1. Le regioni, sulla base dei criteri definiti dall’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici
(APAT), predispongono l’anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica, la quale deve contenere:
a) l’elenco dei siti sottoposti ad intervento di bonifica e ripristino ambientale nonché degli interventi
realizzati nei siti medesimi;
b) l’individuazione dei soggetti cui compete la bonifica;
c) gli enti pubblici di cui la regione intende avvalersi, in caso di inadempienza dei soggetti obbligati, ai fini
dell’esecuzione d’ufficio, fermo restando l’affidamento delle opere necessarie mediante gara pubblica ovvero il
ricorso alle procedure dell’articolo 242.
2. Qualora, all’esito dell’analisi di rischio sito specifica venga accertato il superamento delle concentrazioni
di rischio, tale situazione viene riportata dal certificato di destinazione urbanistica, nonché dalla cartografia
e dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del comune e viene comunicata all’Ufficio
tecnico erariale competente.
3. Per garantire l’efficacia della raccolta e del trasferimento dei dati e delle informazioni, l’Agenzia per la
protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT) definisce, in collaborazione con le regioni e le agenzie
regionali per la protezione dell’ambiente, i contenuti e la struttura dei dati essenziali dell’anagrafe, nonché le
modalità della loro trasposizione in sistemi informativi collegati alla rete del Sistema informativo nazionale
dell’ambiente (SINA).