1. Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal
presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti
interessati, le procedure e gli interventi di cui all’articolo 242 sono realizzati d’ufficio dal comune
territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l’ordine di priorità fissati dal
piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati,
individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica. Al fine di anticipare le somme per i predetti
interventi le regioni possono istituire appositi fondi nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio.