(Modifiche all’articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
1. All’articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: “, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa” sono soppresse;
b) il comma 7 e’ sostituito dai seguenti: “7. Alle attivita’ di cui al presente articolo si applicano integralmente le norme ordinarie per il recupero e lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in modo effettivo al recupero.”;
c) al comma 8 le parole da: “e nel rispetto di quanto previsto” a: “dicembre 2003, n. 387” sono sostituite dalle seguenti: “e di quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni, nonche’ dalla direttiva 2009/28/CE e dalle relative disposizioni di recepimento”.
d) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
“8-bis. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti pericolosi
individuati ai sensi del presente articolo sono sottoposte alle
procedure semplificate di comunicazione di inizio di attivita’ solo
se effettuate presso l’impianto dove avvengono le operazioni di
riciclaggio e di recupero previste ai punti da R1 a R9 dell’Allegato
C alla parte quarta del presente decreto.
8-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, le norme tecniche
di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le caratteristiche
impiantistiche dei centri di messa in riserva di rifiuti non
pericolosi non localizzati presso gli impianti dove sono effettuate
le operazioni di riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1
a R9 dell’Allegato C alla parte quarta del presente decreto, nonche’
le modalita’ di stoccaggio e i termini massimi entro i quali i
rifiuti devono essere avviati alle predette operazioni.”;
e) i commi da 11 a 15 sono abrogati.