(Modifiche all’articolo 194 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
1. L’articolo 194 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e’ sostituito dal seguente: “Articolo 194
(Spedizioni transfrontaliere)
1. Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sono disciplinate dai regolamenti comunitari che regolano la materia, dagli accordi bilaterali di cui agli articoli 41 e 43 del regolamento (CE) n. 1013/2006 e dal decreto di cui al comma 4.
2. Sono fatti salvi, ai sensi degli articoli 41 e 43 del regolamento (CE) n. 1013/2006 gli accordi in vigore tra lo Stato della Citta’ del Vaticano, la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana. Alle importazioni di rifiuti urbani e assimilati provenienti dallo Stato della Citta’ del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 42 del predetto regolamento.
3. Fatte salve le norme che disciplinano il trasporto
internazionale di merci, le imprese che effettuano il trasporto
transfrontaliero nel territorio italiano sono iscritte all’Albo
nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 212. L’iscrizione
all’Albo, qualora effettuata per il solo esercizio dei trasporti
transfrontalieri, non e’ subordinata alla prestazione delle garanzie
finanziarie di cui al comma 10 del medesimo articolo 212.
4. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo
economico, della salute, dell’economia e delle finanze, delle
infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto delle norme del
regolamento (CE) n. 1013/2006 sono disciplinati:
a) i criteri per il calcolo degli importi minimi delle garanzie
finanziarie da prestare per le spedizioni dei rifiuti, di cui
all’articolo 6 del predetto regolamento; tali garanzie sono ridotte
del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del
regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 marzo 2001, e del quaranta per cento nel caso di imprese in
possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En
Iso 14001;
b) le spese amministrative poste a carico dei notificatori ai
sensi dell’articolo 29, del regolamento;
c) le specifiche modalita’ per il trasporto dei rifiuti negli
Stati di cui al comma 2.
5. Sino all’adozione del decreto di cui al comma 4, continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro
dell’ambiente 3 settembre 1998, n. 370.
6. Ai sensi e per gli effetti del regolamento (CE) n. 1013/2006:
a) le autorita’ competenti di spedizione e di destinazione sono
le regioni e le province autonome;
b) l’autorita’ di transito e’ il Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare;
c) corrispondente e’ il Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare.
7. Le regioni e le province autonome comunicano le informazioni
di cui all’articolo 56 del regolamento (CE) 1013/2006 al Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per il
successivo inoltro alla Commissione dell’Unione europea, nonche’,
entro il 30 settembre di ogni anno, i dati, riferiti all’anno
precedente, previsti dall’articolo 13, comma 3, della Convenzione di
Basilea, ratificata con legge 18 agosto 1993, n. 340.”.