ACQUE. Scarichi di acque reflue industriali in fognatura, in acque superficiali (fiumi, laghi, mari) e sul suolo

Premessa

Lo scarico delle acque reflue civili o industriali senza preventivo trattamento può configurare reati contro l’ambiente sanzionabili penalmente; inoltre, se viene identificato e riconosciuto un reato – presupposto, la Società o l’Ente può essere chiamato a rispondere ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge sulla responsabilità amministrativa di enti e società (D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.).

La materia degli scarichi idrici da acque industriali in fognatura, in acque superficiali o sul suolo è attualmente disciplinata dal D.Lgs. 152 del 03/04/2006  recante “Norme in materia ambientale” (S.O. n. 96 alla Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88) e successive modifiche e integrazioni.

Scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali

Gli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali, devono essere conformi ai limiti di emissione indicati nella tabella 3 dell’allegato alla parte III del D.Lgs. 152/2006 (vedi Tabella 1.1) o alle relative norme disposte dalla Regione; i valori limite di emissione che gli scarichi interessati non devono superare sono espressi, in linea di massima, in concentrazione; nel caso in ispecie l’unità di misura è il milligrammo per litro (mg/l).

vedi; Tabella 1.1 – Tabella 3 – Valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura dell’Allegato 5 alla Parte terza – Limiti di emissione degli scarichi idrici del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Scarichi sul suolo

Nei casi previsti dall’articolo 103 comma 1 punto e) del D.Lgs. 152/2006, gli scarichi sul suolo devono rispettare i limiti previsti nella tabella 4 allegata alla parte III, con la precisazione che il punto di prelievo per i controlli dovrebbe trovarsi immediatamente a monte del punto di scarico sul suolo.

È comunque da evitarsi lo scarico diretto sul suolo a favore di uno scarico in fognatura, sia per non dover gestire impianti complessi, sia perché i limiti allo scarico dei parametri da monitorare e trattare sono più restrittivi dei corrispondenti scaricati in fognatura.

Vedi; Tabella 1.2 – Tabella 4 – Limiti di emissione per le acque reflue urbane ed industriali che recapitano sul suolo dell’Allegato 5 alla Parte terza – Limiti di emissione degli scarichi idrici del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Determinazioni analitiche

Le determinazioni analitiche ai fini del controllo di conformità degli scarichi di acque reflue industriali sono di norma riferite ad un campione medio prelevato nell’arco di tre ore.

L’autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il campionamento su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico qualora lo giustifichino particolari esigenze quali quelle derivanti dalle prescrizioni contenute nell’autorizzazione dello scarico, dalle caratteristiche del ciclo tecnologico, dal tipo di scarico (in relazione alle caratteristiche di continuità dello stesso), il tipo di accertamento (accertamento di routine, accertamento di emergenza, ecc).

Andrea Alessandro MUNTONI

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