema stesso.

b) soggetti iscritti al SISTRI che alla data del 1° ottobre 2010 non sono in possesso dei
dispositivi elettronici
I soggetti iscritti al SISTRI ai quali, alla data del 1° ottobre 2010, non sono stati ancora consegnati i
dispositivi, continuano a compilare unicamente il registro di carico e scarico e il formulario di
identificazione dei rifiuti di cui agli articoli 190 e 193 del d.lgs. n. 152/2006.
Dal momento della consegna dei dispositivi, tali soggetti utilizzeranno altresì i dispositivi medesimi
secondo quanto sopra riportato. Si evidenzia l’estrema utilità dell’utilizzo immediato dei dispositivi,
una volta che gli stessi siano disponibili, al fine di poter usufruire della possibilità di prendere
dimestichezza con il nuovo sistema in questa prima fase di avvio dell’operatività.
c) regime sanzionatorio applicabile sino al 31 dicembre 2010
L’articolo 12, comma 2, del DM 17 dicembre 2009 consente ai soggetti tenuti ad aderire al SISTRI
di usufruire di una fase di applicazione dello stesso, ora prorogata sino al 31 dicembre 2010,
finalizzata alla verifica della piena funzionalità del SISTRI e anche ad acquisire la necessaria
padronanza nell’utilizzo dei dispositivi medesimi.
Il medesimo articolo specifica infatti che, al fine di garantire che non vi sia soluzione di continuità
per quanto riguarda l’adempimento degli obblighi di legge relativi alla tracciabilità dei rifiuti in tale
fase di prima applicazione del SISTRI, i soggetti iscritti al SISTRI rimangono tenuti agli
adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del d.lgs. n. 152/2006.
Pertanto, fino al 31 dicembre 2010, solo la compilazione del registro di carico e scarico e del
formulario di cui alla citata normativa garantisce l’adempimento degli obblighi di legge, e solo la
violazione delle disposizioni dei predetti articoli darà luogo alla comminazione delle specifiche
sanzioni previste dal decreto legislativo 152 del 2006.

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