(Modifiche all’articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
1. L’articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e’ sostituito dal seguente: “Articolo 187
(Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi)
1. E’ vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosita’ ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.
2. In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosita’, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, puo’ essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che:
a) siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 177, comma
4, e l’impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana
e sull’ambiente non risulti accresciuto;
b) l’operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da
un’impresa che ha ottenuto un’autorizzazione ai sensi degli articoli
208, 209 e 211;
c) l’operazione di miscelazione sia conforme alle migliori
tecniche disponibili di cui all’articoli 183, comma 1, lettera nn).
3. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni specifiche ed in
particolare di quelle di cui all’articolo 256, comma 5, chiunque
viola il divieto di cui al comma 1 e’ tenuto a procedere a proprie
spese alla separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia
tecnicamente ed economicamente possibile e nel rispetto di quanto
previsto dall’articolo 177, comma 4.”.