(Modifiche all’articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152)
1. All’articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, il comma 5 e’ sostituito dal seguente:
“5. I rifiuti provenienti dalle attivita’ di pulizia manutentiva
delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che
asservite ad edifici privati, si considerano prodotti dal soggetto
che svolge l’attivita’ di pulizia manutentiva. Tali rifiuti potranno
essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero
o, in alternativa, raggruppati temporaneamente presso la sede o
unita’ locale del soggetto che svolge l’attivita’ di pulizia
manutentiva. I soggetti che svolgono attivita’ di pulizia manutentiva
delle reti fognarie aderiscono al sistema SISTRI ai sensi
dell’articolo dell’art. 188-ter, comma 1, lettera f). Il soggetto che
svolge l’attivita’ di pulizia manutentiva e’ comunque tenuto
all’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali, prevista
dall’articolo 212, comma 5, per lo svolgimento delle attivita’ di
raccolta e trasporto di rifiuti.”.