Articolo 18 decreto legislativo 3 dicembre 2010 n 205

(Modifiche all’articolo 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All’articolo 195 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b),  dopo  la  parola:  “,  rifiuti”  sono soppresse le seguenti da: “nonche” a: “movimentazione”;
b) al comma 1, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti: “b-bis): la definizione di linee  guida,  sentita  la  Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto 1997, n. 281, sui contenuti minimi delle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli artt. 208, 215 e 216;
b-ter) la definizione  di  linee  guida,  sentita  la  Conferenza
Unificata di cui all’articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, per le attivita’ di recupero energetico dei rifiuti;”; c) al comma 1, lettera h),  le  parole:  “delle  tipologie”  sono soppresse;
d) al comma 1, lettera i) le parole  “materia  prima  secondaria”
sono soppresse.
e) al comma 1,  alle  lettere  m),  n),  o)  ed  r),  le  parole:
“Conferenza   Stato-Regioni”   sono   sostituite   dalle    seguenti:
“Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del  decreto  legislativo
28 agosto 1997, n. 281”;
f) al  comma  1,  alla  lettera  q),  dopo  le  parole:  “criteri
generali” sono inserite le seguenti: “, ivi inclusa  l’emanazione  di
specifiche linee guida,”;
g) al comma 2, le lettere da f) a s-bis)  sono  sostituite  dalle
seguenti:
“f) la definizione dei metodi, delle procedure e  degli  standard
per il campionamento e l’analisi dei rifiuti;
g) la determinazione dei requisiti e delle capacita’  tecniche  e
finanziarie per l’esercizio delle attivita’ di gestione dei  rifiuti,
ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle  garanzie
finanziarie in favore delle regioni, con  particolare  riferimento  a
quelle  dei  soggetti  obbligati  all’iscrizione  all’Albo   di   cui
all’articolo 212, secondo la modalita’ di cui al comma 9 dello stesso
articolo;
h) la definizione del modello e dei contenuti del  formulario  di
cui all’articolo 193 e la regolamentazione del trasporto dei rifiuti;
i) l’individuazione delle tipologie di rifiuti che per comprovate
ragioni tecniche, ambientali ed economiche  possono  essere  smaltiti
direttamente in discarica;
l)  l’adozione  di  un  modello  uniforme  del  registro  di  cui
all’articolo 190 e la definizione delle  modalita’  di  tenuta  dello
stesso,   nonche’   l’individuazione   degli   eventuali    documenti
sostitutivi del registro stesso;
m) l’individuazione dei rifiuti elettrici ed elettronici, di  cui
all’articolo 227, comma 1, lettera a);
n) l’aggiornamento degli Allegati alla parte quarta del  presente
decreto;
o) l’adozione delle  norme  tecniche,  delle  modalita’  e  delle
condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto  mediante  compostaggio,
con   particolare   riferimento    all’utilizzo    agronomico    come
fertilizzante, ai sensi del decreto legislativo29 aprile 2010, n. 75,
e del prodotto di qualita’ ottenuto mediante compostaggio da  rifiuti
organici selezionati alla fonte con raccolta differenziata;
p) l’autorizzazione  allo  smaltimento  di  rifiuti  nelle  acque
marine,  in  conformita’  alle  disposizioni  stabilite  dalle  norme
comunitarie e dalle convenzioni internazionali  vigenti  in  materia,
rilasciata dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, su proposta dell’autorita’  marittima  nella  cui  zona  di
competenza si trova il porto piu’ vicino al luogo  dove  deve  essere
effettuato lo smaltimento ovvero si trova il porto da  cui  parte  la
nave con il carico di rifiuti da smaltire;
q) l’individuazione della  misura  delle  sostanze  assorbenti  e
neutralizzanti,  previamente  testate  da  universita’   o   istituti
specializzati, di cui devono  dotarsi  gli  impianti  destinati  allo
stoccaggio,  ricarica,  manutenzione,  deposito  e  sostituzione   di
accumulatori, al fine di  prevenire  l’inquinamento  del  suolo,  del
sottosuolo e di evitare danni alla salute  e  all’ambiente  derivanti
dalla fuoriuscita di  acido,  tenuto  conto  della  dimensione  degli
impianti, del numero degli accumulatori e del rischio di  sversamento
connesso alla tipologia dell’attivita’ esercitata;
r) l’individuazione e la disciplina,  nel  rispetto  delle  norme
comunitarie ed anche in deroga alle disposizioni della  parte  quarta
del presente decreto, di forme di semplificazione  degli  adempimenti
amministrativi per la raccolta e il trasporto di specifiche tipologie
di rifiuti destinati  al  recupero  e  conferiti  direttamente  dagli
utenti finali dei beni che originano  i  rifiuti  ai  produttori,  ai
distributori, a coloro  che  svolgono  attivita’  di  istallazione  e
manutenzione presso  le  utenze  domestiche  dei  beni  stessi  o  ad
impianti autorizzati alle operazioni di recupero di cui alle voci R2,
R3, R4, R5, R6 e R9 dell’Allegato C alla parte  quarta  del  presente
decreto, da adottarsi con decreto del Ministro dell’ambiente e  della
tutela del territorio e del mare entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente disciplina;
s) la riorganizzazione del Catasto dei rifiuti;
t) predisposizione di linee guida  per  l’individuazione  di  una
codifica omogenea per le operazioni  di  recupero  e  smaltimento  da
inserire nei provvedimenti autorizzativi  da  parte  delle  autorita’
competenti, anche in conformita’ a  quanto  disciplinato  in  materia
dalla direttiva 2008/12/CE, e sue modificazioni;
u) individuazione dei contenuti tecnici minimi  da  inserire  nei
provvedimenti autorizzativi di cui agli articoli 208, 209, 211;
v) predisposizione di  linee  guida  per  l’individuazione  delle
procedure  analitiche,  dei  criteri  e  delle  metodologie  per   la
classificazione dei rifiuti pericolosi ai sensi dell’allegato D della
parta quarta del presente decreto.”;
h)  al  comma  3,  le  parole:  “Conferenza  Stato-Regioni”  sono
sostituite dalle seguenti: “Conferenza unificata di cui  all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”.

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Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.

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