Articolo 11 decreto legislativo 3 dicembre 2010 n 205

(Modifiche all’articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All’articolo 184 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, lettera a),  dopo  la  parola  :“agro-industriali” sono inserite le seguenti: “, ai sensi e per  gli  effetti  dell’art. 2135 c.c.”;
b) al comma 3, la lettera b) e’ sostituita dalla seguente: “b)  i rifiuti  derivanti  dalle  attivita’  di  demolizione,   costruzione, nonche’ i rifiuti  che  derivano  dalle  attivita’  di  scavo,  fermo restando quanto disposto dall’articolo 184-bis;”;
c) al comma 3, le lettere i), l) ed m) sono soppresse;

d) il comma 4  e’  sostituito  dal  seguente:  “4.  Sono  rifiuti
pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all’allegato I
della parte quarta del presente decreto”;
e) il comma 5  e’  sostituito  dal  seguente:  “5.  L’elenco  dei
rifiuti di cui all’allegato D alla parte quarta del presente  decreto
include i rifiuti pericolosi  e  tiene  conto  dell’origine  e  della
composizione dei rifiuti e, ove  necessario,  dei  valori  limite  di
concentrazione delle sostanze  pericolose.  Esso  e’  vincolante  per
quanto  concerne  la  determinazione  dei  rifiuti   da   considerare
pericolosi. L’inclusione di una sostanza o di un oggetto  nell’elenco
non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando
la definizione di cui all’articolo 183.  Con  decreto  del  Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,  da  adottare
entro centottanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  dalla
presente disposizione, possono essere emanate specifiche linee  guida
per  agevolare  l’applicazione  della  classificazione  dei   rifiuti
introdotta agli allegati D e I.”;
f) dopo il comma 5-bis, sono  aggiunti  i  seguenti:  “5-ter.  La
declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso  non
puo’ essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del
rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni  iniziali  di
sostanze pericolose sotto le  soglie  che  definiscono  il  carattere
pericoloso del rifiuto.
5-quater. L’obbligo di etichettatura dei  rifiuti  pericolosi  di
cui all’articolo 193 e  l’obbligo  di  tenuta  dei  registri  di  cui
all’art. 190 non si  applicano  alle  frazioni  separate  di  rifiuti
pericolosi prodotti da nuclei domestici fino a  che  siano  accettate
per la raccolta, lo smaltimento o il recupero da un ente o un’impresa
che  abbiano  ottenuto  l’autorizzazione  o   siano   registrate   in
conformita’ agli articoli 208, 212, 214 e 216.”.

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Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.

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