Attiva-convenzione

IL CONSULENTE ADR…un po’ di chiarezza!

PREMESSA

Le domande che molto spesso gli imprenditori ci rivolgono nel corso della nostra attività professionale di consulenti sono le seguenti: ”è così importante avere il consulente ADR?”, “lo si deve nominare sempre?”, “quali le eventuali sanzioni a carico dell’impresa?” “quanto mi costa?” E dopo aver spiegato (o provato a spiegare) il ruolo di questa figura e gli obblighi di legge, i ventagli di successive risposte spaziano da “…ci pensa il trasportatore col quale ho acceso un contratto…” oppure “ … non ne ho bisogno perché spedisco ogni tanto…” e anche “…no, i miei prodotti non sono pericolosi: c’è il simbolo della fiamma ma non sono pericolosi….”.

Proviamo a capire meglio…

CHE COSA E’ L’ACCORDO ADR E COSA DICE IN MERITO ALLA FIGURA DEL CONSULENTE?

L’accordo europeo sul trasporto stradale internazionale di merci pericolose, firmato a Ginevra (CH) nel 1957, racchiude nei suoi due allegati ‘A’ e ‘B’ le norme tecniche che regolano il trasporto internazionale di merci pericolose su strada e l’Italia è uno dei 50 paesi che, ad oggi, hanno firmato questa intesa e recepito tali norme anche per il trasporto interno.

La ratifica italiana dell’Accordo è avvenuta con legge 12 agosto 1962 nr. 1839.

E’ proprio l’ADR alla sezione 1.8.3 a regolare la figura del “consulente ADR” definendolo come colui che è incaricato, in azienda, di facilitare l’opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l’ambiente inerenti l’attività del trasporto di merci pericolose (comprese molte tipologie di rifiuti pericolosi, ndr).

Sotto la responsabilità del capo dell’impresa, funzione essenziale del consulente è, dunque, ricercare tutti i mezzi e promuovere ogni azione, nei limiti delle attività in questione dell’impresa, per facilitare lo svolgimento di tali attività nel rispetto delle normative applicabili e in condizioni ottimali di sicurezza (par. 1.8.3.3).

Sempre il sopra citato paragrafo elenca tutta una serie di responsabilità e compiti che sono in capo al consulente:

  • verificare l’osservanza delle disposizioni in materia di trasporto di merci pericolose;
  • consigliare l’impresa nelle operazioni relative al trasporto di merci pericolose;
  • redigere una relazione annuale, destinata alla direzione dell’impresa o eventualmente ad un’autorità pubblica locale, sulle attività dell’impresa per quanto concerne il trasporto di merci pericolose. La relazione è conservata per cinque anni e, su richiesta, messa a disposizione delle autorità nazionali;

e inoltre:

  • predisporre le procedure volte a far rispettare le norme in materia d’identificazione delle merci pericolose trasportate;
  • esaminare le prassi dell’impresa per quanto concerne la valutazione, all’atto dell’acquisto dei mezzi di trasporto, di qualsiasi particolare requisito relativo alle merci pericolose trasportate;
  • predisporre le procedure di verifica delle attrezzature utilizzate per il trasporto di merci pericolose o per le operazioni di carico o scarico;
  • predisporre l’adeguata formazione dei dipendenti dell’impresa, inclusa quella concernente le modifiche normative, e la conservazione dei verbali relativi a tale formazione.
  • predisporre l’applicazione di procedure d’emergenza adeguate agli eventuali incidenti o eventi imprevisti che possano pregiudicare la sicurezza durante il trasporto di merci pericolose o le operazioni di carico o scarico;
  • l’analisi e, se necessario, la redazione di relazioni sugli incidenti, gli eventi imprevisti o le infrazioni gravi costatate nel corso del trasporto delle merci pericolose o durante le operazioni di carico o scarico;
  • l’attuazione di misure appropriate per evitare il ripetersi d’incidenti, eventi imprevisti o infrazioni gravi;
  • la presa in conto delle disposizioni legislative e dei requisiti specifici relativi al trasporto di merci pericolose, per quanto concerne la scelta e l’utilizzo di subfornitori o altri operatori;
  • la verifica che il personale incaricato del trasporto di merci pericolose, oppure del carico o dello scarico di tali merci, disponga di procedure operative e d’istruzioni dettagliate;
  • l’introduzione di misure di sensibilizzazione ai rischi connessi al trasporto di merci pericolose o al carico o scarico di tali merci;
  • l’attuazione di procedure di verifica volte a garantire la presenza, a bordo dei mezzi di trasporto, dei documenti e delle attrezzature di sicurezza che devono accompagnare il trasporto e la loro conformità alle regolamentazioni;
  • l’attuazione di procedure di verifica dell’osservanza delle disposizioni relative alle operazioni di carico e scarico.
  • Verificare l’esistenza del piano di security previsto da 1.10.3.2 (ed eventualmente predisporlo, se del caso).

Dunque tanta carne al fuoco! Lavoro impegnativo e di responsabilità!

