Art. 248 Controlli. Parte quarta Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.

1. La documentazione relativa al piano della caratterizzazione del sito e al progetto operativo, comprensiva delle
misure di riparazione, dei monitoraggi da effettuare, delle limitazioni d’uso e delle prescrizioni eventualmente
dettate ai sensi dell’articolo 242, comma 4, è trasmessa alla provincia e all’Agenzia regionale per la protezione
dell’ambiente competenti ai fini dell’effettuazione dei controlli sulla conformità degli interventi ai progetti
approvati.

2. Il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza
operativa, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla provincia mediante apposita
certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall’Agenzia regionale per la protezione
dell’ambiente territorialmente competente.

3. La certificazione di cui al comma 2 costituisce titolo per io svincolo delle garanzie finanziarie di cui
all’articolo 242, comma 7.

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Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.

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