(Modifiche all’articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
1. L’articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e’ sostituito dal seguente: “Articolo 183
(Definizioni)
1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:
a) “rifiuto”: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi;
b) “rifiuto pericoloso”: rifiuto che presenta una o piu’ caratteristiche di cui all’allegato I della parte quarta del presente decreto;
c) “oli usati”: qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all’uso cui era inizialmente
destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi
di trasmissione, nonche’ gli oli usati per turbine e comandi
idraulici;
d) “rifiuto organico” rifiuti biodegradabili di giardini e
parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici,
ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e
rifiuti simili prodotti dall’industria alimentare raccolti in modo
differenziato;
e) “autocompostaggio”: compostaggio degli scarti organici dei
propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini
dell’utilizzo in sito del materiale prodotto;
f) “produttore di rifiuti”: il soggetto la cui attivita’ produce
rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di
pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno
modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;
g): “produttore del prodotto“: qualsiasi persona fisica o
giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi,
tratti, venda o importi prodotti;
h) “detentore”: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o
giuridica che ne e’ in possesso;
i) “commerciante”: qualsiasi impresa che agisce in qualita’ di
committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti,
compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei
rifiuti;
l) “intermediario” qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo
smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari
che non acquisiscono la materiale disponibilita’ dei rifiuti;
m) “prevenzione”: misure adottate prima che una sostanza, un
materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
1) la quantita’ dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei
prodotti o l’estensione del loro ciclo di vita;
2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull’ambiente e la
salute umana;
3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
n) “gestione”: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo
smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e
gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento,
nonche’ le operazioni effettuate in qualita’ di commerciante o
intermediario;
o) “raccolta”: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita
preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di
raccolta di cui alla lettera “mm”, ai fini del loro trasporto in un
impianto di trattamento;
p) “raccolta differenziata”: la raccolta in cui un flusso di
rifiuti e’ tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti
al fine di facilitarne il trattamento specifico;
q) “preparazione per il riutilizzo”: le operazioni di controllo,
pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o
componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da
poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
r) “riutilizzo”: qualsiasi operazione attraverso la quale
prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la
stessa finalita’ per la quale erano stati concepiti;
s) “trattamento”: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa
la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
t) “recupero”: qualsiasi operazione il cui principale risultato
sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo
altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per
assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale
funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale.
L’allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco
non esaustivo di operazioni di recupero.;
u) “riciclaggio”: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui
i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze
da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini.
Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di
energia ne’ il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare
quali combustibili o in operazioni di riempimento;
v) “rigenerazione degli oli usati” qualsiasi operazione di
riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una
raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la
separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli
additivi contenuti in tali oli;
z) “smaltimento”: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche
quando l’operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di
sostanze o di energia. L’Allegato B alla parte IV del presente
decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di
smaltimento;
aa) “stoccaggio”: le attivita’ di smaltimento consistenti nelle
operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15
dell’allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonche’ le
attivita’ di recupero consistenti nelle operazioni di messa in
riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell’allegato C alla medesima
parte quarta;
bb) “deposito temporaneo”: il raggruppamento dei rifiuti
effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono
prodotti, alle seguenti condizioni:
1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di
cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono
essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo
stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose
e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di
recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalita’
alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:con cadenza almeno
trimestrale, indipendentemente dalle quantita’ in deposito; quando il
quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30
metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In
ogni caso, allorche’ il quantitativo di rifiuti non superi il
predetto limite all’anno, il deposito temporaneo non puo’ avere
durata superiore ad un anno;
3) il “deposito temporaneo” deve essere effettuato per categorie
omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche,
nonche’, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che
disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
4) devono essere rispettate le norme che disciplinano
l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose;
5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le
modalita’ di gestione del deposito temporaneo;
cc) “combustibile solido secondario (CSS)”: il combustibile
solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di
classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche
UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva
l’applicazione dell’articolo 184-ter, il combustibile solido
secondario, e’ classificato come rifiuto speciale;
dd) “rifiuto biostabilizzato”: rifiuto ottenuto dal trattamento
biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel
rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato,
finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela
ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di
qualita’;
ee) “compost di qualita”: prodotto, ottenuto dal compostaggio di
rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e
le caratteristiche stabilite dall’allegato 2 del decreto legislativo
29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni;
ff) “digestato di qualita”: prodotto ottenuto dalla digestione
anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i
requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali;
gg) “emissioni”: le emissioni in atmosfera di cui all’articolo
268, comma 1, lettera b);
hh) “scarichi idrici”: le immissioni di acque reflue di cui
all’articolo 74, comma 1, lettera ff);
ii) “inquinamento atmosferico”: ogni modifica atmosferica di cui
all’articolo 268, comma 1, lettera a);
ll) “gestione integrata dei rifiuti”: il complesso delle
attivita’, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come
definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei
rifiuti;
mm) “centro di raccolta”: area presidiata ed allestita, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per
l’attivita’ di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei
rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il
trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei
centri di raccolta e’ data con decreto del Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza
unificata , di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
nn) “migliori tecniche disponibili”: le migliori tecniche
disponibili quali definite all’articolo 5, comma 1, lett. l-ter) del
presente decreto;
oo) spazzamento delle strade: modalita’ di raccolta dei rifiuti
mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree
private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve
dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di
garantire la loro fruibilita’ e la sicurezza del transito ;
pp) “circuito organizzato di raccolta”: sistema di raccolta di
specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai
titoli II e III della parte quarta del presente decreto e alla
normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di
programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni
imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro
articolazioni territoriali, oppure sulla base di una
convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i
responsabili della piattaforma di conferimento, o dell’impresa di
trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva
dei rifiuti. All’accordo di programma o alla convenzione-quadro deve
seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo
produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o
dell’impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto
accordo o della predetta convenzione;
qq) “sottoprodotto”: qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa
le condizioni di cui all’articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i
criteri stabiliti in base all’articolo 184-bis, comma 2.