Terre e rocce da scavo non solo rifiuti ma possibili sottoprodotti

Per terre e rocce da scavo s’intendono esclusivamente i materiali di scavo naturali e non i materiali d’origine antropica quali detriti da demolizione, residui di scarifica stradale, calcestruzzi ecc..

Sulla base di nuove disposizioni normative, tale tipologia di materiale può non essere considerato un rifiuto, ma bensì un “sottoprodotto” riutilizzabile per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati solamente se rispetta specifiche condizioni e caratteristiche sottoelencate:

  • siano impiegate direttamente nell’ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti;
  • sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell’integrale utilizzo;
  • l’utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile, senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo a emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli originariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinati ad essere utilizzate;
  • sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;
  • sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto;
  • le loro caratteristiche chimiche e chimico fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate e avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette;
  • la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata.

Normativa di riferimento

Deliberazione di Giunta regionale n. 794 del 31 marzo 2009 (integrazioni della DGR 2424/08).
Deliberazione della Giunta regionale n. 2424 dell’8 agosto 2008.
Decreto legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”.
Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale”.

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