Sistri e Gestione dei Rifiuti

Il 1° ottobre, (scadenza prorogata dal Dm 9 luglio 2009), salvo ulteriori proroghe dell’ultimo momento, il SISTRI sarà ufficialmente operativo.
Tranne pochissime imprese dell’area IT, (le quali hanno partecipato al Test di prova del sistema) nessuna azienda coinvolta nella gestione  è stata messa nella condizione di provare ad utilizzare il Sistema nelle sue  funzionalità.

Ci si aspetta quindi un titubante avvio da parte degli operatori, che avranno modo fin da subito di verificare l’efficienza del sistema.

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Sistri – INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08497
presentata da
ELISABETTA ZAMPARUTTI
mercoledì 8 settembre 2010, seduta n.366

ZAMPARUTTI, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e MAURIZIO TURCO.
Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Per sapere – premesso che:

stando agli annunci del Governo, come riferito dal quotidiano ecologista Terra, il Sistri, il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti messo a punto dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dovrebbe essere operativo dal prossimo 1o ottobre 2010. Tuttavia, per gli oltre 600 mila italiani che saranno costretti a usarlo, risulta ancora un assoluto mistero;
infatti, pochi sanno esattamente come funziona e i test che si sarebbero dovuti svolgere tra luglio e agosto non sono mai partiti;
si tratta di uno strumento concepito per combattere le ecomafie, ma potrebbe rivelarsi un clamoroso fallimento. Inoltre, su di esso, il Governo ha imposto il segreto di Stato, e il Ministro interrogato ha affidato a Luigi Pelaggi, capo della sua segreteria tecnica, il compito di condurre in porto la realizzazione: niente gara pubblica di appalto, assoluta segretezza sui costi, riservatezza massima sui particolari del progetto, che desta numerosi dubbi. I lavori sono stati affidati, tramite trattativa privata, a una controllata del gruppo Finmeccanica: la Selex Service Management, di cui è amministratore delegato Sabatino Stornelli, coinvolto nell’inchiesta sull’appaltopoli all’Aquila e da anni in stretti rapporti con Pelaggi;
il timore di molte ditte del settore è che, per come il Sistri è stato concepito, la società di Finmeccanica possa diventare monopolista nell’ambito dei software ambientali;
conquistata la commessa del Sistri, Sabatino Stornelli ha subappaltato, nel 2009, la realizzazione del software per la tracciabilità dei rifiuti ad Abruzzo Engineering, società in house della regione, di cui la Selex possiede una quota del 30 per cento. Giorni fa, la ditta abruzzese è finita al centro di un’inchiesta della procura dell’Aquila. Secondo i magistrati, l’Abruzzo Engineering sarebbe stato lo strumento utilizzato da Stornelli e da altri imprenditori per infiltrarsi negli appalti post terremoto;
in quanto secretati, i termini dell’appalto del Sistri ovviamente non si conoscono: si è, tuttavia, a conoscenza di una prima tranche di circa 5 milioni di euro per la registrazione del brevetto, versata dallo Stato. Inoltre, secondo stime ufficiose, il Sistri dovrebbe costare ogni anno tra 600 mila e 1 miliardo di euro. Questi finanziamenti sarebbero, in futuro, forniti dalle imprese che adopereranno il software. Gran parte dei profitti andrebbero, pertanto, nelle casse di Selex, che diventerebbe di fatto monopolista nel settore. Le apparecchiature hardware (la scatola nera da installare sui camion e il dispositivo usb) saranno fornite direttamente dal Ministero dall’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che le acquisterà dalla controllata di Finmeccanica. Si prevedono gli stessi sviluppi anche per la gestione successiva del software: la rilevazione satellitare, l’elaborazione dei dati, il monitoraggio del segnale e la manutenzione saranno in carico alla Selex;
