Dal 2024 la gestione semplificata dei RAEE da parte di distributori e installatori è stata riorganizzata. Vediamo quali obblighi sono cambiati, come funziona oggi il portale del Centro di Coordinamento RAEE e perché le nuove regole non si applicano automaticamente alle batterie esauste.
Per molti anni, la categoria 3-bis dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha rappresentato il riferimento per distributori, installatori e centri di assistenza tecnica che ritiravano e trasportavano rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nell’ambito delle modalità semplificate previste dalla normativa.
Con la Legge 14 novembre 2024, n. 166, il quadro normativo è cambiato: l’obbligo di iscrizione nella categoria 3-bis è stato superato e la gestione semplificata dei RAEE è stata riorganizzata attraverso il sistema del Centro di Coordinamento RAEE (CdC RAEE).
Non si è trattato semplicemente di cambiare il nome di un’iscrizione. Sono cambiate le modalità con cui gli operatori registrano i propri punti di raccolta, documentano i movimenti e accedono ai servizi di ritiro organizzati dai sistemi collettivi e dai centri di raccolta comunali.
Per comprendere le conseguenze operative della riforma è necessario distinguere gli obblighi di legge dalle procedure previste dal portale del CdC RAEE.
Che cos’era la categoria 3-bis?
La categoria 3-bis era la sezione dell’Albo Gestori Ambientali dedicata a distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, ai centri di assistenza tecnica e ai soggetti che trasportavano RAEE per conto di questi operatori, secondo le condizioni previste dalla normativa.
La sua funzione era consentire la gestione di determinati RAEE attraverso procedure semplificate, senza dover applicare automaticamente a queste attività tutte le modalità ordinarie previste per la raccolta e il trasporto dei rifiuti.
Il riferimento normativo principale era costituito dal D.Lgs. 49/2014, che disciplina la gestione dei RAEE, insieme alle disposizioni attuative e alle regole specifiche per i ritiri effettuati dalla distribuzione.
La categoria 3-bis non rappresentava, tuttavia, un’autorizzazione generale al trasporto di qualsiasi rifiuto prodotto o ritirato nell’ambito dell’attività commerciale o artigianale. Il suo campo di applicazione era circoscritto ai RAEE e alle condizioni previste dalla disciplina di settore.
Questa distinzione è importante anche oggi: la possibilità di ritirare un rifiuto nell’ambito di un servizio di installazione o assistenza non significa che si possa trasportarlo liberamente presso il proprio deposito.
La svolta normativa: la Legge 166/2024
La Legge 14 novembre 2024, n. 166, ha introdotto disposizioni urgenti in materia di semplificazione normativa e organizzativa e ha modificato anche le regole riguardanti la gestione dei RAEE.
Per quanto riguarda distributori, installatori e centri di assistenza tecnica, la novità principale è il superamento dell’obbligo di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali nella categoria 3-bis per le attività di raccolta e trasporto effettuate nell’ambito del sistema semplificato previsto dalla disciplina RAEE.
La categoria è stata successivamente abrogata formalmente con la Deliberazione n. 4 del 19 dicembre 2024 del Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali.
Il cambiamento ha trasferito una parte importante degli adempimenti operativi sul sistema informatico del Centro di Coordinamento RAEE.
Attenzione: l’eliminazione della categoria 3-bis non equivale all’abolizione di ogni obbligo ambientale per chi ritira RAEE. Restano da rispettare le condizioni previste dalla normativa, le modalità di raggruppamento, gli obblighi documentali e le regole applicabili agli operatori che svolgono attività ulteriori rispetto alla raccolta semplificata.
Fonte normativa e indicazioni operative: Centro di Coordinamento RAEE – indicazioni per l’iscrizione al portale ex 3-bis.
Il ruolo del Centro di Coordinamento RAEE
Il Centro di Coordinamento RAEE è il soggetto che coordina il sistema di gestione dei rifiuti elettronici domestici, favorendo il raccordo tra produttori, sistemi collettivi, distributori, installatori e centri di raccolta.
