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La gestione delle merci pericolose in azienda e la formazione.

“Un buon formatore è colui che si rende progressivamente inutile”
(Anonimo)

La gestione della formazione professionale in azienda è uno degli aspetti più rilevanti per l’imprenditore moderno.
Più che in altri comparti, in quello delle sostanze chimiche pericolose e del loro trasporto, i percorsi formativi professionalizzanti coinvolgono tutti gli attori protagonisti della filiera: autisti, operatori di magazzino, imballatori, responsabili della sicurezza, manager.
Il rischio di incidenti e di conseguenti problemi ‘legali’ e quindi costi da sopportare è troppo importante.
Che cosa prevede la normativa sul trasporto di merci pericolose?
In campo stradale l’obbligo è imposto dal capitolo 1.3.1 del manuale ADR che così recita:
“Le persone impiegate presso gli operatori di cui al capitolo 1.4 (speditori, caricatori/scaricatori, trasportatori, ecc…), il cui campo d’attività comprende il trasporto di merci pericolose,    devono avere ricevuto una formazione rispondente alle esigenze che le loro attività e responsabilità comportano durante il trasporto di merci pericolose. I dipendenti devono essere addestrati conformemente al capitolo 1.3.2 prima di assumere delle responsabilità e devono svolgere funzioni, per le quali la formazione richiesta non è ancora stata fornita, solamente sotto la supervisione di una persona addestrata. La formazione deve anche trattare disposizioni specifiche che si applicano alla security del trasporto di merci pericolose come riportato nel capitolo 1.10”
proseguendo al capitolo 1.3.2.4:
“La formazione deve essere periodicamente (ogni due anni, ndr) integrata con corsi d’aggiornamento per tenere conto dei cambiamenti intervenuti nelle regolamentazioni”.
Le stesse norme sono riportate anche nel regolamento marittimo (IMDG code), ferroviario (RID), per vie navigabili interne (ADN) e in quello aereo (IATA T.I/DGR IATA) e sono applicabili   anche in caso di gestioni dei trasporti ‘in esenzione’.
E’ importante che la documentazione relativa ai corsi erogati sia conservata e presentata alle autorità in caso di verifiche ispettive.
Una particolare categoria di lavoratori che è sottoposta ad una rigida formazione per esercitare la professione del trasporto di merci pericolose è poi quella dell’autista.
“I conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose devono possedere un certificato di formazione professionale (CFP) che autorizzi il trasporto di queste merci” (capitolo 8.2.1.1 – ADR) rilasciato a seguito esame da sostenere presso il Ministero dei Trasporti.
A tale proposito, è bene ricordare che dal primo gennaio 2007, il CFP è obbligatorio per tutti i mezzi, anche quelli con portata inferiore ai 3,5 ton.
Quindi il saper cosa fare è, prima ancora di essere obbligatorio, importante!
Nel corso della mia attività professionale mi è capitato più volte di assistere alle conseguenze concrete della mancata formazione: incidenti con merci pericolose che si verificano per scarsa conoscenza del pericolo di una determinata sostanza o per mancanza di appropriate procedure e che hanno portato conseguenze per le persone a volte anche gravi (come serie ustioni sulla pelle per contatto con corrosivi oppure intossicazione per inalazione).
Del resto anche le cronache sono piene di questi accadimenti.
Oggi oramai si sta consolidando una giurisprudenza nel merito. Ricordo a puro titolo esemplificativo la Sentenza n. 1368/2004 del Tribunale di Ravenna – depositata il 5 novembre 2004 dal Giudice Unico di 1° grado Dott. Piero Messini D’Agostini – prima pronuncia italiana sulla sicurezza nel trasporto ADR, relativa al caso di un incidente con «lesioni aggravate colpose» – sanzione di natura penale – durante le operazioni di carico di una cisterna con bitume a 150°C.).
Naturalmente il sinistro (per fortuna) non sempre avviene, ma ci sono i controlli delle autorità, i fermi amministrativi, le sanzioni, ecc.
Il nostro Ministero Trasporti ha cercato di stimolare l’ambiente anni or sono (marzo 2006), con una proposta che definisce le modalità e i tempi per l’adozione volontaria di sistemi di certificazione di qualità da parte delle imprese di autotrasporto, in attuazione dell’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286. Tra le imprese interessate, sono incluse anche quelle che effettuano il trasporto di merci in ADR. Tra i requisiti per ottenere la certificazione è prevista ovviamente la formazione obbligatoria.
Agli aspetti formativi è direttamente collegato il problema della nomina del Consulente ADR previsto dal D.Lgs. 35/2010 che in azienda, tra le altre cose, è il ‘garante’ della formazione fatta al personale.
Formazione, procedure, controlli (audit), sono tutte cose che insieme garantiscono all’azienda un livello efficiente di sicurezza nella gestione dei trasporti di merci pericolose.
Sicurezza è la parola chiave! per il presente e nel futuro, la responsabilità della sicurezza dei trasporti di merci pericolose è affidata al datore di lavoro coadiuvato dal consulente ADR.
Dal 1 luglio 2015 è entrato in vigore il nuovo ADR 2015. Le regole sono sempre più vincolanti e nulla può più essere lasciato al caso o all’improvvisazione. Vanno conosciuti e pesati con attenzione tutti i rischi e va procedurizzata la gestione delle emergenze per non farsi trovare impreparati.
E’ auspicabile che tutti, ma veramente tutti, pongano la dovuta considerazione a questi temi oppure le sentenze dei tribunali inevitabilmente aumenteranno, così come il ricorso alle cure dei sanitari in caso di incidenti.
Un vecchio adagio, sempre attuale, recita: ‘…chi più paga, meno paga!’.

