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Dal 1° luglio 2025, obbligo di comunicazione dei dispositivi di geolocalizzazione per le imprese in Categoria 5

Con la Circolare n. 2 del 22 maggio 2025, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali richiama l’attenzione delle imprese iscritte al RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) sull’avvio di un nuovo adempimento operativo: a partire dal 1° luglio 2025, le aziende che trasportano rifiuti speciali pericolosi dovranno comunicare l’avvenuta installazione, sui veicoli in uso, di dispositivi di geolocalizzazione satellitare.

Un obbligo previsto dal DM 59/2023

L’obbligo si inserisce nel quadro normativo stabilito dal Decreto Ministeriale n. 59/2023, che disciplina la tracciabilità dei rifiuti attraverso il RENTRI. In particolare, l’articolo 17 del decreto stabilisce che per ottenere o mantenere l’iscrizione nella Categoria 5 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, l’impresa deve dotare ogni veicolo destinato al trasporto di rifiuti pericolosi di un sistema di localizzazione satellitare conforme alle specifiche tecniche previste.

Cos’è la Categoria 5?

La Categoria 5 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali riguarda le imprese autorizzate alla raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi. Si tratta di una delle categorie soggette a maggiori requisiti in termini di capacità tecnica, organizzativa e di sicurezza, vista la natura dei materiali gestiti. L’idoneità tecnica dei veicoli – inclusa la presenza di strumenti per la geolocalizzazione – rappresenta un elemento fondamentale per l’iscrizione e per l’esercizio legittimo dell’attività.

Modalità di trasmissione della dichiarazione

Come già anticipato dalla Delibera n. 3 del 19 dicembre 2024, l’adempimento sarà formalizzato mediante una dichiarazione sostitutiva firmata dal legale rappresentante dell’impresa. Il documento dovrà attestare, per ogni automezzo utilizzato:

  • la targa,

  • il numero di telaio,

  • la presenza del sistema di geolocalizzazione installato.

La trasmissione della dichiarazione avverrà esclusivamente tramite il portale AGEST, tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2025. Nel caso in cui l’azienda possieda più veicoli, è possibile inviare più attestazioni separate, purché tutte siano trasmesse entro il termine indicato.

Cosa succede in caso di mancato adempimento?

L’Albo specifica che il mancato invio della dichiarazione nei tempi previsti comporterà l’attivazione di un procedimento disciplinare nei confronti dell’impresa inadempiente, con il possibile rischio di sospensione o cancellazione dell’iscrizione.

Novità operative dal 2026

A partire dal 1° gennaio 2026, la documentazione relativa alla presenza del dispositivo di tracciamento dovrà essere allegata obbligatoriamente:

  • a ogni nuova domanda di iscrizione in Categoria 5,

  • a ogni richiesta di modifica del parco veicolare riferito al trasporto di rifiuti pericolosi.


Conclusioni

Questa misura si inserisce nel più ampio processo di digitalizzazione e rafforzamento dei controlli ambientali, promossi attraverso il sistema RENTRI. Le imprese che operano nel trasporto di rifiuti speciali pericolosi sono chiamate a dimostrare la propria conformità non solo con l’installazione di tecnologie adeguate, ma anche attraverso un processo documentale puntuale e tracciabile. La corretta gestione degli adempimenti rappresenta, dunque, un passaggio essenziale per garantire la continuità operativa e la conformità normativa.

Fonti Ufficiali:

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Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.

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