Con la riforma, il portale del CdC RAEE è diventato il riferimento operativo per la registrazione dei soggetti e dei luoghi coinvolti nella raccolta semplificata.
La registrazione consente di identificare gli operatori, i siti interessati e le modalità attraverso cui i RAEE vengono avviati al circuito di raccolta previsto.
Occorre però distinguere la registrazione al portale dagli altri titoli e adempimenti eventualmente necessari per svolgere attività di gestione dei rifiuti. L’iscrizione al CdC RAEE non costituisce un’autorizzazione generale al trasporto o al trattamento dei rifiuti.
Cosa devono fare oggi distributori e installatori?
Le procedure operative variano in funzione dell’attività svolta e della destinazione dei RAEE raccolti.
Distributori e punti vendita
I rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche devono registrare sul portale del CdC RAEE i siti nei quali effettuano la raccolta dei RAEE secondo le modalità semplificate.
Il sistema prevede, in particolare, due tipologie di servizio.
Servizio D6 – Deposito preliminare alla raccolta
È utilizzato per registrare i siti nei quali i distributori, gli installatori e i centri di assistenza tecnica raggruppano i RAEE ritirati dai consumatori.
Servizio D4 – Luogo di raggruppamento
È utilizzato dai punti vendita che intendono accedere, quando ne ricorrono i requisiti, al servizio di ritiro organizzato dai sistemi collettivi.
La distinzione è sostanziale: registrare un deposito preliminare non significa che quel luogo riceverà automaticamente il servizio di ritiro gratuito dei sistemi collettivi.
Per beneficiare del servizio occorre rispettare le condizioni previste per il luogo di raggruppamento, completare le procedure di iscrizione e sottoscrivere le condizioni operative applicabili.
Installatori e centri di assistenza tecnica
Gli installatori e i centri di assistenza tecnica possono registrare i propri punti di raccolta sul portale e, quando rispettano i requisiti previsti, accedere ai servizi organizzati per i RAEE domestici.
La procedura deve essere coerente con l’attività effettivamente svolta e con la provenienza dei rifiuti.
Per gli installatori che intendono utilizzare il servizio di ritiro dei sistemi collettivi sono previste specifiche condizioni operative, tra cui la registrazione del punto di raccolta e la sottoscrizione della convenzione prevista.
Le condizioni di servizio devono essere verificate nella versione vigente, poiché possono essere aggiornate attraverso gli accordi tra il CdC RAEE e i soggetti coinvolti nel sistema.
Trasporto dei RAEE: quali regole si applicano?
L’abrogazione della categoria 3-bis ha semplificato alcuni adempimenti per la distribuzione, ma non ha eliminato la necessità di verificare il corretto inquadramento del trasporto.
In particolare, occorre distinguere tra:
- il trasporto effettuato nell’ambito delle procedure semplificate previste per i RAEE;
- il trasporto svolto da un operatore logistico per conto di un distributore o installatore;
- il trasporto professionale di rifiuti effettuato nell’ambito di un’attività autonoma di raccolta e gestione.
Le diverse situazioni non devono essere sovrapposte. Per gli operatori logistici che partecipano al circuito RAEE sono previste specifiche procedure di registrazione sul portale, mentre le attività estranee al sistema semplificato devono essere valutate sulla base della normativa generale sui rifiuti.
Anche la documentazione di accompagnamento deve essere quella prevista per la specifica modalità di gestione: non è corretto presumere che l’eliminazione della categoria 3-bis comporti automaticamente l’eliminazione di ogni documento di trasporto o di tracciabilità.
Per questo motivo, prima di organizzare un servizio di ritiro presso il cliente, è opportuno verificare la tipologia di rifiuto, il soggetto che lo ritira, il luogo di destinazione e la procedura documentale applicabile.
Il punto fondamentale: le batterie esauste non sono automaticamente RAEE
La distinzione diventa particolarmente importante quando si passa dai rifiuti elettronici ad altre tipologie di rifiuto ritirate durante interventi di assistenza.
