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D.L. 177/2026: nuove disposizioni ambientali, cosa cambia per le imprese?

In vigore dal 9 ottobre 2026 il cosiddetto Decreto Ambiente-bis. Dalle terre e rocce da scavo all’economia circolare, fino alle bonifiche: le principali novità e gli aspetti da verificare per le aziende.

Il Decreto-Legge 8 ottobre 2026, n. 177, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 dell’8 ottobre, introduce nuove disposizioni in materia ambientale. Il provvedimento è entrato in vigore il 9 ottobre 2026 e interviene su diversi aspetti del D.Lgs. 152/2006, il Testo Unico Ambientale.

Le misure riguardano principalmente le istruttorie ambientali, la gestione delle emergenze climatiche, l’economia circolare e le bonifiche dei siti contaminati. Alcune disposizioni interessano direttamente le imprese che producono o gestiscono rifiuti, mentre altre riguardano soprattutto cantieri, impianti industriali e amministrazioni pubbliche.

Vediamo le novità più significative e le relative ricadute operative.

Terre e rocce da scavo: nuove regole per il deposito temporaneo

Una delle novità più rilevanti per il settore delle costruzioni riguarda le terre e rocce da scavo che sono qualificate come rifiuti.

L’articolo 4 del decreto introduce nel D.Lgs. 152/2006 il nuovo articolo 185-ter, con una disciplina specifica per queste tipologie di materiali.

Per le terre e rocce da scavo identificate con i codici EER 17 05 04 e 17 05 03*, i limiti quantitativi previsti per il deposito temporaneo prima della raccolta vengono elevati a:

  • 4.000 m³ complessivi;
  • 800 m³ al massimo di rifiuti pericolosi, compresi nel quantitativo complessivo.

La disposizione riguarda specificamente i rifiuti individuati dai codici indicati e non costituisce un aumento generalizzato dei limiti di deposito temporaneo applicabili a tutti i rifiuti aziendali.

Per le imprese edili e gli operatori che gestiscono terre e rocce da scavo sarà quindi necessario verificare la corretta classificazione del materiale e le condizioni di applicazione della nuova disciplina.

Piccoli cantieri: possibile riutilizzo diretto fino a 20 m³

Il decreto introduce anche una procedura specifica per le terre e rocce da scavo prodotte in cantieri puntuali.

In presenza delle condizioni previste, i materiali possono essere riutilizzati direttamente nel medesimo sito di produzione anche senza preventiva caratterizzazione ambientale, quando il volume non supera 20 m³, calcolati sulla base delle sezioni di progetto.

Il regime semplificato richiede che il materiale sia destinato al riutilizzo diretto nello stesso sito e che la sussistenza dei requisiti risulti dalla documentazione di esecuzione dei lavori.

La disposizione non si applica, tra gli altri casi previsti dalla norma, alle terre e rocce contenenti calcestruzzo, bentonite, vetroresina, miscele cementizie, determinati additivi e materie plastiche utilizzati per lo scavo, né ai materiali provenienti da siti interessati da procedimenti di bonifica o da scavi finalizzati alla rimozione di potenziali sorgenti di contaminazione.

Attenzione: il limite di 20 m³ non autorizza a considerare automaticamente ogni materiale scavato come riutilizzabile. Prima di applicare la semplificazione occorre verificare tutte le condizioni normative e documentali.

CSS-combustibile: semplificazioni per gli impianti industriali

Il decreto interviene anche sull’utilizzo del CSS-combustibile, cioè il combustibile solido secondario conforme ai requisiti normativi, in sostituzione dei combustibili tradizionali.

Per determinati impianti, gli interventi di sostituzione possono non costituire modifiche sostanziali dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA), purché siano rispettate le condizioni previste, tra cui:

  • nessun incremento della capacità produttiva autorizzata;
  • rispetto delle prescrizioni tecniche e dei limiti emissivi applicabili;
  • presentazione della comunicazione e della documentazione tecnica all’autorità competente secondo la procedura prevista.

Il decreto distingue gli impianti già autorizzati alle operazioni di recupero energetico R1 da quelli che non dispongono di tale autorizzazione, prevedendo modalità procedurali differenti.

La semplificazione non equivale quindi a una libertà generalizzata di modificare gli impianti: le condizioni tecniche e amministrative devono essere verificate caso per caso.

Il provvedimento interviene inoltre sulla disciplina relativa all’utilizzo del CSS-combustibile, estendendo al 31 dicembre 2030 una specifica previsione precedentemente fissata al 31 dicembre 2026.

Economia circolare e consorzi: più attenzione ai conflitti di interesse

Il D.L. 177/2026 introduce disposizioni sulla governance delle organizzazioni e dei consorzi operanti nell’ambito della responsabilità estesa del produttore.

Le nuove previsioni richiedono maggiore attenzione alla trasparenza delle decisioni e alla gestione dei possibili conflitti di interesse.

In particolare, gli statuti dei consorzi interessati devono disciplinare misure per prevenire i conflitti, anche potenziali, e prevedere obblighi di dichiarazione e astensione.

I rappresentanti di imprese che svolgono attività di raccolta, selezione, recupero o riciclaggio e partecipano agli organi di amministrazione dei consorzi devono astenersi dalle decisioni relative all’affidamento di servizi rientranti nell’oggetto dell’impresa che rappresentano.

