1. Nel caso in cui il sito inquinato sia soggetto a sequestro, l’autorità giudiziaria che lo ha disposto può
autorizzare l’accesso al sito per l’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino
ambientale delle aree, anche al fine di impedire l’ulteriore propagazione degli inquinanti ed il conseguente
peggioramento della situazione ambientale.