(Modifiche all’articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
1. All’articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, lettera a), dopo la parola :“agro-industriali” sono inserite le seguenti: “, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2135 c.c.”;
b) al comma 3, la lettera b) e’ sostituita dalla seguente: “b) i rifiuti derivanti dalle attivita’ di demolizione, costruzione, nonche’ i rifiuti che derivano dalle attivita’ di scavo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 184-bis;”;
c) al comma 3, le lettere i), l) ed m) sono soppresse;
d) il comma 4 e’ sostituito dal seguente: “4. Sono rifiuti
pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all’allegato I
della parte quarta del presente decreto”;
e) il comma 5 e’ sostituito dal seguente: “5. L’elenco dei
rifiuti di cui all’allegato D alla parte quarta del presente decreto
include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell’origine e della
composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di
concentrazione delle sostanze pericolose. Esso e’ vincolante per
quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare
pericolosi. L’inclusione di una sostanza o di un oggetto nell’elenco
non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando
la definizione di cui all’articolo 183. Con decreto del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dalla
presente disposizione, possono essere emanate specifiche linee guida
per agevolare l’applicazione della classificazione dei rifiuti
introdotta agli allegati D e I.”;
f) dopo il comma 5-bis, sono aggiunti i seguenti: “5-ter. La
declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non
puo’ essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del
rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di
sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere
pericoloso del rifiuto.
5-quater. L’obbligo di etichettatura dei rifiuti pericolosi di
cui all’articolo 193 e l’obbligo di tenuta dei registri di cui
all’art. 190 non si applicano alle frazioni separate di rifiuti
pericolosi prodotti da nuclei domestici fino a che siano accettate
per la raccolta, lo smaltimento o il recupero da un ente o un’impresa
che abbiano ottenuto l’autorizzazione o siano registrate in
conformita’ agli articoli 208, 212, 214 e 216.”.