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ADR 2017: le principali novità (prima parte)

Con l’entrata in vigore dell’accordo ADR 2017, vengono introdotte alcune importanti novità. Di seguito, alcune delle modifiche più importanti.

Parte 1

Esenzioni: riguardante il trasporto di gas, le disposizioni dell’ADR non si applicano al trasporto dei gas contenuti nei serbatoi o anche nelle bombole di combustibile di un veicolo che effettua un’operazione di trasporto e che vengono utilizzati per la sua propulsione o per il funzionamento di uno dei suoi equipaggiamenti; è stato anche inserito il valore della capacità totale massima consentita dei serbatoi o delle bombole di combustibile per le differenti tipologie di combustibile; di conseguenza è stata soppressa la lettera (b) relativa all’esenzione per gas contenuti nei serbatoi di carburante dei veicoli trasportati (1.1.3.2); riguardo il trasporto dei combustibili liquidi (inclusi i carburanti) sono state soppresse le lettere (b) e (c) relative al carburante contenuto nei serbatoi di veicoli, mezzi di trasporto o macchine mobili, trasportati come carico (1.1.3.3); riguardo le quantità trasportate per unità di trasporto è stata revisionata la tabella 1.1.3.6.3 (aggiunti i numeri ONU 3533 e 3534 di Classe 4.1 per la categoria di trasporto 1, aggiunti i numeri ONU 3531, 3532 di Classe 4.1, il N° ONU 3292 di Classe 4.3, il N° ONU 3356 di Classe 5.1, i numeri ONU 1700, 2016, 2017 di Classe 6.1 e gruppo di imballaggio III, i numeri ONU 3090, 3091, 3480, 3481 di Classe 9 per la categoria 2, aggiunto il N° ONU 3506 di Classe 8 per la categoria 3, aggiunto il N° ONU 3508 di Classe 9 per la categoria 4).

Nuove definizioni: di carico, container per il trasporto alla rinfusa flessibile, durata di vita, durata di progetto, gas naturale compresso (GNC), gas naturale liquefatto (GNL), revisione sulla definizione di pressione massima di servizio, revisione sulla definizione di recipiente a pressione di soccorso, scarico, temperatura di polimerizzazione auto accelerata (TPAA), tempo di tenuta (1.2).

Obblighi dei principali operatori: sono state apportate modifiche editoriali non rilevanti: per lo speditore modifiche della lettera (e) (1.4.2.1); per il trasportatore, modifiche delle lettere (f) e (g) e ulteriori modifiche generali (1.4.2.2); per il caricatore, modifiche della lettera (d) (1.4.3.1); per il riempitore, modifiche della lettera (h) (1.4.3.3); per lo scaricatore, modifiche della lettera (f) (1.4.3.7).