Si consideri il caso di un artigiano che effettua interventi a domicilio su automobili e che, nel corso del servizio, ritira una batteria al piombo esausta per portarla presso il proprio deposito.
La circostanza che la batteria sia stata ritirata durante un intervento tecnico non consente di applicare automaticamente le procedure semplificate previste per i RAEE.
Le batterie esauste rientrano nella disciplina specifica delle batterie e dei rifiuti di batterie. La loro gestione deve essere valutata sulla base delle disposizioni applicabili a questa particolare categoria di rifiuti, tenendo conto anche della normativa generale sulla raccolta e sul trasporto.
Una batteria al piombo proveniente da un’automobile non diventa un RAEE perché viene ritirata da un installatore, da un elettrauto o da un tecnico che svolge assistenza presso il cliente.
Di conseguenza, l’iscrizione al portale del CdC RAEE non può essere utilizzata come sostituto di un eventuale titolo necessario per trasportare batterie esauste.
E per il trasporto delle batterie al piombo?
In questo caso occorre verificare separatamente:
- il codice EER applicabile alla batteria esausta;
- la classificazione del rifiuto e le eventuali caratteristiche di pericolosità;
- il ruolo del soggetto che ritira la batteria e il luogo in cui essa viene prodotta;
- il regime applicabile al trasporto effettuato dall’impresa;
- la legittimità del deposito di destinazione e le condizioni per il raggruppamento dei rifiuti;
- gli eventuali obblighi documentali e di tracciabilità.
Non è sufficiente fare riferimento alle semplificazioni previste per la distribuzione dei RAEE. La valutazione deve essere condotta sulla disciplina specifica delle batterie e sulle regole generali applicabili ai rifiuti pericolosi.
Il fatto che si tratti di un piccolo artigiano o che vengano ritirate poche batterie non determina, da solo, un’esenzione dagli obblighi applicabili.
Le semplificazioni per i RAEE non sono un’autorizzazione generale
La riforma della categoria 3-bis ha introdotto un sistema più semplice per gli operatori che raccolgono RAEE nell’ambito delle modalità previste dalla normativa.
Il vantaggio consiste nella possibilità di gestire determinati flussi attraverso procedure dedicate, con registrazione dei punti di raccolta e utilizzo del portale del Centro di Coordinamento RAEE.
Questa semplificazione, tuttavia, deve essere letta entro il suo ambito specifico.
Non autorizza automaticamente a raccogliere e trasportare rifiuti diversi dai RAEE, non sostituisce gli eventuali titoli richiesti per attività ulteriori e non rende legittimo qualsiasi deposito presso la sede dell’impresa.
Per le aziende che intendono ampliare i propri servizi di assistenza, installazione o ritiro di materiali a fine vita, il controllo preliminare della normativa resta quindi essenziale.
Conclusioni
Il passaggio dalla categoria 3-bis al sistema del Centro di Coordinamento RAEE ha modificato le procedure per la raccolta semplificata dei rifiuti elettronici, ma non ha creato un regime generale applicabile a tutte le tipologie di rifiuti ritirate dagli installatori.
La distinzione tra RAEE, batterie esauste e altri rifiuti deve rimanere chiara fin dall’organizzazione del servizio. Prima di ritirare un rifiuto presso il cliente e trasferirlo al proprio deposito, l’impresa deve verificare quale disciplina si applica, quali adempimenti sono richiesti e se il luogo di destinazione può legittimamente riceverlo.
La corretta classificazione del rifiuto e l’individuazione del regime applicabile sono il primo passo per evitare che una semplificazione prevista per un determinato flusso venga estesa, erroneamente, ad attività che restano soggette a regole differenti.
Fonti ufficiali per approfondire
- Centro di Coordinamento RAEE – Rivenditori di AEE
- Centro di Coordinamento RAEE – Punti vendita e centri di assistenza tecnica
- Albo Nazionale Gestori Ambientali – Categorie di iscrizione
- Legge 14 novembre 2024, n. 166
- D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49