Il consulente deve essere, inoltre, titolare di un certificato di formazione professionale valido per il trasporto su strada. Tale certificato è rilasciato dall’autorità competente (in Italia, il Ministero delle infrastrutture dei trasporti) o dall’organismo all’uopo designato da ciascuna parte contraente (par. 1.8.3.7)

Per ottenere il certificato, il candidato deve ricevere una formazione e superare un esame riconosciuto dall’autorità competente della parte contraente (par. 1.8.3.8). Tale documento è valido per un periodo di 5 anni ed è soggetto a rinnovo.

…E LE NORME ITALIANE?

Il Decreto legislativo 04/02/2000 nr. 40 (Gazzetta Ufficiale numero 52 del 03/03/2000), ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico la figura del “consulente alla sicurezza dei trasporti di merci pericolose”, detto anche per brevità “consulente ADR” (o DGSA in lingua inglese – dangerous goods safety advisor), recependo così la direttiva 96/35/CE (3 giugno 1996), relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile.

Questa norma è stata poi abrogata parzialmente dal D.Lgs. 35/2010 (Attuazione della direttiva quadro 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’11 marzo 2010, n. 58) che ha novellato la materia in questione.

La ratio di queste norme, riprendendo quanto già fissato dal legislatore europeo, è quella di introdurre in azienda una figura professionale preparata che sia in grado di coadiuvare l’azienda nella delicata gestione dei trasporti di merci pericolose ricercando tutti i mezzi e promuovendo ogni azione, nei limiti delle attività in questione dell’impresa, per facilitare lo svolgimento di tali attività nel rispetto delle normative applicabili e in condizioni ottimali di sicurezza. (cfr. par. 1.8.3.3 ADR)

Si noti che la presenza di questa figura è prevista obbligatoriamente unicamente per le aziende che operano nel trasporto di merci pericolose via strada, via ferrovia o via navigabile interna, mentre nulla è stabilito nel merito per il trasporto marittimo e aereo di merci pericolose (che comunque impongono delle loro norme specifiche).

Si parla quindi pìù precisamente di consulente ADR/RID/ADN, anche se la maggior parte delle abilitazioni presenti sul mercato è riferibile ai soli ADR e RID.

Chi voglia invece avvicinarsi professionalmente alla consulenza in campo marittimo e aereo deve evidentemente provvedere ad apprendere le nozioni delle relative norme.

IL D.LGS. 27 GENNAIO 2010 nr. 35

Il nuovo decreto, all’articolo 1, fissa l’ambito d’intervento della norma stessa:

 1. Il presente decreto si applica al trasporto di merci pericolose effettuato su strada, per ferrovia o per via navigabile interna, sia all’interno dello Stato nazionale che tra gli Stati della Comunità europea, alle operazioni di carico e scarico, al trasferimento da un modo di trasporto ad un altro ed alle soste rese necessarie dalle condizioni di trasporto.

2. Il presente decreto non si applica al trasporto di merci pericolose effettuato:

·     mediante veicoli, vagoni o unità navali che appartengono alle forze armate o che si trovano sotto la responsabilità di queste ultime ovvero mediante navi in servizio governativo non commerciale;

·     b) mediante unità navali adibite alla navigazione marittima su vie navigabili marittime che si estendono nelle vie navigabili interne;

·     c) mediante traghetti che effettuano soltanto l’attraversamento di una via navigabile interna o di un porto;

·     d) interamente all’interno del perimetro di un’area chiusa.

All’articolo 11, richiamando quanto già prescritto in ADR, vengono poste invece le regole sul consulente e l’attività e al successivo art. 12 le relative sanzioni che fanno capo al Prefetto e delle quali occorre certamente menzionare almeno quella fissata al comma 1:

“Il legale rappresentante dell’impresa che viola le disposizioni dell’articolo 11, comma 2 (nomina del consulente), e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 36.000 euro”

Le sanzioni in oggetto per quanto inasprite rispetto a quelle contenute nel D.Lgs. 40/2000 non sembrano far impressione, ma vanno coniugate con i potenziali effetti negativi, molto gravi, che la mancata nomina del consulente comporta in caso d’incidente sotto il profilo della responsabilità penale del capo dell’impresa e non solo (si pensi solo per un attimo alle implicazioni per l’azienda derivanti dall’applivazione del D.Lgs. 231/2001 – responsabilità amministrativa dell’impresa derivante da reato). Per non parlare della tutela assicurativa che viene meno in molti casi se viene a mancare la nomina del tecnico.

Vogliamo qui ricordare a titolo d’esempio, la nota vicenda processuale di Ravenna (tribunale penale di Ravenna – sentenza nr.1368/2004) seguita a grave incidente occorso ad un incaricato durante le operazioni di carico di una cisterna di bitume e terminata con una condanna penale al datore di lavoro delle aziende coinvolte (lesioni colpose – art. 590 cp) per aver disatteso:

·     Formazione del personale;

·     Completezza d’informazioni nel libretto della cisterna;

·     Nomina consulente ADR.

