Articolo 21 decreto legislativo 3 dicembre 2010 n 205

(Modifiche all’articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All’articolo 205 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: In ogni ambito” sono  sostituite  dalle seguenti: “Fatto salvo  quanto  previsto  al  comma  1-bis,  in  ogni ambito”;
b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: “1-bis. Nel caso in cui, dal punto di vista  tecnico,  ambientale ed economico, non sia realizzabile raggiungere gli obiettivi  di  cui al comma 1, il comune puo’ richiedere  al  Ministro  dell’ambiente  e della tutela del territorio e del mare una deroga al  rispetto  degli obblighi di cui al medesimo comma 1. Verificata  la  sussistenza  dei
requisiti stabiliti al primo periodo,  il  Ministro  dell’ambiente  e
della tutela del territorio e del mare puo’ autorizzare  la  predetta
deroga, previa stipula senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza
pubblica di un accordo di programma tra Ministero,  regione  ed  enti
locali interessati, che stabilisca:
a) le modalita’ attraverso le quali il comune richiedente intende
conseguire gli  obiettivi  di  cui  all’articolo  181,  comma  1.  Le
predette  modalita’  possono  consistere  in  compensazioni  con  gli
obiettivi raggiunti in altri comuni;
b) la destinazione a recupero di energia della quota  di  rifiuti
indifferenziati  che  residua  dalla  raccolta  differenziata  e  dei
rifiuti  derivanti   da   impianti   di   trattamento   dei   rifiuti
indifferenziati, qualora non destinati al recupero di materia;
c) la percentuale di raccolta differenziata dei  rifiuti  urbani,
da destinare al riciclo, che il  comune  richiedente  si  obbliga  ad
effettuare.
1-ter. L’accordo di programma di cui  al  comma  precedente  puo’
stabilire obblighi, in linea con  le  disposizioni  vigenti,  per  il
comune richiedente finalizzati al perseguimento  delle  finalita’  di
cui alla  parte  quarta,  titolo  I,  del  presente  decreto  nonche’
stabilire modalita’ di accertamento dell’adempimento  degli  obblighi
assunti  nell’ambito  dell’accordo  di  programma  e  prevedere   una
disciplina  per  l’eventuale  inadempimento.  I  piani  regionali  si
conformano a quanto previsto dagli accordi di  programma  di  cui  al
presente articolo.”.

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Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.

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