Entro il 28 febbraio 2011 le imprese che utilizzano amianto nei processi produttivi (anche indirettamente) o che svolgono attivita’ di smaltimento o di bonifica devono inviare la relazione annuale alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e alle Asl competenti per territorio.
L’art. 9, comma 1 e 3, della legge 27 marzo 1992 n. 257 e successive modifiche dlgs 3 agosto 2009 n. 106 prevede per le imprese che utilizzano l’amianto nei processi produttivi o svolgomo attività di smaltimento o di bonifica di amianto, l’obbligo di redigere una relazione che riassuma l’attività svolta portando quindi a conoscenza le regioni e le unità sanitarie;