Sentenza, questa, importante perché oltre che costituire un importante precedente giurisprudenziale, ha ribadito alcuni principi fondamentali, tra cui spicca il fatto che l’ADR non riguarda solo il trasporto, bensì anche le operazioni di carico/scarico e movimentazione di merci pericolose!

In ultima analisi, i costi derivanti dalla nomina di un consulente e dalla formazione svolta in azienda, sicuramente sono inferiori ai costi non solo economici che si finisce per sopportare in caso di sinistro con conseguente iter assicurativo e giudiziario!

QUANDO NON SERVE IL CONSULENTE? I CASI DI ESENZIONE …

Il Decreto Ministeriale 4 luglio 2000 (Individuazione delle imprese esenti dalla disciplina dei consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose su strada e per ferrovia, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 22 luglio 2000, prescrive:

la nomina del Consulente ADR non è prevista nei seguenti casi:

  1. Aziende le cui attività riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, inferiori ai limiti definiti a 1.1.3.6 e 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5; ovvero che non eseguono, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose o operazioni di carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che eseguono occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi;
  2. Le imprese che effettuano operazioni di carico delle merci in colli od alla rinfusa, ovvero anche in cisterna qualora le materie caricate siano residui di lavorazione e rifiuti prodotti dall’impresa stessa;
  3. Le imprese che effettuano trasporti in colli od alla rinfusa, in ambito nazionale, di materie od oggetti individuati alla colonna 2, categoria di trasporto 3, della tabella di cui al cap 1.1.3.6.3 dell’ ADR ai quali e’ associato il riconoscimento del livello di rischio più basso di pericolo.

Nei casi 2) e 3) l’esenzione si applica solo se non viene superato il limite di un numero massimo di operazioni annue pari a 24, con un limite massimo di 3 operazioni nello stesso mese e un totale complessivo massimo non superiore a 180 tonnellate/anno.

L’ impresa deve comunicare l’intenzione di avvalersene all’ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri nella cui circoscrizione ha la sede o la rappresentanza legale, prima di dare avvio, per ciascun anno solare, alle operazioni. La copia della comunicazione deve accompagnare la merce pericolosa in ciascuna delle stesse operazioni corredate, a cura dell’impresa, della preventiva annotazione della data, del tipo e della quantità della merce trasportata ogni volta.

L’ impresa che si e’ avvalsa dell’esenzione nell’anno solare precedente deve allegare copia della relativa comunicazione, corredata delle annotazioni riguardanti la data, il tipo di merce e la quantità trasportata, al momento dell’invio della dichiarazione per il nuovo anno solare.

QUALE DEVE ESSERE IL BAGAGLIO FORMATIVO DI UN CONSULENTE ADR?

Per ottenere l’abilitazione è richiesto il diploma di scuola secondaria superiore. Non è obbligatorio il diploma di laurea (…comunque consigliato).

E’ evidente, però, visto le materie in gioco e la delicatezza del ruolo, che il consulente non possa prescindere da una preparazione di base di tipo scientifico (chimica-fisica) e giuridica.

IL MERCATO

Il mercato è disomogeneo!

La possibilità di svolgere la libera professione è più che buona nelle zone a nord del paese e progressivamente si riduce, purtroppo, scendendo verso sud per tutta una serie di motivazione che non si possono certo affronatare in poche righe. Meglio puntare, comunque, su un servizio completo e diversificato che comprenda, ad esempio,  la consulenza sul trasporto ferroviario e marittimo, i rifiuti speciali pericolosi e le schede di sicurezza.

Non esiste un dato ufficiale pubblico sul numero esatto di consulenti attivi sul territorio italiano (il dato è sicuramente in possesso del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ndr), ma stime ufficiose parlano di molte migliaia di unità regolarmente munite di certificazione nel 2015.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra detto, possiamo quindi ben affermare che il consulente ADR non è soltanto colui che presenta la relazione annuale a fine anno, assolvendo così ai suoi doveri istituzionali, ma è una figura molto importante che interagisce continuamente con l’azienda, 365 giorni l’anno, facendo in modo che la sicurezza, la prevenzione degli incidenti e l’osservanza delle norme siano sempre al primo posto nella speciale classifica dei valori aziendali. Un lavoro complesso, difficile, a volte di scontro con gli interlocutori del caso e pieno di responsabilità!

Auspico che in futuro si possa arrivare a far meglio il nostro lavoro e regolamentare finalmente questa professione anche al di la del potenziale della legge 4/2013 (Professioni non organizzate). Auspico di vedere nascere una associazione di categoria che ci rappresenti e curi i nostri interessi. Mi piacerebbe che ci fossero numeri certi, più controllo e più qualità!

Utopia? speranza vana? può darsi…

Nel nostro paese i tempi per un salto della qualità di questa professione forse non sono ancora maturi ma noi andiamo avanti lo stesso..!!

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Enrico Cappella

Consulente e docente ADR/RID/IMDG (DGSA), specializzato sulla normativa ADR/RID, codice IMDG, CLP e schede di sicurezza.

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