Disposizioni transitorie: non è più permesso il trasporto in LQ secondo le norme previste dall’ADR 2009, è obbligatorio utilizzare la nuova marcatura (soppressa 1.6.1.20); dimensione minima per la marcatura di colli (modificata 1.6.1.25); le etichette che rispondono alle prescrizioni del 5.2.2.2.1.1 applicabili fino al 31 dicembre 2014 potranno continuare ad essere utilizzate fino al 30 giugno 2019 (1.6.1.30); non è più valida la deroga sulla dimensione delle lettere della marcatura dei sovrimballaggi e degli imballaggi di soccorso (soppresse 1.6.1.31 e 1.6.1.32); inserita tra le generalità la possibilità, fino al 31 dicembre 2018, per le Parti Contraenti di rilasciare i certificati di formazione per consulenti per la sicurezza delle merci pericolose conformi al modello in vigore fino al 31 dicembre 2016 (1.6.1.38); inserita tra le generalità la possibilità, fino al 31 dicembre 2018, di marcare i colli contenenti pile o batterie al litio conformemente alle prescrizioni in vigore fino al 31 dicembre 2016 (1.6.1.39); inserita tra le generalità la possibilità, fino al 31 dicembre del 2018, di trasportare gli oggetti dei numeri ONU 0015, 0016 e 0303 contenenti materia(e) fumogena(e) tossica(tossiche) per inalazione senza recare l’etichetta di rischio sussidiario “TOSSICO” (1.6.1.40); inserita tra le generalità la possibilità, fino al 31 dicembre del 2022, di utilizzare i grandi imballaggi che soddisfano il livello di prova del gruppo d’imballaggio III (1.6.1.41); inserita tra le generalità la possibilità, fino al 31 dicembre del 2018, di utilizzare l’etichetta della classe 9 per i numeri ONU 3090, 3091, 3480 e 3481 (1.6.1.42); inserita tra le generalità la sezione riguardante i veicoli immatricolati o messi in servizio prima del 1° luglio 2017 contenenti pile e batterie a litio (1.6.1.43); soppressa la misura transitoria, per le materie tossiche per inalazione dei numeri ONU 1092, 1238, 1239, 1244, 1251, 1510, 1580, 1810, 1834, 1838, 2474, 2486, 2668, 3381, 3383, 3385, 3387, 3389, che permetteva l’utilizzo del codice cisterna indicato nella colonna (12) della Tabella A del capitolo 3.2 fino al 31 dicembre 2016 per le cisterne fisse (veicoli-cisterna) e le cisterne smontabili costruite prima del 1° luglio 2011 (1.6.3.40); le cisterne fisse e le cisterne smontabili e costruite prima del 1° luglio 2017 potranno continuare ad essere utilizzate se sono conformi alle prescrizioni applicabili fino al 31 dicembre 2016 (1.6.3.46); l’istruzione di trasporto TP37 per le cisterne mobili non è più applicabile (soppressa 1.6.4.36); soppressa la misura transitoria relativa alle materie tossiche per inalazione dei numeri ONU 1092, 1238, 1239, 1244, 1251, 1510, 1580, 1810, 1834, 1838, 2474, 2486, 2668, 3381, 3383, 3385, 3387 e 3389, con codice cisterna indicato nella colonna (12) della Tabella A del capitolo 3.2 applicabile fino al 31 dicembre 2016 (1.6.4.41); inserita la possibilità di continuare ad utilizzare i container cisterna destinati a trasportare gas liquidi refrigerati, che non soddisfano le prescrizioni del 6.8.3.4.10, 6.8.3.4.11 e 6.8.3.5.4 applicabili a partire dal 1° gennaio 2017, fino alla successiva ispezione dopo il 1° luglio 2017 (1.6.4.47); inserita la possibilità di continuare ad utilizzare i container cisterna non conformi alle prescrizioni del 6.8.2.1.23 applicabili dal 1°gennaio 2017 (1.6.4.48); veicoli equipaggiati con serbatoi di carburante non omologati (1.6.5.16); veicoli immatricolati per la prima volta o che sono entrati in servizio prima del 1° aprile 2018 (1.6.5.17); veicoli immatricolati per la prima volta o che sono entrati in servizio prima del 1° aprile 2018 che trasportano materie del N° ONU 2015 (1.6.5.18); ispezione tecnica annuale dei veicoli immatricolati per la prima volta o che sono entrati in servizio prima del 1° aprile 2018 e approvati specificatamente come veicoli OX (1.6.5.19); certificati di approvazione dei veicoli OX (1.6.5.20).

Esame per Consulente Sicurezza Trasporti: inserita la figura di un’autorità competente o un organismo esaminatore per vigilare durante l’esame e inserite le modalità elettroniche per lo svolgimento dell’esame (1.8.3.12).

Lista delle autorità competenti: aggiornati i riferimenti e i contatti per Austria, Danimarca, Francia, Grecia, Irlanda, Lituania, Norvegia, Polonia, Regno Unito, Romania, Serbia, Slovenia, Svizzera.

Parte 2

Disposizioni generali: inserita sezione riguardo la possibilità dello speditore di far approvare da parte dell’Autorità Competente il trasporto sotto determinati requisiti di una materia elencata nominativamente nella Tabella A del capitolo 3.2 che oltre a soddisfare i criteri di classificazione corrispondenti ad una classe, possiede un rischio sussidiario che non è indicato nella colonna delle Etichette della Tabella e nei codici di classificazione e nel numero di pericolo (2.1.2.8); aggiunte le materie N° ONU 3151 e N° ONU 3152 nella procedura di classificazione per default delle miscele al 2.1.3.4.2.

Esplosivi: per quanto riguarda i fuochi pirotecnici, le cascate che ottengono un risultato positivo nel test HSL della composizione illuminante (flash composition test) devono essere assegnate alla divisione 1.1, gruppo di compatibilità G, di conseguenza è stata aggiornata la tabella di classificazione di default dei fuochi pirotecnici (2.2.1.1.7); inserita nuova sezione inerente la formalizzazione per iscritto al richiedente della classificazione da parte dell’autorità competente di una sostanza esplosiva (2.2.1.1.9); aggiunto N° ONU 0510 per motori per razzi (2.2.1.3).

