Art. 244 Ordinanze. Parte quarta Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.

1. Le pubbliche amministrazioni che nell’esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli
di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, ne danno comunicazione alla
regione, alla provincia e al comune competenti.

2. La provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad
identificare il responsabile dell’evento di superamento e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il
responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo.

3. L’ordinanza di cui al comma 2 è comunque notificata anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 253.

4. Se il responsabile non sia individuabile o non provveda e non provveda il proprietario del sito né altro
soggetto interessato, gli interventi che risultassero necessari ai sensi delle disposizioni di cui al presente
titolo sono adottati dall’amministrazione competente in conformità a quanto disposto dall’articolo 250.

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Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.

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