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Italia firma cinque nuovi Accordi multilaterali ADR

Il nostro paese ha firmato in data 26/09/2016 cinque nuovi Accordi multilaterali ai sensi del capitolo 1.5 ADR che stabilisce:

“Conformemente all’articolo 4, paragrafo 3 dell’ADR, le autorità competenti delle Parti contraenti possono convenire direttamente tra loro di autorizzare alcuni trasporti sul loro territorio in deroga

temporanea alle disposizioni dell’ADR, a  condizione tuttavia che la sicurezza non sia compromessa.

Queste deroghe temporanee devono essere comunicate dall’autorità che ha preso l’iniziativa al Segretariato della Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite, che le porterà a

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TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE. NOMINA DEL CONSULENTE ADR: I CASI DI ESENZIONE.

Il DM 4 luglio 2000 del Ministero Trasporti, statuisce quelli che sono i casi di esenzione con riferimento alla nomina del Consulente ADR per le aziende che si occupano di trasporto e operazioni connesse al trasporto (carico, scarico e movimentazione) di merci pericolose.

I requisiti per poter usufruire di questa agevolazione sono:

A) effettuare sempre, esclusivamente, trasporti in esenzione parziale e/o totale (vedere anche art. 3, comma 6, lettera ‘a’ – D.Lgs. 40/2000);
B) effettuare trasporti in colli od alla rinfusa, in ambito nazionale, di materie od oggetti ai quali è associato il riconoscimento del livello di rischio più basso (gruppo d’imballaggio III);
C) effettuare operazioni di carico delle merci di cui alla lettera B), in colli od alla rinfusa, ovvero anche in cisterna qualora le materie caricate siano residui di lavorazione e rifiuti prodotti dall’impresa stessa.

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CONTENITORI MARITTIMI E NUOVE NORME SULLA CERTIFICAZIONE DEL PESO: I CHIARIMENTI DELL’AUTORITA’ COMPETENTE.

In merito al problema della certificazione del peso dei contenitori marittimi, nei giorni scorsi è stata pubblicata dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, la Circolare esplicativa sulle procedure discendenti dall’applicazione del DD 447/2016.
La Circolare è la numero 125/2016, scaricabile al seguente indirizzo: http://www.guardiacostiera.gov.it/…/CIRCOLARE%20125%20PROTO…

E’ appena il caso di sottolineare la grande agitazione tra gli addetti ai lavori per l’imminente entrata in vigore di queste norme (1 luglio 2016, ndr).

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