Gas: aggiunta di alcune rubriche sotto al codice di classificazione 6F relative alcuni oggetti contenenti un gas sotto pressione (N° ONU 3529) (2.2.2.3); modificata la sezione dei gas non ammessi al trasporto permettendo invece, sotto determinate condizioni, il trasporto delle materie chimicamente instabili della classe 2 soggette a polimerizzazione pericolosa o decomposizione (2.2.2.2.1).

Liquidi infiammabili viscosi: inserita una semplificazione riguardante i liquidi viscosi che sono anche pericolosi per l’ambiente trasportati con quantitativi inferiori a 5 litri per imballaggi semplici o interni di imballaggi combinati (2.2.3.1.5.2); aggiunti oggetti alla lista delle rubriche collettive dei liquidi infiammabili (N° ONU 3528) (2.2.3.3).

Solidi infiammabili, materie auto-reattive, materie che polimerizzano ed esplosivi solidi desensibilizzati: inserita una nuova tipologia di sostanze pericolose, costituita da materie che polimerizzano (codici di classificazione PM materie che polimerizzano, PM1 non necessitanti un controllo di temperatura, PM2 necessitanti un controllo di temperatura); inserite le definizioni e le proprietà delle materie che polimerizzano (2.2.41.1.20); inserite le prescrizioni in materia di controllo della temperatura per le materie che polimerizzano (2.2.41.1.21); aggiornata di conseguenza la lista delle rubriche collettive (dal N° ONU 3531 al N° ONU 3534).

Materie tossiche: aggiornato il riferimento normativo applicabile ai pesticidi che se non sono classificati come tossici acuti 1, 2 o 3 del CLP possono essere considerati non appartenenti alla Classe 6.1 (2.2.61.1.14)

Materie infettanti: precisazione sulla nota riguardante il criterio di classificazione e trasporto di animali infetti distinguendo tra il trasporto intenzionale o meno (2.2.62.1.1); modificata la nota riguardante gli animali infetti nel paragrafo 2.2.62.1.12.1.

Materie e oggetti pericolosi diversi: inserito il paragrafo sulle pile al litio che devono rispettare le prescrizioni del paragrafo 2.2.9.1.7; inserita ulteriore nota riguardante i MOGM e gli OGM (2.2.9.1.11); aggiornata la lista delle rubriche (numeri ONU 3151, 3152, 3166, 3171, 3530) (2.2.9.3).

Parte 3

Generalità: per quanto riguarda l’utilizzo della temperatura controllata nella stabilizzazione delle materie (che senza stabilizzazione sarebbero escluse dal trasporto) è stata riformulata la sezione 3.1.2.6 per tenere conto della TPAA (temperatura di polimerizzazione auto accelerata); precisato il significato delle disposizioni contenute nella colonna (17) inerenti il trasporto alla rinfusa (3.2.1).

Tabella A della lista delle materie pericolose (3.2): revisione di alcune rubriche (numeri ONU 0015, 0016, 0303, 0510, 1005, 1006, 1010, 1013, 1046, 1051, 1056, 1060, 1065, 1066, 1081, 1082, 1085,1086, 1087, 1092, 1093, 1098, 1113, 1139, 1143, 1163, 1167, 1169, 1182, 1185, 1197, 1202, 1203, 1210, 1218, 1223, 1238, 1239, 1244, 1246, 1247, 1251, 1263, 1266, 1268, 1286, 1287, 1301, 1302, 1303, 1304, 1306, 1334, 1350, 1361, 1415, 1454, 1474, 1486, 1498, 1499, 1541, 1545, 1580, 1589, 1595, 1605, 1614, 1670, 1695, 1724, 1752, 1809, 1810, 1829, 1838, 1845, 1860, 1863, 1866, 1892, 1917, 1919, 1921, 1942, 1950, 1956, 1966, 1991, 1993, 1999, 2000, 2015, 2036, 2055, 2067, 2200, 2211, 2213, 2218, 2227, 2232, 2251, 2277, 2283, 2334, 2337, 2348, 2352, 2382, 2383, 2396, 2452, 2474, 2477, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2521, 2527, 2531, 2605, 2606, 2607, 2618, 2644, 2645, 2668, 2813, 2814, 2815, 2838, 2900, 2977, 2978, 3022, 3023, 3073, 3077, 3079, 3082, 3088, 3090, 3091, 3151, 3152, 3166, 3171, 3246, 3257, 3269, 3314, 3377, 3378, 3475, 3480, 3481, 3507, 3516).

