1. I siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, sono individuabili in relazione alle caratteristiche del
sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell’impatto sull’ambiente circostante in
termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali.
2. All’individuazione dei siti di interesse nazionale si provvede con decreto del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio, d’intesa con le regioni interessate, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) gli interventi di bonifica devono riguardare