AMINATO-INCENTIVI

Il trasporto ADR di rifiuti di amianto

L’amianto è un minerale naturale a base di silicati, appartenente alle serie mineralogiche del serpentino e degli anfiboli: crisotilo (o amianto bianco), amosite (o amianto bruno), crocidolite (o amianto blu), tremolite, antofillite e actinolite.

La produzione e la lavorazione dell’amianto è fuori legge in Italia dal 1992, e per valutare l’assenza di amianto nei pannelli è necessario eseguire analisi chimiche dedicate.

Il Regolamento CLP colloca l’amianto al numero EINECS 650-013-00-6, che comprende tutte le forme di asbesto presenti, classificandole come cancerogene di categoria 1 A con codici di identificazione di pericolo H350 (può provocare il cancro) e H372 (provoca danni agli organi per esposizione prolungata o ripetuta).

Sotto il punto di vista della gestione dei rifiuti, l’amianto (correttamente incapsulato, imballato ed etichettato) deve essere codificato con il codice CER conforme al processo produttivo che ha generato il rifiuto. Solitamente si tratta dei codici CER 17.06.01* (materiali isolanti contenenti amianto) e 17.06.05* (materiali da costruzione contenenti amianto).

Nel caso di trasporto di rifiuti derivanti dalla rimozione di coperture in cemento amianto, si devono seguire le normativi di riferimento, ovvero la normativa rifiuti (D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), normativa ADR e il Codice della strada (Art. 168).

Il regolamento ADR 2015 ha introdotto una revisione per la classificazione dei diversi tipi di amianto, assegnando specifiche rubriche. Sono stati quindi modificati i due numeri ONU identificando in modo specifico l’origine:

UN 2212 AMIANTO, ANFIBOLO (amosite, tremolite, actinolite, antofillite, crocidolite)
UN 2590 AMIANTO, CRISOTILO

Questa suddivisione è stata fatta in ragione del fatto che il crisotilo, rappresenta la tipologia di amianto più diffusa nel mercato (maggiore del 90%).

L’Eternit è sicuramente il materiale a base amianto (il cui contenuto è pari al 12-15% sul peso totale) più conosciuto e maggiormente presente nel territorio. Trattandosi di amianto in matrice stabile classificabile come UN 2212 o UN 2590 viene applicata la Disposizione Speciale 168:

“L’amianto immerso o fissato in un materiale legante naturale o artificiale (come cemento, plastica, asfalto, resina o minerali), in modo tale che durante il trasporto non possano essere liberate quantità pericolose di fibre d’amianto respirabili, non è sottoposto alle disposizioni  dell’ADR. Gli oggetti manufatti che contengono amianto e che non soddisfano questa disposizione non sono comunque sottoposti alle disposizioni dell’ADR, se sono imballati in modo tale che, durante il trasporto non possano essere liberate quantità pericolose di fibre di amianto respirabili.”

Se le condizioni di trasporto soddisfano la Disposizione Speciale 168, l’Eternit non è soggetto alla normativa ADR.

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Filippo Busolo

Consulente e formatore sul trasporto di merci pericolose secondo il regolamento ADR. Consulente sul regolamento CLP e le Schede di Sicurezza.

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