Nota di commento a sentenza.
L’art. 29 quattuordecies del T.U. Ambiente stabilisce che “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la sola pena dell’ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell’autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall’ autorità competente nel caso in cui l’inosservanza sia relativa alla gestione di rifiuti”.
Il caso
Il Tribunale di Livorno condanna Tizio, nella qualità di legale rappresentante della Società Alfa, ritenendolo responsabile per contravvenzione sopra descritta in quanto non aveva osservato le prescrizioni dell’autorizzazione integrata ambientale, omettendo di trasferire i rifiuti a fine turno nelle apposite baie dedicate per i rifiuti prodotti dall’impianto di selezione (fatto accertato in Livorno) e lo condanna alla pena dell’ammenda.
Tizio impugna la sentenza davanti alla Corte di Cassazione
Con un unico motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione, lamentando che “il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che, in occasione di un incendio divampato presso lo stabilimento, i vigili del fuoco intervenuti avevano spostato i materiali ivi presenti senza considerare le prescrizioni dell’AIA. Quanto avvenuto non era pertanto addebitabile a sua responsabilità, in quanto la presenza di rifiuti fuori dal luogo previsto dall’autorizzazione sarebbe stata conseguenza di un caso fortuito, rappresentato, appunto, dall’incendio”.
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