Inserimento di alcune nuove rubriche: numeri ONU 3527 (KIT DI RESINA POLIESTERE, componente di base solido), 3528 (MOTORE A COMBUSTIONE INTERNA ALIMENTATO A LIQUIDO INFIAMMABILE O MOTORE A PILA A COMBUSTIONE ALIMENTATO A LIQUIDO INFIAMMABILE O MACCHINARIO A COMBUSTIONE INTERNA ALIMENTATO A LIQUIDO INFIAMMABILE O MACCHINARIO A PILA A COMBUSTIBILE ALIMENTATO A LIQUIDO INFIAMMABILE), 3529 (MOTORE A COMBUSTIONE INTERNA ALIMENTATO A GAS INFIAMMABILE O MOTORE A PILA A COMBUSTIONE ALIMENTATO A GAS INFIAMMABILE O MACCHINARIO A COMBUSTIONE INTERNA ALIMENTATO A GAS INFIAMMABILE O MACCHINARIO A PILA A COMBUSTIBILE ALIMENTATO A GAS INFIAMMABILE), 3530 (MOTORE A COMBUSTIONE INTERNA O MACCHINARIO A COMBUSTIONE INTERNA), 3531 (MATERIA SOLIDA CHE POLIMERIZZA, STABILIZZATA, N.A.S.), 3532 (MATERIA LIQUIDA CHE POLIMERIZZA, STABILIZZATA, N.A.S.), 3533 (MATERIA SOLIDA CHE POLIMERIZZA, CON CONTROLLO DI TEMPERATURA, N.A.S.), 3534 (MATERIA LIQUIDA CHE POLIMERIZZA, CON CONTROLLO DI TEMPERATURA, N.A.S.).

Disposizioni speciali (3.3): tra le disposizioni di carattere generale, nella parte introduttiva del capitolo 3.3, sono state precisate le condizioni da rispettare ai fini della marcatura: se una disposizione speciale comprende una prescrizione in materia di marcatura degli imballaggi, le disposizioni del 5.2.1.2 (a) e (b) si applicano, inoltre se il marchio richiesto è nella forma di una particolare dicitura fra virgolette, come “Batterie al litio danneggiate”, la dimensione minima del marchio è di 12 mm, salvo indicazione diversa nella disposizione speciale o altrove nell’ADR (3.3.1).

Inserimento di alcune nuove disposizioni speciali: 312 (Riguardante i veicoli alimentati da un motore a pila a combustibile), 378 (sui rilevatori di radiazione che contengono gas in recipienti a pressione non ricaricabili), 379 (Esenzioni per l’ammoniaca anidra adsorbita N° ONU 1005), 382 (relativa al N° ONU 2211 riguardante i polimeri espandibili in granuli), 383 (riguardante palline da ping-pong a base di celluloide), 385 (riguardante veicoli con motore a combustione interna o con una pila a combustibile alimentati a liquido o gas infiammabile N° ONU 3171), 386 (relativa alla materie che polimerizzano, indicando le disposizioni dell’ADR da applicare a seconda che la stabilizzazione della materia sia chimica o avviene tramite il controllo della temperatura), 665 (esenzione per carbone, coke e antracite non polverizzati), 666 (raccoglie l’esenzioni precedentemente contenute nella sezione 1.1.3.3 lettere (a) e (b)), 667, 668 (Materie destinate alla marcatura stradale trasportate a caldo N° ONU 3257), 669 (relativo ai numeri ONU 3166 o 3171 per i veicoli alimentati a gas o batteria).

Revisione di alcune disposizioni speciali: 172, 188 (Pile e batterie al litio), 207, 217, 218, 225, 236, 240 (modifica editoriale, spostato il contenuto dalla sezione 2.2.9.1.7), 310 (allineate le condizioni di esenzione alla nuova istruzione di imballaggio P910), 317, 327, 335, 363 (Revisionata completamente per allineare la Disposizione Speciale alle nuove rubriche riguardanti i veicoli a motore), 369, 370, 373, 376, 529, 531, 581 (inserita la tabella per facilitare la lettura), 633, 636, 655, 658, 663, 664.

