Imprese che utilizzano amianto invio della relazione annuale relativa ad agenti nocivi e sostanze pericolose

Entro il 28 febbraio 2011 le imprese che utilizzano amianto nei processi produttivi (anche indirettamente) o che svolgono attivita’ di smaltimento o di bonifica devono inviare la relazione annuale alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e alle Asl competenti per territorio.

L’art. 9, comma 1 e 3, della legge 27 marzo 1992 n. 257 e successive modifiche  dlgs 3 agosto 2009 n. 106 prevede per le imprese che utilizzano l’amianto nei processi produttivi o svolgomo attività di smaltimento o di bonifica di amianto, l’obbligo di redigere una relazione che riassuma l’attività svolta portando quindi a conoscenza le regioni e le unità sanitarie;

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Terre e rocce da scavo non solo rifiuti ma possibili sottoprodotti

Per terre e rocce da scavo s’intendono esclusivamente i materiali di scavo naturali e non i materiali d’origine antropica quali detriti da demolizione, residui di scarifica stradale, calcestruzzi ecc..

Sulla base di nuove disposizioni normative, tale tipologia di materiale può non essere considerato un rifiuto, ma bensì un “sottoprodotto” riutilizzabile per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati solamente se rispetta specifiche condizioni e caratteristiche sottoelencate:

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La gestione delle terre e rocce da scavo norme e procedure per il loro riutilizzo.

Le terre e rocce da scavo sono costituite da materiale che si origina dallo scavo di terreni vergini, dove sono assenti rifiuti (ad es. rifiuti da costruzione e da demolizione, scorie ecc. ) o materiali di origine antropica.
Possono essere gestite come: Rifiuto (art. 183 comma 1 lett. a) Sottoprodotto (art.186 )

Le terre e rocce da scavo, ottenute quali sottoprodotti, possono essere svincolate dalle disposizioni in materia di rifiuti e utilizzate con due possibili destinazioni

1) Nei cicli industriali in sostituzione dei materiali di cava purchè siano rispettate le condizioni fissate dall’art. 183, comma 1, lett. p)
2) per reinterri, per riempimenti, per rimodellazioni, per rilevati, purchè siano soddisfatte le condizioni nelle lettere da a) a g) del c. 1 art.186

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