Come noto, dal 1° gennaio 2019 entrerà in vigore la nuova edizione dell’ADR (ADR 2019).
Salvo improbabili ripensamenti dell’ultimo momento, la nuova edizione conterrà gli emendamenti approvati dal Joint Meeting ADR/RID/ADR nelle sue ultime riunioni.
Tra le novità di rilievo, oggi iniziamo con la segnalazione del cambio della gestione dei macchinari contenenti merci pericolosi trasportati via strada!
Fino ad oggi la rubrica UN 3363 (Merci pericolose contenute in macchinari o merci pericolose contenute in apparati) non era sottoposta alla normativa ADR; Con il nuovo ADR 2019, in vigore dal prossimo primo gennaio, vengono invece proposte due diverse disposizioni speciali (la 301 e la 672) al di fuori delle quali il trasporto di UN 3363 deve essere considerato assoggettato all’ADR.
Disposizione speciale 301
Questa rubrica si applica solo ai macchinari o agli apparati contenenti merci pericolose come residuo o come parte integrale del macchinario o dell’apparato. Non deve essere usata per macchinari o apparati per i quali esiste già una designazione ufficiale di trasporto nella tabella A del Capitolo 3.2. I macchinari e gli apparecchi trasportati con questa rubrica devono contenere solo sostanze pericolose autorizzate ad essere trasportate conformemente alle disposizioni del capitolo 3.4 (Quantità limitate). La quantità di merci pericolose in macchinari o apparati non deve superare la quantità specificata nella colonna (7a) della tabella A del capitolo 3.2 per ogni merce pericolosa contenuta. Se il macchinario o l’apparato contiene più di una merce pericolosa, le singole merci pericolose devono essere racchiuse per impedire che reagiscano pericolosamente tra loro durante il trasporto (vedi 4.1.1.6). Quando è necessario garantire che le merci pericolose liquide rimangano nell’orientamento previsto, le frecce di orientamento devono essere apposte almeno su due lati verticali opposti con le frecce che puntano nella corretta direzione secondo 5.2.1.10. Disposizione speciale 672
I macchinari e gli apparati trasportati in base a questa rubrica e in conformità con la disposizione speciale 301 non sono soggetti ad altre disposizioni dell’ADR, a condizione che siano:
– imballati in un robusto imballaggio esterno costruito con materiali adeguati e di adeguate resistenza e progettazione in relazione alla capacità dell’imballaggio e all’uso previsto, e rispondente ai requisiti applicabili di 4.1.1.1; o
– trasportati senza imballaggio esterno se il macchinario o l’apparato è costruito e progettato in modo che i recipienti contenenti le merci pericolose garantiscano un’adeguata protezione.
Il nuovo Accordo multilaterale M 312 che parla proprio di questo tema, adottato dalla Francia e firmato anche da Germania e Inghilterra, non fa che anticipare in questi paesi l’entrata in vigore delle nuove regole.