Materie pericolose per l’Ambiente – un po’ di storia

E’ solo dal 01.01.2011 che TUTTE le merci pericolose devono essere valutate anche in merito alla loro pericolosità per l’ambiente. La disposizione nasce dall’edizione 2009 dell’ADR.

Fino all’edizione 2007 per le materie già classificate come pericolose per una o più delle altre classi non vi era infatti la necessità di verificare anche l’applicabilità della classe 9, M6 e M7. Era necessario valutare la pericolosità per l’ambiente delle sole merci che, ai sensi delle Direttive europee sui sostanze e preparati, risultassero Pericolose per l’Ambiente.

Edizione 2009 dell’ADR:

– prevede che anche le materie pericolose per altre classi, siano valutate ai fini della pericolosità per l’ambiente

– modifica i criteri di classificazione delle merci PpA, uniformandoli ai criteri del GHS

– dispone l’obbligo dell’uso del marchio PpA in aggiunta all’etichetta della classe 9

Queste disposizioni, che essendo contenute nell’ADR 2009, sarebbero dovute entrare in vigore il 01.01.09 (obbligatoriamente dal 01.07.09), sono state invece “prorogate” al 31.12.2010 per dare il tempo alle aziende di adeguarsi.

L’edizione 2011 poi, ha introdotto alcune modifiche ai criteri con i quali si classificano le merci secondo la pericolosità per l’ambiente, ma prevedendo un periodo transitorio (fino al 31.12.2013) durante il quale si possono ancora usare i criteri dell’edizione 2009.

Oggi, quindi, qualsiasi merce pericolosa viene valutata secondo le disposizioni inserite per la classe 9, M6 ed M7 (figura 2.2.9.1.10.3.1 dell’ADR, oppure materia a cui è assegnata una delle frasi di rischio R50, R50/53 o R51/53 ai sensi delle Direttice 67/548/CEE o 1999/45/CEE).

Ma cosa comporta l’attribuzione della caratteristica di pericolosità per l’ambiente? Abbiamo diversi casi.

1- Merce pericolosa per altre classi, e pericolosa per l’ambiente.

In questo caso l’adempimento aggiuntivo è quello di apporre il marchio “Pericoloso per l’ambiente” su colli, cisterne, ecc.

2- Merce senza altre classi di pericolo, ma pericolosa per l’ambiente.

Le merci che sono solamente pericolose per l’ambiente sono assegnate ad una delle seguenti rubriche:

UN 3077  MATERIA PERICOLOSA PER L’AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S.

UN 3082   MATERIA PERICOLOSA PER L’AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S.

Con tutto quello che ne consegue.

A questo punto le aziende interessate dovranno verificare gli adempimenti aggiuntivi che questa nuova classificazione comporta: dall’utilizzo di imballi e mezzi adeguati, all’etichettatura, alle eventuali esenzioni e nomina del consulente.

Ne parlerò a breve.

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