(Modifiche all’articolo 215 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
1. All’articolo 215, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: “entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa” sono soppresse e dopo le parole: “commi 1, 2 e
3,” sono inserite le seguenti: “e siano tenute in considerazione le migliori tecniche disponibili,”.