(Modifiche all’articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
1. All’articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: In ogni ambito” sono sostituite dalle seguenti: “Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis, in ogni ambito”;
b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: “1-bis. Nel caso in cui, dal punto di vista tecnico, ambientale ed economico, non sia realizzabile raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1, il comune puo’ richiedere al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare una deroga al rispetto degli obblighi di cui al medesimo comma 1. Verificata la sussistenza dei
requisiti stabiliti al primo periodo, il Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare puo’ autorizzare la predetta
deroga, previa stipula senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica di un accordo di programma tra Ministero, regione ed enti
locali interessati, che stabilisca:
a) le modalita’ attraverso le quali il comune richiedente intende
conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 181, comma 1. Le
predette modalita’ possono consistere in compensazioni con gli
obiettivi raggiunti in altri comuni;
b) la destinazione a recupero di energia della quota di rifiuti
indifferenziati che residua dalla raccolta differenziata e dei
rifiuti derivanti da impianti di trattamento dei rifiuti
indifferenziati, qualora non destinati al recupero di materia;
c) la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani,
da destinare al riciclo, che il comune richiedente si obbliga ad
effettuare.
1-ter. L’accordo di programma di cui al comma precedente puo’
stabilire obblighi, in linea con le disposizioni vigenti, per il
comune richiedente finalizzati al perseguimento delle finalita’ di
cui alla parte quarta, titolo I, del presente decreto nonche’
stabilire modalita’ di accertamento dell’adempimento degli obblighi
assunti nell’ambito dell’accordo di programma e prevedere una
disciplina per l’eventuale inadempimento. I piani regionali si
conformano a quanto previsto dagli accordi di programma di cui al
presente articolo.”.