Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio. pubblicato su : Gazzetta Ufficiale Supplemento Ordinario n° 38 del 15/02/1997 Il Presidente della Repubblica Considerato che lo Stato italiano si è assunto il dovere di recepire nell’ordinamento interno le direttive dell’Unione Europea e che, per effetto degli articoli 10 e 11 della Costituzione, le norme contenute in dette direttive, se di applicazione incondizionata, prevalgono nei settori di competenza, sempre nel rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento e dei diritti inalienabili della persona umana garantiti dalla Costituzione; Viste le direttive CE 91/156, 91/689 e 94/62, che costituiscono un sistema compiuto di disciplina del settore dei rifiuti, al quale è necessario fare riferimento per rinvenire le linee di intervento cui il legislatore nazionale è comunque tenuto ad adeguarsi nel recepimento delle direttive stesse; Visto l’articolo 1 della legge 22 febbraio 1994, n. 146 recante delega al Governo per l’attuazione delle direttive 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991, che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti, e 91/689/CEE, del Consiglio del 12 dicembre 1991 relativa ai rifiuti pericolosi, come modificata dalla direttiva 94/31/CE, del Consiglio del 27 giugno 1994;
rifiuti
Decreto Legislativo del Governo n° 22 del 05/02/1997
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di rifiuti, di rifiuti pericolosi, di imballaggi e di rifiuti di imballaggio
Decreto Legislativo del Governo n° 22 del 05/02/1997 Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti,
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio. pubblicato su : Gazzetta Ufficiale Supplemento Ordinario n° 38 del 15/02/1997
Il Presidente della Repubblica
Considerato che lo Stato italiano si è assunto il dovere di recepire nell’ordinamento interno le direttive
dell’Unione Europea e che, per effetto degli articoli 10 e 11 della Costituzione, le norme contenute in dette
direttive, se di applicazione incondizionata, prevalgono nei settori di competenza, sempre nel rispetto dei
principi fondamentali dell’ordinamento e dei diritti inalienabili della persona umana garantiti dalla
Costituzione;
Viste le direttive CE 91/156, 91/689 e 94/62, che costituiscono un sistema compiuto di
Decreto Legislativo 8 novembre 1997 n. 389 Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti
Decreto Legislativo 8 novembre 1997, n. 389
“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di rifiuti, di rifiuti pericolosi, di imballaggi e di rifiuti di imballaggio” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 dell’8 novembre 1997
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 1 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante delega al Governo per l’attuazione delle direttive 91 /
156 / CEE, del Consiglio del 18 marzo 1991, che modifica la direttiva 75 / 442 / CEE relativa ai rifiuti, e 91/689 /
CEE, del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi, come modificata dalla
Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3
Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 (B.U.R. 8/2000)
NUOVE NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI
Art. 1 – Oggetto.
1. La presente legge:
a) detta norme in materia di gestione dei rifiuti, in conformità al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi”, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia assicurando, nel contempo, le massime garanzie di protezione dell’ambiente e della salute nonché di salvaguardia dei valori naturali e paesaggistici e delle risorse del pianeta;
b) individua, ai sensi del