1. Dopo l’articolo 180 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente: “Articolo 180-bis
(Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti)
1. Le pubbliche amministrazioni promuovono, nell’esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti. Tali iniziative possono consistere anche in:
a) uso di strumenti economici;
b) misure logistiche, come la costituzione ed il sostegno di centri e reti accreditati di riparazione/riutilizzo;
c) adozione, nell’ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, di idonei criteri, ai sensi dell’articolo 83, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e previsione delle condizioni di cui agli articoli 68, comma 3, lettera b), e 69 del medesimo decreto; a tale fine il
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione i decreti attuativi di cui all’articolo 2 del Ministro
dell’ambiente e della trutela del territorio e del mare in data 11 aprile 2008, pubblicato nella G.U.
n. 107 dell’8 maggio 2008;
d) definizione di obiettivi quantitativi;
e) misure educative;
f) promozione di accordi di programma.
2. Con uno o più decreti del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le ulteriori misure
necessarie per promuovere il riutilizzo dei prodotti e la preparazione dei rifiuti per il riutilizzo,
anche attraverso l’introduzione della responsabilità estesa del produttore del prodotto. Con uno o
più decreti del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottarsi entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità operative per
la costituzione e il sostegno di centri e reti accreditati di cui al comma 1, lett. b), ivi compresa la
definizione di procedure autorizzative semplificate. e di un catalogo esemplificativo di prodotti e
rifiuti di prodotti che possono essere sottoposti, rispettivamente, a riutilizzo o a preparazione per il
riutilizzo.
3. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.”.