Quantità limitate: inserita una nuova sotto-sezione che chiarisce la modalità di marcatura dei sovrimballaggi contenenti merci pericolose in quantità limitata (3.4.11); revisione della sezione 3.4.15 riguardante i marchi per l’utilizzo di sovrimballaggi di merci pericolose imballate in quantità limitata.

Quantità esenti: inserita la sezione sull’utilizzo di sovrimballaggi (3.5.4.3).

Parte 4

Disposizioni generali: aggiunta la dimensione massima (1000 L) dei recipienti a pressione che verranno collocati all’interno dei recipienti a pressione di soccorso (4.1.1.20.2); aggiornate le norme standard di riferimento del N° ONU 1202 nella tabella delle materie assimilate (4.1.1.21.6).

Istruzioni di imballaggio: revisionate le istruzioni di imballaggio: P001 (aggiunta la disposizione speciale di imballaggio PP93 per i numeri ONU 3532 e 3534), P002 (aggiunta la disposizione speciale PP92 per i numeri ONU 3531 e 3533), P101, P112 (c) (revisionata la PP48 per il N° ONU 0504), P114 (b) (revisionata la PP48 per i numeri ONU 0508 e 0509), P130 (aggiunto nella PP67 il N° ONU 0510), P137, P200 (revisionati il punto (3) con l’inserimento della periodicità massima delle prove a 5 anni, aggiunta la sezione (e) del punto (5) per stabilire la modalità con la quale determinare la pressione interna dei gas liquefatti addizionati di gas compressi, revisione del punto (9) sui controlli periodici con l’inserimento della periodicità massima delle prove a 5 anni, revisionata la tabella del punto (11) con aggiornamenti delle norme ISO), P206 (per i numeri ONU 3500, 3501, 3502, 3503, 3504, 3505 stabilita la modalità con la quale determinare la pressione interna dei gas liquefatti addizionati di gas compressi), P400, P403 (soppressa la disposizione speciale di imballaggio PP83 per il N° ONU 2813), P406 (revisionata la PP48 per il N° ONU 3474), P410 (soppressa la disposizione speciale di imballaggio PP83 per il N° ONU 2813), P502 (revisionata la PP28 per il N° ONU 1873), P603 (ex P805), P906 (per i numeri ONU 2315, 3151, 3152 e 3432), IBC520 (aggiunte nuove sostanze per i numeri ONU 3109 e 3119), LP02 (soppressa L2 N° ONU 1950), LP101 (aggiunta nella L1 il N° ONU 0510).

Inserite nuove istruzioni di imballaggio: P005 (per i numeri ONU 3528, 3529, 3530), P412 (per N° ONU 3527), P910 (per lotti composti da almeno 100 pile e batterie dei numeri ONU 3090, 3091, 3480, 3481 ed ai prototipi di pre-produzione), IBC03 (nuova disposizione speciale di imballaggio B19 per i numeri ONU 3532 e 3534), IBC07 (nuova disposizione speciale di imballaggio B18 per i numeri ONU 3531 e 3533), LP200 (per N° ONU 1950).

Disposizioni speciali per la classe 1: aggiunti gli imballaggi di metallo 1N1, 1N2 e 4N (4.1.5.17).

Disposizioni speciali per la classe 2: aggiornati i riferimenti ad alcune norme ISO per recipienti a pressione (P200) al 4.1.6.15.

Disposizioni speciali relative all’imballaggio in comune: La disposizione speciale MP16 è diventata “riservata”.

Cisterne mobili: soppresse le disposizioni speciali al trasporto in cisterne mobili TP23, TP35, TP37, in quanto risultano obsolete.

Cisterne: inserita una nuova sezione che definisce le modalità di utilizzo delle cisterne scadute (4.3.2.3.7); aggiunta nuova sezione relativa al calcolo del tempo di tenuta reale applicato ai casi di trasporto in container-cisterna (4.3.3.5); aggiunte le materie che polimerizzano della classe 4.1 alle disposizioni particolari per il trasporto in cisterne (4.3.4.1.3); revisione delle disposizioni speciali TU16 e TU21, riproposte in forma tabellare (4.3.5).

Sentiti libero di contattami se hai bisogno di ogni approfondimenti su temi legati al trasporto di merci pericolose.

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Nota: Questa guida è solo indicativa. Si raccomanda di verificare e attenersi sempre alle fonti ufficiali. 

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Filippo Busolo

Consulente e formatore sul trasporto di merci pericolose secondo il regolamento ADR. Consulente sul regolamento CLP e le Schede di Sicurezza.

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