Si tratta di disposizioni rivolte principalmente alla governance dei consorzi e delle organizzazioni interessate, non di un nuovo adempimento indistintamente applicabile a ogni produttore di rifiuti.

Bottiglie in PET: nuove comunicazioni sulla plastica riciclata

Il decreto introduce anche un obbligo informativo per i produttori delle bottiglie per bevande comprese nella parte F dell’allegato al D.Lgs. 196/2021.

I soggetti interessati devono comunicare annualmente al CONAI, attraverso i sistemi previsti dalla normativa, i quantitativi di bottiglie immessi sul mercato e la quantità di plastica riciclata acquistata e contenuta nelle bottiglie, indicando se la plastica riciclata proviene dall’Unione europea oppure da Paesi terzi.

Il CONAI trasmette successivamente i dati alle amministrazioni competenti per gli adempimenti informativi e programmatori previsti dalla legge.

La disposizione riguarda una categoria specifica di produttori: non deve essere confusa con un nuovo obbligo di comunicazione applicabile a tutte le aziende che utilizzano imballaggi in plastica.

Emergenze ambientali e climatiche: nuove risorse per i Comuni

Il decreto istituisce un fondo destinato a finanziare investimenti dei Comuni per fronteggiare eventi imprevedibili collegati all’ambiente e al clima che non rientrano nelle emergenze individuate dal Codice della protezione civile.

Il fondo dispone di una dotazione di 11 milioni di euro annui a partire dal 2027.

Le risorse sono destinate a interventi connessi, tra l’altro, a:

  • crisi del ciclo dei rifiuti;
  • conservazione della flora e della fauna autoctone;
  • deterioramento ecologico, anche delle acque;
  • ulteriori effetti dei cambiamenti climatici.

Il provvedimento rafforza inoltre le modalità di finanziamento delle attività di assistenza tecnica per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.

Queste misure sono rivolte principalmente agli enti pubblici e non introducono, da sole, nuovi adempimenti ordinari per le imprese produttrici di rifiuti.

Bonifiche dei siti contaminati: tempi più definiti

L’articolo 5 interviene sulle procedure per individuare i responsabili della contaminazione.

La provincia deve adottare l’ordinanza prevista dalla normativa entro 150 giorni dalla comunicazione richiamata dall’articolo 244 del D.Lgs. 152/2006. In caso di mancato rispetto del termine, la Regione assegna alla provincia un ulteriore termine non superiore a 30 giorni.

Se anche questo termine decorre inutilmente, l’ordinanza viene adottata dalla Regione competente con il supporto tecnico del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA).

Il decreto prevede inoltre l’integrazione della disciplina tecnica relativa alla caratterizzazione ambientale delle aree marine nei siti di interesse nazionale.

Per l’area denominata «Terra dei Fuochi» vengono destinate risorse per interventi di risanamento e bonifica fino a 200 milioni di euro.

Le disposizioni riguardano soprattutto le autorità competenti e i procedimenti di risanamento, ma sono rilevanti anche per le imprese che operano su aree potenzialmente contaminate o sono coinvolte in procedimenti di bonifica.

Cosa devono fare concretamente le imprese?

Il decreto non introduce un nuovo obbligo generalizzato di aggiornamento per ogni produttore di rifiuti. È tuttavia opportuno verificare se le nuove disposizioni incidono sulle attività svolte dall’azienda.

In particolare, consigliamo di:

  • verificare le nuove regole se l’impresa produce o gestisce terre e rocce da scavo;
  • controllare le condizioni di deposito temporaneo applicabili ai rifiuti da scavo;
  • documentare adeguatamente l’eventuale riutilizzo dei materiali nei piccoli cantieri;
  • valutare gli aggiornamenti autorizzativi in caso di utilizzo del CSS-combustibile;
  • verificare gli obblighi specifici se l’impresa produce bottiglie per bevande interessate dalla nuova disciplina;
  • controllare le procedure autorizzative e ambientali se l’azienda opera su siti contaminati.

Per le aziende che svolgono esclusivamente attività produttive ordinarie, senza coinvolgimento nei settori specificamente interessati, non è necessario presumere l’esistenza di nuovi adempimenti: occorre prima valutare l’effettiva applicabilità delle singole disposizioni.

Un decreto da monitorare anche nei prossimi mesi

Il D.L. 177/2026 è entrato in vigore il 9 ottobre 2026, ma, in quanto decreto-legge, deve essere convertito in legge entro 60 giorni dalla pubblicazione, con possibilità di modifiche durante l’iter parlamentare.

Per le imprese è quindi importante distinguere tra le disposizioni già efficaci, quelle che richiedono ulteriori atti applicativi e gli eventuali aggiornamenti che potranno derivare dalla conversione.

La gestione ambientale richiede un monitoraggio continuo: conoscere le novità normative permette di capire quando è necessario modificare una procedura, aggiornare un’autorizzazione o semplicemente mantenere sotto controllo gli sviluppi legislativi.

Fonti ufficiali e approfondimenti

Per approfondire gli obblighi ambientali applicabili alla propria attività, consulta PortaleRifiutiSpeciali.it e i servizi di consulenza di PercorsiAmbientali.it.

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Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.

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