1. I soggetti obbligati agli interventi di cui al presente titolo ed i soggetti altrimenti interessati hanno
diritto di definire modalità e tempi di esecuzione degli interventi mediante appositi accordi di programma
stipulati, entro sei mesi dall’approvazione del documento di analisi di rischio di cui all’articolo 242, con le
amministrazioni competenti ai sensi delle disposizioni di cui al presente titolo.
2. Nel caso in cui vi siano soggetti che intendano o siano tenuti a provvedere alla contestuale bonifica di una
pluralità di siti che interessano il territorio di più regioni, i tempi e le modalità di intervento possono essere
definiti con appositi accordi di programma stipulati, entro dodici mesi dall’approvazione del documento di analisi
di rischio di cui all’articolo 242, con le regioni interessate.
3. Nel caso in cui vi siano soggetti che intendano o siano tenuti a provvedere alla contestuale bonifica di una
pluralità di siti dislocati su tutto il territorio nazionale o vi siano più soggetti interessati alla bonifica di
un medesimo sito di interesse nazionale, i tempi e le modalità di intervento possono essere definiti con accordo
di programma da stipularsi, entro diciotto mesi dall’approvazione del documento di analisi di rischio di cui
all’articolo 242, con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri della
salute e delle attività produttive, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni.