Art. 252 Siti di interesse nazionale. Parte quarta Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.

1. I siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, sono individuabili in relazione alle caratteristiche del
sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell’impatto sull’ambiente circostante in
termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali.

2. All’individuazione dei siti di interesse nazionale si provvede con decreto del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio, d’intesa con le regioni interessate, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) gli interventi di bonifica devono riguardare

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Art. 251 Censimento ed anagrafe dei siti da bonificare. Parte quarta Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.

1. Le regioni, sulla base dei criteri definiti dall’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici
(APAT), predispongono l’anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica, la quale deve contenere:
a) l’elenco dei siti sottoposti ad intervento di bonifica e ripristino ambientale nonché degli interventi
realizzati nei siti medesimi;
b) l’individuazione dei soggetti cui compete la bonifica;
c) gli enti pubblici di cui la regione intende avvalersi, in caso di inadempienza dei soggetti obbligati, ai fini
dell’esecuzione d’ufficio, fermo restando l’affidamento delle opere necessarie mediante gara pubblica ovvero il
ricorso alle procedure dell’articolo 242.

2. Qualora, all’esito dell’analisi di rischio sito specifica venga accertato il

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Art. 250 Bonifica da parte dell’amministrazione. Parte quarta Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.

1. Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal
presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti
interessati, le procedure e gli interventi di cui all’articolo 242 sono realizzati d’ufficio dal comune
territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l’ordine di priorità fissati dal
piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati,
individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica. Al fine di anticipare le somme per i predetti
interventi le regioni possono istituire appositi fondi nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

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