(Modifiche all’articolo 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
1. All’articolo 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), dopo la parola: “, rifiuti” sono soppresse le seguenti da: “nonche” a: “movimentazione”;
b) al comma 1, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti: “b-bis): la definizione di linee guida, sentita la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sui contenuti minimi delle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli artt. 208, 215 e 216;
b-ter) la definizione di linee guida, sentita la Conferenza
Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, per le attivita’ di recupero energetico dei rifiuti;”; c) al comma 1, lettera h), le parole: “delle tipologie” sono soppresse;
d) al comma 1, lettera i) le parole “materia prima secondaria”
sono soppresse.
e) al comma 1, alle lettere m), n), o) ed r), le parole:
“Conferenza Stato-Regioni” sono sostituite dalle seguenti:
“Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281”;
f) al comma 1, alla lettera q), dopo le parole: “criteri
generali” sono inserite le seguenti: “, ivi inclusa l’emanazione di
specifiche linee guida,”;
g) al comma 2, le lettere da f) a s-bis) sono sostituite dalle
seguenti:
“f) la definizione dei metodi, delle procedure e degli standard
per il campionamento e l’analisi dei rifiuti;
g) la determinazione dei requisiti e delle capacita’ tecniche e
finanziarie per l’esercizio delle attivita’ di gestione dei rifiuti,
ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle garanzie
finanziarie in favore delle regioni, con particolare riferimento a
quelle dei soggetti obbligati all’iscrizione all’Albo di cui
all’articolo 212, secondo la modalita’ di cui al comma 9 dello stesso
articolo;
h) la definizione del modello e dei contenuti del formulario di
cui all’articolo 193 e la regolamentazione del trasporto dei rifiuti;
i) l’individuazione delle tipologie di rifiuti che per comprovate
ragioni tecniche, ambientali ed economiche possono essere smaltiti
direttamente in discarica;
l) l’adozione di un modello uniforme del registro di cui
all’articolo 190 e la definizione delle modalita’ di tenuta dello
stesso, nonche’ l’individuazione degli eventuali documenti
sostitutivi del registro stesso;
m) l’individuazione dei rifiuti elettrici ed elettronici, di cui
all’articolo 227, comma 1, lettera a);
n) l’aggiornamento degli Allegati alla parte quarta del presente
decreto;
o) l’adozione delle norme tecniche, delle modalita’ e delle
condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto mediante compostaggio,
con particolare riferimento all’utilizzo agronomico come
fertilizzante, ai sensi del decreto legislativo29 aprile 2010, n. 75,
e del prodotto di qualita’ ottenuto mediante compostaggio da rifiuti
organici selezionati alla fonte con raccolta differenziata;
p) l’autorizzazione allo smaltimento di rifiuti nelle acque
marine, in conformita’ alle disposizioni stabilite dalle norme
comunitarie e dalle convenzioni internazionali vigenti in materia,
rilasciata dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, su proposta dell’autorita’ marittima nella cui zona di
competenza si trova il porto piu’ vicino al luogo dove deve essere
effettuato lo smaltimento ovvero si trova il porto da cui parte la
nave con il carico di rifiuti da smaltire;
q) l’individuazione della misura delle sostanze assorbenti e
neutralizzanti, previamente testate da universita’ o istituti
specializzati, di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo
stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione di
accumulatori, al fine di prevenire l’inquinamento del suolo, del
sottosuolo e di evitare danni alla salute e all’ambiente derivanti
dalla fuoriuscita di acido, tenuto conto della dimensione degli
impianti, del numero degli accumulatori e del rischio di sversamento
connesso alla tipologia dell’attivita’ esercitata;
r) l’individuazione e la disciplina, nel rispetto delle norme
comunitarie ed anche in deroga alle disposizioni della parte quarta
del presente decreto, di forme di semplificazione degli adempimenti
amministrativi per la raccolta e il trasporto di specifiche tipologie
di rifiuti destinati al recupero e conferiti direttamente dagli
utenti finali dei beni che originano i rifiuti ai produttori, ai
distributori, a coloro che svolgono attivita’ di istallazione e
manutenzione presso le utenze domestiche dei beni stessi o ad
impianti autorizzati alle operazioni di recupero di cui alle voci R2,
R3, R4, R5, R6 e R9 dell’Allegato C alla parte quarta del presente
decreto, da adottarsi con decreto del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente disciplina;
s) la riorganizzazione del Catasto dei rifiuti;
t) predisposizione di linee guida per l’individuazione di una
codifica omogenea per le operazioni di recupero e smaltimento da
inserire nei provvedimenti autorizzativi da parte delle autorita’
competenti, anche in conformita’ a quanto disciplinato in materia
dalla direttiva 2008/12/CE, e sue modificazioni;
u) individuazione dei contenuti tecnici minimi da inserire nei
provvedimenti autorizzativi di cui agli articoli 208, 209, 211;
v) predisposizione di linee guida per l’individuazione delle
procedure analitiche, dei criteri e delle metodologie per la
classificazione dei rifiuti pericolosi ai sensi dell’allegato D della
parta quarta del presente decreto.”;
h) al comma 3, le parole: “Conferenza Stato-Regioni” sono
sostituite dalle seguenti: “Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”.