molte ditte di software house – tra le quali risultano la Mind Informatica e la Nico srl – hanno presentato ricorso al Tar del Lazio contro la procedura adottata dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per l’assegnazione dei lavori;
vi sono diffusi timori relativi a una non piena conformità del progetto di Stornelli alle indicazioni della direttiva comunitaria. Infatti, nella forma in cui è stato realizzato dalla Selex, il Sistri non si profila solo come un sistema di rilevamento, ma come un vero e proprio software gestionale, che controllerà l’intero processo di smaltimento dei rifiuti delle imprese;
il bacino di utenza sarà estremamente ampio, raccogliendo oltre 600 mila operatori; dai piccoli esercizi commerciali, alle grandi industrie, fino alle ditte di trasporto. Nel momento in cui il Sistri entrerà in vigore, un imprenditore che debba conferire i propri rifiuti speciali, avrà l’obbligo di registrare il quantitativo da smaltire sul sito del Ministero, accedendovi attraverso una chiavetta usb, contenente la sua firma digitale. L’autotrasportatore, che ritira il rifiuto, farà esattamente la stessa cosa, comunicando la quantità e il tipo di materiale tramite internet ed inserendo la propria pen drive, in una scatola nera, posizionata a bordo del camion, che garantirà una tracciabilità in tempo reale del percorso fatto dal camionista;
tuttavia, il sistema potrebbe avere diverse falle, come rilevato anche da Confindustria servizi tecnologici e innovativi, che più volte ha scritto al Ministro interrogato, chiedendo di rivedere il progetto. Uno dei problemi riguarderebbe la parte hardware: le penne usb, secondo l’associazione degli imprenditori, non sono progettate per un utilizzo così frequente e potrebbero rompersi con estrema facilità. In tal caso, si metterebbe «una costante ipoteca sull’operatività degli addetti, che dovrebbero attendere molto più delle 72 ore previste per la sostituzione delle chiavette», spiega un rapporto sul Sistri di Confindustria. Infine, tutto si baserebbe su internet: nonostante ciò, nel progetto non è stata contemplata la possibilità che gli impianti siano senza rete Adsl e i camion possano trovarsi senza segnale -:
di quali elementi dispongano in merito a quanto riportato in premessa;
per quali ragioni sia stato imposto il segreto di Stato sul Sistri e non siano state adottate le procedure normali di appalto;
se non si ritenga, pertanto, opportuno rivedere le procedure di assegnazione del progetto, al fine di promuovere la libera concorrenza nel settore, evitando di compromettere la trasparenza dello stesso progetto;
per quali ragioni, inoltre, i costi e i dettagli del progetto non siano stati resi di pubblico dominio;
per quali ragioni non siano ancora stati effettuati i test previsti per l’estate, considerato che l’avvio del progetto è previsto per l’inizio del mese di ottobre 2010;
se il Ministro interrogato non ritenga opportuno sostenere le richieste delle diverse ditte di software house che sono state escluse a priori da una gara d’appalto secretata;
di quali dati disponga in merito alle difficoltà rilevate e fatte presenti più volte da Confindustria servizi tecnologici e innovativi, e se non ritenga opportuno rivedere un progetto che a giudizio di molti risulta debole in partenza;
se e quali correttivi si intendano apportare al progetto al fine di renderlo pienamente conforme alle indicazioni della direttiva comunitaria
quali iniziative intenda adottare al fine di garantire una adeguata preparazione dei lavoratori che dovranno utilizzare il sistema. (4-08497)

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D.M.65/2010 i rivenditori ancora non adempiono all’obbligo di ritiro

ROMA, Italia: nuova video-inchiesta sulla raccolta dei rifiuti elettronici in Italia: a distanza di un mese dalla partenza del decreto Uno contro uno (D.M. 65/2010), i rivenditori ancora non adempiono all’obbligo di ritiro a titolo gratuito del vecchio apparecchio elettronico.
Da anni denunciamo che gran parte delle apparecchiature elettroniche prende ancora la strada dello smaltimento in discarica, o presso inceneritori o, addirittura, dell’esportazione illegale nei Paesi in via di sviluppo.
Con la scusa di acquistare un nuovo articolo tecnologico (pc, televisore, frigorifero, ecc.) abbiamo telefonato a nove grandi rivenditori a Milano, Roma e Napoli e ci siamo poi recati in altri tre negozi della capitale con telecamera nascosta. Ben nove rivenditori sui dodici intervistati (quindi oltre l’75 per cento) non risultano completamente in linea con la nuova normativa.
Alcuni rivenditori non adempiono alla legge, perché il costo della consegna del prodotto nuovo è stato maggiorato così da includere il ritiro del vecchio articolo, come dichiarato dai commessi. In altri casi, i costi di consegna del nuovo prodotto e di ritiro del vecchio sono ancora distinti fra loro, e viene chiaramente indicato che il ritiro non è gratuito.
A eccezione di Milano, dove il ritiro è partito gratuitamente, a Roma e Napoli sembra regnare la discrezionalità del rivenditore piuttosto che il rispetto della legge. Eppure l’obbligo del ritiro gratuito “uno contro uno” è in vigore da 5 anni, sebbene l’obbligo effettivo sia arrivato solo ora con il decreto Semplificazione. C’era tutto il tempo per adeguarsi!
Ancora una volta, quindi, è il consumatore a non essere tutelato. Il cliente, infatti, si trova a pagare due volte: una al momento dell’acquisto (pagando l’eco-contributo RAEE per lo smaltimento che è già incluso nel prezzo), l’altra al momento del ritiro del vecchio articolo.
Pagare due volte è una truffa. Stiamo verificando se ci sono gli estremi per un’azione legale. Ma è la gestione dei nostri rifiuti elettronici che deve migliorare. Sono scarti pericolosi e in rapido aumento che richiedono una particolare attenzione.
Chiediamo al Ministro dell’Ambiente, Stefania Prestigiacomo, di assicurare la reale adozione e il rispetto delle leggi sui rifiuti elettronici e un adeguato monitoraggio degli organi di controllo.

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Sistri bozza dell’art. 260-bis del D.Lgs 152/06

Date le innumerevoli richieste pervenute alla nostra redazione, riportiamo a seguito la bozza dell’articolo 260-bis relativo alle sanzioni per la mancata iscrizione al sistema per gli obbligati.

Art. 260-bis
Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

1. I soggetti che sebbene obbligati ai sensi dell’art. 189 commi 3, 6 e 10 omettono l’iscrizione al sistema di tracciabilità dei rifiuti di cui all’articolo 14-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n.78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102, ed al D.M. Ambiente 17 dicembre 2009 sono puniti:
a) con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con quella dell’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con quella dell’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
1-bis. I trasportatori di rifiuti che utilizzano autoveicoli non iscritti al sistema di tracciabilità di cui al comma precedente e all’Albo di cui all’articolo 212, sono puniti:
a) con la pena dell’arresto da un anno a due anni e con quella dell’ammenda da ventiseimila euro a novantatremila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell’arresto da due anni a tre anni e con quella dell’ammenda da ventiseimila euro a novantatremila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
2. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, inesatte o insufficienti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l’anno da prendere in considerazione è quello dell’ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell’infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro ad euro millecinquecentocinquanta.
3. Qualora le condotte di cui al comma che precede siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento a euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l’infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. La modalità di calocolo dei dipendenti avviene nelle modalità di cui al precedente comma 2. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentoventi euro ad euro tremilacento.
4. Al di fuori di quanto previsto dai commi che precedono, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi dell’articolo 14-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n.78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102 e delle disposizioni contenute nel D.M. 17 dicembre 2009 e ss modifiche sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento a euro novantatremila.
5. Si applica la pena di cui all’articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell’ambito del sistema di tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.
6. L’omissione del pagamento, nei termini previsti, del contributo annuale di cui al sistema di tracciabilità di rifiuti previsto all’art. 14-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n.78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102, comporta una sanzione amministrativa da euro cinquecento ad euro duemilacinquecento. La sanzione amministrativa è aumentata di un terzo in caso di rifiuti pericolosi. Nei casi che precedono, tenendo conto dell’entità della violazione e della sua eventuale reiterazione, l’autorità competente può decidere la sospensione dal servizio nei confronti del trasgressore.
7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto con la scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all’articolo 483 c.p. in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.
8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.
9. Se le indicazioni riportate sulla copia cartacea di cui al comma 7, pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro ad euro millecinquecentocinquanta.

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